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Document 62011TJ0605

    Novartis / OHMI - Dr Organic (BIOCERT)

    Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 dicembre 2014 – Novartis / UAMI – Dr Organic (BIOCERT)

    (causa T‑605/11)

    «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BIOCERT — Marchio nazionale denominativo anteriore BIOCEF — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

    1. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 14)

    2. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 25, 26, 28, 29)

    3. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi BIOCERT e BIOCEF [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30‑32, 54‑60)

    Oggetto

    Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 settembre 2011 (procedimento R 1030/2010‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Novartis AG e la Dr Organic Ltd.

    Dispositivo

    1) 

    La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 settembre 2011 (procedimento R 1030/2010‑4) è annullata.

    2) 

    L’UAMI è condannato alle spese.

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