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Document 62012CJ0059
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Court reports – general
Causa C‑59/12
BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts
contro
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Ambito di applicazione — Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia del regime legale di previdenza sociale — Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013
Ravvicinamento delle legislazioni – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29 – Ambito di applicazione – Nozione di professionista – Cassa malattia di un regime legale di previdenza sociale organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico – Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, considerando 23 e artt. 1, 2, a) e b), e 6, § 1]
La direttiva 2005/29, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450 e le direttive 97/7, 98/27 e 2002/65 e il regolamento n. 2006/2004, dev’essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione personae un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia.
Dal tenore letterale dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29 risulta infatti anzitutto che il legislatore dell’Unione ha sancito un concetto particolarmente ampio della nozione di professionista, che comprende qualsiasi persona fisica o giuridica in quanto eserciti un’attività remunerata e non esclude dal suo ambito di applicazione né gli enti incaricati di una missione di interesse generale né quelli che abbiano uno status di diritto pubblico. Inoltre, per quanto riguarda il tenore letterale stesso delle definizioni di cui all’articolo 2, lettere a) e b), di tale direttiva, il senso e la portata della nozione di professionista di cui alla direttiva medesima devono essere determinati a seconda della nozione, correlativa ma antinomica, di consumatore. Orbene, come risulta in particolare dal suo articolo 1 e dal suo considerando 23, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali mira al conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori mediante un’armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali, ivi compresa la pubblicità sleale dei professionisti nei confronti dei consumatori. Infatti, ai fini dell’interpretazione di tale direttiva, la nozione di consumatore riveste un’importanza fondamentale, dato che le sue disposizioni sono concepite essenzialmente nell’ottica del consumatore quale destinatario e vittima di pratiche commerciali sleali.
A tale riguardo, in un’ipotesi in cui gli iscritti ad una cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico rischiano di essere indotti in errore dalle informazioni ingannevoli diffuse da tale organismo, che impediscono loro di scegliere in modo consapevole e che li inducono così ad assumere una decisione che non avrebbero preso in mancanza di tali informazioni, come previsto all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, sono irrilevanti sia la natura pubblica o privata dell’organismo in questione sia la specifica missione da esso perseguita.
(v. punti 32-34, 36, 37, 41 e dispositivo)
Causa C‑59/12
BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts
contro
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Ambito di applicazione — Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia del regime legale di previdenza sociale — Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013
Ravvicinamento delle legislazioni — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Direttiva 2005/29 — Ambito di applicazione — Nozione di professionista — Cassa malattia di un regime legale di previdenza sociale organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico — Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, considerando 23 e artt. 1, 2, a) e b), e 6, § 1]
La direttiva 2005/29, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450 e le direttive 97/7, 98/27 e 2002/65 e il regolamento n. 2006/2004, dev’essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione personae un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia.
Dal tenore letterale dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29 risulta infatti anzitutto che il legislatore dell’Unione ha sancito un concetto particolarmente ampio della nozione di professionista, che comprende qualsiasi persona fisica o giuridica in quanto eserciti un’attività remunerata e non esclude dal suo ambito di applicazione né gli enti incaricati di una missione di interesse generale né quelli che abbiano uno status di diritto pubblico. Inoltre, per quanto riguarda il tenore letterale stesso delle definizioni di cui all’articolo 2, lettere a) e b), di tale direttiva, il senso e la portata della nozione di professionista di cui alla direttiva medesima devono essere determinati a seconda della nozione, correlativa ma antinomica, di consumatore. Orbene, come risulta in particolare dal suo articolo 1 e dal suo considerando 23, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali mira al conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori mediante un’armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali, ivi compresa la pubblicità sleale dei professionisti nei confronti dei consumatori. Infatti, ai fini dell’interpretazione di tale direttiva, la nozione di consumatore riveste un’importanza fondamentale, dato che le sue disposizioni sono concepite essenzialmente nell’ottica del consumatore quale destinatario e vittima di pratiche commerciali sleali.
A tale riguardo, in un’ipotesi in cui gli iscritti ad una cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico rischiano di essere indotti in errore dalle informazioni ingannevoli diffuse da tale organismo, che impediscono loro di scegliere in modo consapevole e che li inducono così ad assumere una decisione che non avrebbero preso in mancanza di tali informazioni, come previsto all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, sono irrilevanti sia la natura pubblica o privata dell’organismo in questione sia la specifica missione da esso perseguita.
(v. punti 32-34, 36, 37, 41 e dispositivo)