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Document 62011TO0149
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Ricorso di annullamento
–
Persone fisiche o giuridiche
–
Atti che le riguardano direttamente e individualmente
–
Incidenza diretta
–
Criteri
–
Disposizione di un regolamento che lascia agli Stati membri la facoltà di rifiutare il rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione
–
Insussistenza di incidenza diretta sul ricorrente
–
Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE; artt. 263, quarto comma, TFUE e 288, secondo comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1210/2010) (v. punti 18‑19, 24‑25, 28)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’art. 8, n. 2, seconda frase, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, n. 1210, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339, pag. 1).
Dispositivo
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La GS Geselleschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.
3) Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di intervento del Regno di Spagna.