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Document 62012CJ0084

Massime della sentenza

Court reports – general

Causa C‑84/12

Rahmanian Koushkaki

contro

Bundesrepublik Deutschland

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin)

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articoli 21, paragrafo 1, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6 — Procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi — Obbligo di rilascio di un visto — Valutazione del rischio di immigrazione illegale — Intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto — Ragionevoli dubbi — Margine discrezionale delle autorità competenti»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica dei visti – Codice comunitario dei visti – Regolamento n. 810/2009 – Procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi – Obbligo di rilascio di un visto – Eccezioni – Motivi di rifiuto di visto rigidamente elencati da tale regolamento – Portata – Margine discrezionale delle autorità competenti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 810/2009, artt. 23, § 4, 32, § 1, e 35, § 6)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica dei visti – Codice comunitario dei visti – Regolamento n. 810/2009 – Procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi – Obbligo di rilascio di un visto – Presupposti – Assenza di ragionevoli dubbi circa l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto. Valutazione in concreto

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 810/2009, art. 32, § 1)

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica dei visti – Codice comunitario dei visti – Regolamento n. 810/2009 – Condizioni di rilascio dei visti uniformi – Disposizione nazionale che non prevede l’obbligo per le autorità nazionali di rilasciare un visto uniforme in caso ricorrano dette condizioni – Ammissibilità – Presupposto – Interpretazione di una simile disposizione nazionale conformemente a detto regolamento

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 810/2009, artt. 23, § 4, 32, § 1, e 35, § 6)

  1.  Gli articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro, in esito all’esame di una domanda di visto uniforme, possono rifiutare il rilascio di un simile visto a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposizioni. Dette autorità, quando esaminano tale domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti rilevanti, al fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto.

    (v. punti 55, 63, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, dello stesso, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo delle autorità competenti di uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme presuppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, considerata la situazione generale del paese di residenza del richiedente e le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle informazioni da lui fornite.

    (v. punto 73, dispositivo 2)

  3.  Il regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione della normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che, allorché ricorrono le condizioni di rilascio previste da tale regolamento, le autorità competenti abbiano il potere di rilasciare un visto uniforme al richiedente, senza precisare che vi sono obbligate, purché una disposizione del genere possa essere interpretata in modo conforme agli articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, di detto regolamento.

    Spetta al giudice del rinvio, per quanto possibile, interpretare detta norma nazionale nel senso che le autorità competenti possono rifiutare il rilascio di un visto uniforme a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in detti articoli.

    (v. punti 77, 78, dispositivo 3)

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Causa C‑84/12

Rahmanian Koushkaki

contro

Bundesrepublik Deutschland

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin)

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articoli 21, paragrafo 1, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6 — Procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi — Obbligo di rilascio di un visto — Valutazione del rischio di immigrazione illegale — Intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto — Ragionevoli dubbi — Margine discrezionale delle autorità competenti»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica dei visti — Codice comunitario dei visti — Regolamento n. 810/2009 — Procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi — Obbligo di rilascio di un visto — Eccezioni — Motivi di rifiuto di visto rigidamente elencati da tale regolamento — Portata — Margine discrezionale delle autorità competenti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 810/2009, artt. 23, § 4, 32, § 1, e 35, § 6)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica dei visti — Codice comunitario dei visti — Regolamento n. 810/2009 — Procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi — Obbligo di rilascio di un visto — Presupposti — Assenza di ragionevoli dubbi circa l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto. Valutazione in concreto

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 810/2009, art. 32, § 1)

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica dei visti — Codice comunitario dei visti — Regolamento n. 810/2009 — Condizioni di rilascio dei visti uniformi — Disposizione nazionale che non prevede l’obbligo per le autorità nazionali di rilasciare un visto uniforme in caso ricorrano dette condizioni — Ammissibilità — Presupposto — Interpretazione di una simile disposizione nazionale conformemente a detto regolamento

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 810/2009, artt. 23, § 4, 32, § 1, e 35, § 6)

  1.  Gli articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro, in esito all’esame di una domanda di visto uniforme, possono rifiutare il rilascio di un simile visto a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposizioni. Dette autorità, quando esaminano tale domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti rilevanti, al fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto.

    (v. punti 55, 63, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, dello stesso, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo delle autorità competenti di uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme presuppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, considerata la situazione generale del paese di residenza del richiedente e le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle informazioni da lui fornite.

    (v. punto 73, dispositivo 2)

  3.  Il regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione della normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che, allorché ricorrono le condizioni di rilascio previste da tale regolamento, le autorità competenti abbiano il potere di rilasciare un visto uniforme al richiedente, senza precisare che vi sono obbligate, purché una disposizione del genere possa essere interpretata in modo conforme agli articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, di detto regolamento.

    Spetta al giudice del rinvio, per quanto possibile, interpretare detta norma nazionale nel senso che le autorità competenti possono rifiutare il rilascio di un visto uniforme a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in detti articoli.

    (v. punti 77, 78, dispositivo 3)

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