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Document 62011TO0149

Massime dell’ordinanza

Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Ricorso di annullamento

Persone fisiche o giuridiche

Atti che le riguardano direttamente e individualmente

Incidenza diretta

Criteri

Disposizione di un regolamento che lascia agli Stati membri la facoltà di rifiutare il rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione

Insussistenza di incidenza diretta sul ricorrente

Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE; artt. 263, quarto comma, TFUE e 288, secondo comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1210/2010) (v. punti 18‑19, 24‑25, 28)

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di annullamento dell’art. 8, n. 2, seconda frase, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, n. 1210, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339, pag. 1).

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La GS Geselleschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3) Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di intervento del Regno di Spagna.

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