Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0063

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C‑63/12

    Commissione europea

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Ricorso di annullamento — Decisione 2011/866/UE — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea — Statuto dei funzionari — Articolo 65 dello Statuto — Metodo di adeguamento — Articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto — Clausola di eccezione — Articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto — Deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale — Adeguamento dei coefficienti correttori — Articolo 64 dello Statuto — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della Commissione»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013

    1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione del Consiglio recante rigetto di una proposta di regolamento – Inclusione

      (Art. 263 TFUE)

    2. Funzionari – Retribuzione – Adeguamento annuale – Clausola di eccezione – Margine discrezionale delle istituzioni – Portata

      (Statuto dei funzionari, allegato XI, art. 3 e 10)

    3. Funzionari – Retribuzione – Adeguamento annuale – Procedimenti previsti dall’allegato XI dello Statuto – Modifica da parte del Consiglio della base giuridica di una proposta della Commissione – Inammissibilità

      (Statuto dei funzionari, allegato XI, artt. 3 e 10)

    4. Funzionari – Retribuzione – Adeguamento annuale – Ripartizione delle competenze tra le diverse istituzioni

      (Statuto dei funzionari, art. 65; allegato XI, artt. 3 e 10)

    5. Funzionari – Retribuzione – Adeguamento annuale – Clausola di eccezione – Portata – Coefficienti correttori – Inclusione

      (Statuto dei funzionari, artt. 64 e 65; allegato XI, art. 10)

    6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione adottata in un contesto noto al destinatario

      (Art. 296, secondo comma, TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 28, 32, 33)

    2.  Mentre l’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto non concede né alla Commissione né al Consiglio alcun margine discrezionale relativo al contenuto della proposta e dell’atto da adottare, l’articolo 10 di detto allegato riconosce alle istituzioni un ampio margine discrezionale relativo al contenuto delle misure da adottare.

      (v. punti 57, 58)

    3.  Le istituzioni sono obbligate a decidere ogni anno sull’adeguamento delle retribuzioni, vuoi procedendo all’adeguamento matematico secondo il metodo previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto, vuoi discostandosi da tale calcolo matematico in applicazione dell’articolo 10 di detto allegato XI.

      A causa delle fondamentali differenze esistenti fra tali due procedimenti quanto al loro svolgimento, con particolare riferimento alla determinazione del contenuto della decisione da adottare nonché alle istituzioni coinvolte, un procedimento avviato da una proposta della Commissione sul fondamento dell’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto non può essere trasformato dal Consiglio, sulla base di tale proposta, in un procedimento fondato sull’articolo 10 di tale allegato. Atteso che una proposta presentata sul fondamento di tale articolo 3 non è sottoposta al Parlamento europeo, contrariamente a quanto avviene nel caso di una proposta fondata sull’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, una trasformazione siffatta non potrebbe aver luogo neanche qualora il Parlamento europeo e il Consiglio si accordassero su un tale modo di procedere.

      (v. punti 60, 61)

    4.  Tenuto conto delle specificità dei procedimenti previsti dall’allegato XI dello Statuto e del contesto nel quale si inseriscono, in particolare del ruolo riconosciuto al Consiglio dall’articolo 65 dello Statuto nell’ambito dell’esame annuale del livello delle retribuzioni, spetta al Consiglio valutare i dati obiettivi forniti dalla Commissione al fine di constatare se sussista o meno un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione che consenta di discostarsi dal metodo «normale» di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto e di avviare il procedimento previsto dall’articolo 10 di tale allegato, affinché il Consiglio possa deliberare insieme al Parlamento europeo sulle misure adeguate proposte dalla Commissione in una siffatta situazione di crisi.

      Allorché il Consiglio constata, sulla base dei dati obiettivi forniti dalla Commissione, che sussiste un deterioramento grave e improvviso ai sensi di tale articolo 10, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte adeguate sul fondamento del suddetto articolo. La Commissione dispone, tuttavia, di un proprio margine discrezionale per quanto riguarda il contenuto di tali proposte, ossia l’individuazione delle misure che le sembrino adeguate, tenuto conto della situazione economica e sociale data nonché, eventualmente, di altri fattori da prendere in considerazione, come quelli che attengono alla gestione delle risorse umane e, in particolare, alle necessità di assunzione.

      (v. punti 63, 66, 67, 72, 74)

    5.  Prendendo in considerazione il tenore letterale dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto e l’economia di detto allegato, la clausola di eccezione prevista a detto articolo 10 comprende l’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni nel suo complesso, incluso quello dei coefficienti correttori applicabili.

      (v. punti 91, 92, 95)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 98-103)

    Top

    Causa C‑63/12

    Commissione europea

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Ricorso di annullamento — Decisione 2011/866/UE — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea — Statuto dei funzionari — Articolo 65 dello Statuto — Metodo di adeguamento — Articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto — Clausola di eccezione — Articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto — Deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale — Adeguamento dei coefficienti correttori — Articolo 64 dello Statuto — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della Commissione»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013

    1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione del Consiglio recante rigetto di una proposta di regolamento — Inclusione

      (Art. 263 TFUE)

    2. Funzionari — Retribuzione — Adeguamento annuale — Clausola di eccezione — Margine discrezionale delle istituzioni — Portata

      (Statuto dei funzionari, allegato XI, art. 3 e 10)

    3. Funzionari — Retribuzione — Adeguamento annuale — Procedimenti previsti dall’allegato XI dello Statuto — Modifica da parte del Consiglio della base giuridica di una proposta della Commissione — Inammissibilità

      (Statuto dei funzionari, allegato XI, artt. 3 e 10)

    4. Funzionari — Retribuzione — Adeguamento annuale — Ripartizione delle competenze tra le diverse istituzioni

      (Statuto dei funzionari, art. 65; allegato XI, artt. 3 e 10)

    5. Funzionari — Retribuzione — Adeguamento annuale — Clausola di eccezione — Portata — Coefficienti correttori — Inclusione

      (Statuto dei funzionari, artt. 64 e 65; allegato XI, art. 10)

    6. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione adottata in un contesto noto al destinatario

      (Art. 296, secondo comma, TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 28, 32, 33)

    2.  Mentre l’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto non concede né alla Commissione né al Consiglio alcun margine discrezionale relativo al contenuto della proposta e dell’atto da adottare, l’articolo 10 di detto allegato riconosce alle istituzioni un ampio margine discrezionale relativo al contenuto delle misure da adottare.

      (v. punti 57, 58)

    3.  Le istituzioni sono obbligate a decidere ogni anno sull’adeguamento delle retribuzioni, vuoi procedendo all’adeguamento matematico secondo il metodo previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto, vuoi discostandosi da tale calcolo matematico in applicazione dell’articolo 10 di detto allegato XI.

      A causa delle fondamentali differenze esistenti fra tali due procedimenti quanto al loro svolgimento, con particolare riferimento alla determinazione del contenuto della decisione da adottare nonché alle istituzioni coinvolte, un procedimento avviato da una proposta della Commissione sul fondamento dell’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto non può essere trasformato dal Consiglio, sulla base di tale proposta, in un procedimento fondato sull’articolo 10 di tale allegato. Atteso che una proposta presentata sul fondamento di tale articolo 3 non è sottoposta al Parlamento europeo, contrariamente a quanto avviene nel caso di una proposta fondata sull’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, una trasformazione siffatta non potrebbe aver luogo neanche qualora il Parlamento europeo e il Consiglio si accordassero su un tale modo di procedere.

      (v. punti 60, 61)

    4.  Tenuto conto delle specificità dei procedimenti previsti dall’allegato XI dello Statuto e del contesto nel quale si inseriscono, in particolare del ruolo riconosciuto al Consiglio dall’articolo 65 dello Statuto nell’ambito dell’esame annuale del livello delle retribuzioni, spetta al Consiglio valutare i dati obiettivi forniti dalla Commissione al fine di constatare se sussista o meno un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione che consenta di discostarsi dal metodo «normale» di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto e di avviare il procedimento previsto dall’articolo 10 di tale allegato, affinché il Consiglio possa deliberare insieme al Parlamento europeo sulle misure adeguate proposte dalla Commissione in una siffatta situazione di crisi.

      Allorché il Consiglio constata, sulla base dei dati obiettivi forniti dalla Commissione, che sussiste un deterioramento grave e improvviso ai sensi di tale articolo 10, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte adeguate sul fondamento del suddetto articolo. La Commissione dispone, tuttavia, di un proprio margine discrezionale per quanto riguarda il contenuto di tali proposte, ossia l’individuazione delle misure che le sembrino adeguate, tenuto conto della situazione economica e sociale data nonché, eventualmente, di altri fattori da prendere in considerazione, come quelli che attengono alla gestione delle risorse umane e, in particolare, alle necessità di assunzione.

      (v. punti 63, 66, 67, 72, 74)

    5.  Prendendo in considerazione il tenore letterale dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto e l’economia di detto allegato, la clausola di eccezione prevista a detto articolo 10 comprende l’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni nel suo complesso, incluso quello dei coefficienti correttori applicabili.

      (v. punti 91, 92, 95)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 98-103)

    Top