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Document 62012CJ0103

    Parlamento / Consiglio

    Cause riunite C‑103/12 e C‑165/12

    Parlamento europeo

    e

    Commissione europea

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Ricorso di annullamento — Decisione 2012/19/UE — Base giuridica — Articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE — Accordo bilaterale di autorizzazione allo sfruttamento del surplus di catture ammissibili — Scelta dello Stato terzo interessato autorizzato dall’Unione a sfruttare risorse biologiche — Zona economica esclusiva — Decisione politica — Fissazione delle possibilità di pesca»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2014

    1. Atti delle istituzioni — Scelta della base giuridica — Criteri — Decisione 2012/19 che approva a nome dell’Unione la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell’Unione ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica del Venezuela — Adozione sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE — Inammissibilità — Obbligo di fondare tale decisione sugli articoli 43, paragrafo 2, TFUE e 218 TFUE

      [Artt. 43, §§ 2 e 3, TFUE e 218, § 6, a), v), e b), TFUE; regolamenti del Consiglio n. 44/2012, art. 36, § 1, e allegato VIII, n. 40/2013, art. 34, § 1, e allegato VIII e n. 43/2014, art. 40, § 1, e allegato VIII; decisione del Consiglio 2012/19]

    2. Accordi internazionali — Conclusione — Accordi internazionali in materia di agricoltura e di pesca — Dichiarazione rivolta ad uno Stato terzo sulla concessione di possibilità di pesa nelle acque dell’Unione europea a pescherecci di tale Stato — Domande di autorizzazione di pesca formulate da tale Stato terzo non corredate di riserve — Ammissibilità

      (Decisione del Consiglio 2012/19)

    3. Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Limitazione da parte della Corte — Mantenimento degli effetti dell’atto impugnato fino alla sua sostituzione entro un termine ragionevole — Giustificazione basata su motivi di certezza del diritto

      (Art. 264, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/19)

    1.  La scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi suscettibili di controllo giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto in questione.

      A tale riguardo, l’obiettivo della dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, approvata con la decisione del Consiglio 2012/19, non è quello di garantire la fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, ma di offrire a tale Repubblica la possibilità di partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva della Guyana, alle condizioni fissate dall’Unione.

      Alla luce della responsabilità specifica dell’Unione, agendo in luogo dello Stato costiero di cui trattasi, per lo sfruttamento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva di quest’ultimo, le istituzioni competenti dell’Unione valutano se lo Stato interessato sia in grado di garantire che le navi battenti la sua bandiera rispetteranno le condizioni alle quali tale sfruttamento è sottoposto, quali in particolare il rispetto delle disposizioni della politica comune della pesca dell’Unione applicabili nella zona di cui trattasi. Infine, le istituzioni dell’Unione prendono in considerazione elementi come l’importanza che le risorse biologiche dell’area interessata rivestono per la propria economia e per i propri altri interessi nazionali, le esigenze degli Stati in via di sviluppo presenti nella regione interessata e la necessità di contenere al minimo gli scompensi economici negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità esercitano abitualmente la pesca in tale zona o che hanno dato un contributo sostanziale alla ricerca e all’identificazione dei banchi.

      Pertanto, detta dichiarazione mira a stabilire un quadro generale, al fine di autorizzare pescherecci battenti bandiera venezuelana a esercitare la pesca in detta zona; tale quadro è stato poi successivamente precisato da varie disposizioni di diversi regolamenti. Ne deriva che l’offerta rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela non è una misura tecnica o di esecuzione, bensì, al contrario, una misura che presuppone l’adozione di una decisione autonoma che dev’essere presa alla luce degli interessi politici che l’Unione persegue, in particolare nella politica della pesca. Ne consegue che la dichiarazione controversa rientra in un settore di competenza che figura tra quelli rispetto ai quali le decisioni spettano al legislatore dell’Unione e che la decisione 2012/19, che ha approvato a nome dell’Unione tale dichiarazione, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, e non in quello dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

      Peraltro, dato che tale dichiarazione rappresenta un elemento costitutivo di un accordo internazionale, essa rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 218 TFUE. La decisione 2012/19 deve quindi essere adottata sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE, anziché sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera b), TFUE.

      (v. punti 51, 58, 75, 76, 78‑83, 85, dispositivo 1)

    2.  Una dichiarazione rivolta a uno Stato terzo sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea ai pescherecci battenti bandiera di tale Stato, nella zona economica esclusiva al largo delle coste di uno Stato membro, costituisce un’offerta rivolta dall’Unione, in veste di Stato costiero di cui trattasi, a detto Stato terzo, con riserva che quest’ultimo garantisca che le navi battenti la sua bandiera e che esercitano la pesca in tale zona si conformino alle disposizioni della politica comune della pesca dell’Unione ivi applicabili. Avendo trasmesso all’Unione, in seguito all’offerta fattagli da quest’ultima, domande concrete di autorizzazione di pesca, e astenendosi, in occasione di tale trasmissione, dal formulare riserve concernenti le condizioni di tale offerta, si deve ritenere che tale Stato terzo abbia acconsentito all’offerta fattagli dall’Unione per mezzo di tale dichiarazione. Ne consegue che tale dichiarazione effettuata dall’Unione e la sua accettazione da parte di detto Stato terzo devono essere qualificate, considerate congiuntamente, come un accordo concluso da questi ultimi per quanto concerne l’autorizzazione a sfruttare, alle condizioni precisate in tale medesima dichiarazione, una parte del surplus delle catture ammissibili nella zona economica esclusiva dello Stato membro di cui trattasi.

      (v. punti 68, 70, 71, 73, 83, 84)

    3.  La decisione 2012/19, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell’Unione ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, autorizzando la Repubblica bolivariana del Venezuela a sfruttare il surplus di catture ammissibili nella zona economica esclusiva della Guyana, mira a garantire la continuità degli sbarchi effettuati in Guyana dalle navi battenti bandiera venezuelana, poiché l’industria di trasformazione stabilita in tale dipartimento dipende da questi sbarchi. L’annullamento con effetto immediato di detta decisione potrebbe pregiudicare tale continuità comportando in tal modo conseguenze negative gravi per gli operatori economici interessati. Di conseguenza, in considerazione della sussistenza di rilevanti ragioni di certezza del diritto, è necessario mantenere gli effetti di tale decisione sino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova decisione fondata sulla base giuridica adeguata.

      (v. punti 91‑93, dispositivo 2)

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