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Document 62012CJ0072

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C‑72/12

    Gemeinde Altrip e altri

    contro

    Land Rheinland-Pfalz

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

    «Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/35/CE — Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione — Applicazione nel tempo — Procedimento di autorizzazione iniziato prima della data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2003/35/CE — Decisione adottata successivamente a tale data — Requisiti di ricevibilità del ricorso — Violazione di un diritto — Natura del vizio di procedura che può essere invocato — Portata del controllo»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013

    1. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione – Applicazione nel tempo – Applicazione immediata alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2003/35

      (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis)

    2. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione – Normativa nazionale che limita tale diritto alle contestazioni fondate sull’omissione della valutazione dell’impatto ambientale e lo esclude in caso di valutazione realizzata ma affetta da vizi – Incompatibilità

      (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis)

    3. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione – Presupposti per la ricevibilità – Violazione di un diritto – Criteri – Potere discrezionale degli Stati membri – Portata – Limiti

      (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis)

    4. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione – Presupposti per la ricevibilità – Violazione di un diritto – Normativa nazionale che richiede un nesso di causalità tra il vizio procedurale fatto valere e la ratio della decisione finale contestata – Ammissibilità – Presupposti

      [Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis, b)]

    1.  Nel prevedere la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, la direttiva 2003/35, la quale ha aggiunto l’articolo 10 bis alla direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, disposizione che ha esteso il diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato dalle decisioni, dagli atti o dalle omissioni considerati da tale direttiva, nello stabilire che essa deve essere trasposta entro il 25 giugno 2005, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di diritto interno adottate ai fini della trasposizione di detto articolo dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati prima del 25 giugno 2005 qualora essi abbiano comportato il rilascio di un’autorizzazione successivamente a tale data.

      (v. punti 24, 31, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 10 bis della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, il quale prevede che le decisioni, gli atti o le omissioni contemplati dal detto articolo devono poter costituire oggetto di ricorso giurisdizionale per contestarne la legittimità sostanziale o procedurale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri limitino l’applicabilità delle disposizioni di trasposizione di tale articolo al caso in cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa dell’omissione della valutazione ambientale, senza estenderla a quello in cui una valutazione siffatta sia stata realizzata ma sia affetta da vizi.

      (v. punti 36, 38, dispositivo 2)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 43-46)

    4.  L’articolo 10 bis, lettera b), della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una giurisprudenza nazionale che non riconosce la violazione di un diritto ai sensi del medesimo articolo, qualora si dimostri che è possibile, in base alle circostanze della fattispecie, che la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato dal richiedente.

      Ciò vale tuttavia solo a condizione che l’autorità giurisdizionale o l’organo aditi del ricorso non facciano gravare in alcun modo, al riguardo, l’onere della prova sul richiedente e che si pronuncino, tenuto conto eventualmente degli elementi di prova forniti dal committente o dalle autorità competenti e, più in generale, dell’insieme degli elementi del fascicolo loro sottoposto, prendendo in considerazione segnatamente il grado di gravità del vizio fatto valere e verificando in particolare, a tal proposito, se esso abbia privato il pubblico interessato di una delle garanzie istituite, conformemente agli obiettivi della direttiva 85/337, al fine di consentirgli di accedere all’informazione e di essere autorizzato a partecipare al processo decisionale.

      (v. punti 51, 53, 54, 57, dispositivo 3)

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    Causa C‑72/12

    Gemeinde Altrip e altri

    contro

    Land Rheinland-Pfalz

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

    «Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/35/CE — Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione — Applicazione nel tempo — Procedimento di autorizzazione iniziato prima della data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2003/35/CE — Decisione adottata successivamente a tale data — Requisiti di ricevibilità del ricorso — Violazione di un diritto — Natura del vizio di procedura che può essere invocato — Portata del controllo»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013

    1. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione — Applicazione nel tempo — Applicazione immediata alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2003/35

      (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis)

    2. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione — Normativa nazionale che limita tale diritto alle contestazioni fondate sull’omissione della valutazione dell’impatto ambientale e lo esclude in caso di valutazione realizzata ma affetta da vizi — Incompatibilità

      (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis)

    3. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione — Presupposti per la ricevibilità — Violazione di un diritto — Criteri — Potere discrezionale degli Stati membri — Portata — Limiti

      (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis)

    4. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione — Presupposti per la ricevibilità — Violazione di un diritto — Normativa nazionale che richiede un nesso di causalità tra il vizio procedurale fatto valere e la ratio della decisione finale contestata — Ammissibilità — Presupposti

      [Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis, b)]

    1.  Nel prevedere la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, la direttiva 2003/35, la quale ha aggiunto l’articolo 10 bis alla direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, disposizione che ha esteso il diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato dalle decisioni, dagli atti o dalle omissioni considerati da tale direttiva, nello stabilire che essa deve essere trasposta entro il 25 giugno 2005, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di diritto interno adottate ai fini della trasposizione di detto articolo dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati prima del 25 giugno 2005 qualora essi abbiano comportato il rilascio di un’autorizzazione successivamente a tale data.

      (v. punti 24, 31, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 10 bis della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, il quale prevede che le decisioni, gli atti o le omissioni contemplati dal detto articolo devono poter costituire oggetto di ricorso giurisdizionale per contestarne la legittimità sostanziale o procedurale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri limitino l’applicabilità delle disposizioni di trasposizione di tale articolo al caso in cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa dell’omissione della valutazione ambientale, senza estenderla a quello in cui una valutazione siffatta sia stata realizzata ma sia affetta da vizi.

      (v. punti 36, 38, dispositivo 2)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 43-46)

    4.  L’articolo 10 bis, lettera b), della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una giurisprudenza nazionale che non riconosce la violazione di un diritto ai sensi del medesimo articolo, qualora si dimostri che è possibile, in base alle circostanze della fattispecie, che la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato dal richiedente.

      Ciò vale tuttavia solo a condizione che l’autorità giurisdizionale o l’organo aditi del ricorso non facciano gravare in alcun modo, al riguardo, l’onere della prova sul richiedente e che si pronuncino, tenuto conto eventualmente degli elementi di prova forniti dal committente o dalle autorità competenti e, più in generale, dell’insieme degli elementi del fascicolo loro sottoposto, prendendo in considerazione segnatamente il grado di gravità del vizio fatto valere e verificando in particolare, a tal proposito, se esso abbia privato il pubblico interessato di una delle garanzie istituite, conformemente agli obiettivi della direttiva 85/337, al fine di consentirgli di accedere all’informazione e di essere autorizzato a partecipare al processo decisionale.

      (v. punti 51, 53, 54, 57, dispositivo 3)

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