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Document 62012CJ0005
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Court reports – general
Causa C‑5/12
Marc Betriu Montull
contro
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 1 de Lleida)
«Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Articolo 8 — Congedo di maternità — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Articolo 2, paragrafi 1 e 3 — Diritto a un congedo in favore delle madri lavoratrici subordinate in seguito alla nascita di un figlio — Possibile utilizzo da parte della madre lavoratrice subordinata o del padre lavoratore subordinato — Madre lavoratrice autonoma e non iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale — Esclusione del diritto al congedo per il padre lavoratore subordinato — Padre biologico e padre adottivo — Principio della parità di trattamento»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Direttiva 92/85 – Lavoratrice autonoma non iscritta a un regime previdenziale pubblico – Diritto al beneficio di un congedo di maternità – Insussistenza – Lavoratrice che non rientra nella direttiva 92/85
(Direttiva del Consiglio 92/85, art. 8)
Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 76/207 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Direttiva 92/85 – Congedo di maternità – Misura nazionale che consente al lavoratore subordinato, di sesso maschile o di sesso femminile, di beneficiare di un congedo di maternità per il periodo successivo al periodo di riposo obbligatorio della madre – Necessità, ai fini della concessione di detto congedo al lavoratore di sesso maschile, che la madre del bambino abbia lo status di lavoratore subordinato – Ammissibilità – Differenza di trattamento fondata sul sesso – Giustificazione
(Direttive del Consiglio 76/207, art. 2, §§ 1 e 3, e 92/85, art. 8)
La madre di un bambino, la quale eserciti una professione autonoma e non sia iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale, non beneficia del diritto a un congedo di maternità di cui alla direttiva 92/85, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Infatti, la situazione di una tale lavoratrice autonoma non rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva, che si rivolge soltanto alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento la cui attività lavorativa sia esercitata sotto la direzione di un datore di lavoro.
(v. punti 59, 64)
La direttiva 92/85, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e la direttiva 76/207, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una norma nazionale che prevede che il padre di un bambino, lavoratore subordinato, possa, con l’accordo della madre, anch’ella lavoratrice subordinata, fruire di un congedo di maternità per il periodo successivo alle sei settimane di riposo obbligatorio per la madre dopo il parto, fatto salvo il caso in cui esista un pericolo per la salute della stessa, mentre il padre di un bambino, lavoratore subordinato, non può fruire di siffatto congedo nel caso in cui la madre non sia lavoratrice subordinata e non sia iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale.
Per quanto riguarda la direttiva 76/207, se è vero che una tale misura stabilisce una differenza di trattamento fondata sul sesso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, si tratta di una norma volta a tutelare la condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza ed è, pertanto, giustificata alla luce dell’articolo 2, paragrafo 3, della medesima direttiva.
(v. punti 60, 61, 63, 66 e dispositivo)
Causa C‑5/12
Marc Betriu Montull
contro
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 1 de Lleida)
«Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Articolo 8 — Congedo di maternità — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Articolo 2, paragrafi 1 e 3 — Diritto a un congedo in favore delle madri lavoratrici subordinate in seguito alla nascita di un figlio — Possibile utilizzo da parte della madre lavoratrice subordinata o del padre lavoratore subordinato — Madre lavoratrice autonoma e non iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale — Esclusione del diritto al congedo per il padre lavoratore subordinato — Padre biologico e padre adottivo — Principio della parità di trattamento»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013
Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Direttiva 92/85 — Lavoratrice autonoma non iscritta a un regime previdenziale pubblico — Diritto al beneficio di un congedo di maternità — Insussistenza — Lavoratrice che non rientra nella direttiva 92/85
(Direttiva del Consiglio 92/85, art. 8)
Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Direttiva 76/207 — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Direttiva 92/85 — Congedo di maternità — Misura nazionale che consente al lavoratore subordinato, di sesso maschile o di sesso femminile, di beneficiare di un congedo di maternità per il periodo successivo al periodo di riposo obbligatorio della madre — Necessità, ai fini della concessione di detto congedo al lavoratore di sesso maschile, che la madre del bambino abbia lo status di lavoratore subordinato — Ammissibilità — Differenza di trattamento fondata sul sesso — Giustificazione
(Direttive del Consiglio 76/207, art. 2, §§ 1 e 3, e 92/85, art. 8)
La madre di un bambino, la quale eserciti una professione autonoma e non sia iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale, non beneficia del diritto a un congedo di maternità di cui alla direttiva 92/85, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Infatti, la situazione di una tale lavoratrice autonoma non rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva, che si rivolge soltanto alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento la cui attività lavorativa sia esercitata sotto la direzione di un datore di lavoro.
(v. punti 59, 64)
La direttiva 92/85, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e la direttiva 76/207, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una norma nazionale che prevede che il padre di un bambino, lavoratore subordinato, possa, con l’accordo della madre, anch’ella lavoratrice subordinata, fruire di un congedo di maternità per il periodo successivo alle sei settimane di riposo obbligatorio per la madre dopo il parto, fatto salvo il caso in cui esista un pericolo per la salute della stessa, mentre il padre di un bambino, lavoratore subordinato, non può fruire di siffatto congedo nel caso in cui la madre non sia lavoratrice subordinata e non sia iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale.
Per quanto riguarda la direttiva 76/207, se è vero che una tale misura stabilisce una differenza di trattamento fondata sul sesso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, si tratta di una norma volta a tutelare la condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza ed è, pertanto, giustificata alla luce dell’articolo 2, paragrafo 3, della medesima direttiva.
(v. punti 60, 61, 63, 66 e dispositivo)