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Document 62012CJ0032

Massime della sentenza

Court reports – general

Causa C‑32/12

Soledad Duarte Hueros

contro

Autociba SA e Automóviles Citroën España SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz)

«Direttiva 1999/44/CE — Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene — Carattere minore di tale difetto — Esclusione della risoluzione del contratto — Competenze del giudice nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013

  1. Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Modalità processuali nazionali – Presupposti d’applicazione – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela dei consumatori – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Direttiva 1999/44 – Responsabilità del venditore per il difetto di conformità del bene consegnato – Congrua riduzione del prezzo in caso di difetto di conformità minore – Normativa nazionale che non permette al giudice di disporre d’ufficio una riduzione del prezzo – Violazione del principio di effettività – Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/44, artt. 2, § 1, 3 e 11, § 1, primo comma)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 34)

  2.  La direttiva 1999/44, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che, quando un consumatore che ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo di un bene fissato dal contratto di vendita chiede in giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, ma questa non può essere ottenuta a causa del carattere minore del difetto di conformità di tale bene, non consente al giudice nazionale adito di riconoscere d’ufficio una siffatta riduzione, e ciò sebbene detto consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine.

    In effetti, un sistema siffatto obbliga il consumatore ad anticipare il risultato dell’analisi relativa alla qualificazione giuridica del difetto di conformità del bene che deve essere eseguita in via definitiva dal giudice competente, circostanza, questa, che conferisce una natura puramente aleatoria, e di riflesso inadeguata, alla tutela concessa al consumatore in forza dell’articolo 3, paragrafo, 5, della direttiva 1999/44. Tale conclusione vale a maggior ragione quando la suddetta analisi si rivela particolarmente complessa, sicché detta qualificazione dipende eminentemente dall’istruzione condotta dal giudice investito della controversia. In tali condizioni, questa normativa non risulta conforme al principio di effettività, giacché rende eccessivamente difficile, se non perfino impossibile, attuare la tutela che la direttiva 1999/44 intende conferire ai consumatori nel contesto delle azioni in giudizio da essi promosse per difetto di conformità del bene consegnato al contratto di vendita. Spetta al giudice del rinvio verificare quali siano le norme nazionali applicabili alla controversia della quale è investito e adoperarsi al meglio nei limiti della sua competenza per garantire la piena efficacia dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 1999/44 e pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.

    (v. punti 39, 40, 43 e dispositivo)

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Causa C‑32/12

Soledad Duarte Hueros

contro

Autociba SA e Automóviles Citroën España SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz)

«Direttiva 1999/44/CE — Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene — Carattere minore di tale difetto — Esclusione della risoluzione del contratto — Competenze del giudice nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013

  1. Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Modalità processuali nazionali — Presupposti d’applicazione — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Direttiva 1999/44 — Responsabilità del venditore per il difetto di conformità del bene consegnato — Congrua riduzione del prezzo in caso di difetto di conformità minore — Normativa nazionale che non permette al giudice di disporre d’ufficio una riduzione del prezzo — Violazione del principio di effettività — Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/44, artt. 2, § 1, 3 e 11, § 1, primo comma)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 34)

  2.  La direttiva 1999/44, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che, quando un consumatore che ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo di un bene fissato dal contratto di vendita chiede in giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, ma questa non può essere ottenuta a causa del carattere minore del difetto di conformità di tale bene, non consente al giudice nazionale adito di riconoscere d’ufficio una siffatta riduzione, e ciò sebbene detto consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine.

    In effetti, un sistema siffatto obbliga il consumatore ad anticipare il risultato dell’analisi relativa alla qualificazione giuridica del difetto di conformità del bene che deve essere eseguita in via definitiva dal giudice competente, circostanza, questa, che conferisce una natura puramente aleatoria, e di riflesso inadeguata, alla tutela concessa al consumatore in forza dell’articolo 3, paragrafo, 5, della direttiva 1999/44. Tale conclusione vale a maggior ragione quando la suddetta analisi si rivela particolarmente complessa, sicché detta qualificazione dipende eminentemente dall’istruzione condotta dal giudice investito della controversia. In tali condizioni, questa normativa non risulta conforme al principio di effettività, giacché rende eccessivamente difficile, se non perfino impossibile, attuare la tutela che la direttiva 1999/44 intende conferire ai consumatori nel contesto delle azioni in giudizio da essi promosse per difetto di conformità del bene consegnato al contratto di vendita. Spetta al giudice del rinvio verificare quali siano le norme nazionali applicabili alla controversia della quale è investito e adoperarsi al meglio nei limiti della sua competenza per garantire la piena efficacia dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 1999/44 e pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.

    (v. punti 39, 40, 43 e dispositivo)

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