Odaberite eksperimentalnu funkciju koju želite isprobati

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Dokument 62011TJ0456

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento – Revoca sostanziale dell’atto impugnato in corso di causa – Mancata abrogazione dell’atto impugnato – Atto impugnato che ha potuto produrre effetti giuridici – Ricorso che conserva il proprio oggetto – Fondamento di un eventuale ricorso per risarcimento danni – Conservazione dell’interesse ad agire

    (Art. 263 TFUE)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Restrizioni applicabili a determinate sostanze – Introduzione di nuove restrizioni e modifica di restrizioni esistenti – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 68, § 1, e allegato XVII)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Restrizioni applicabili a determinate sostanze – Introduzione di nuove restrizioni e modifica di restrizioni esistenti – Presupposti – Valutazione dei rischi

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 68, § 1, e 137, § 1, a), e allegato XVII; regolamento del Consiglio n. 793/93, art. 11]

    Massima

    1. La revoca, per mezzo di un regolamento, con effetto retroattivo a partire dalla data di applicazione del regolamento impugnato, delle restrizioni all’uso di taluni prodotti introdotte da quest’ultimo regolamento, non priva il ricorso di annullamento del suo oggetto poiché l’atto impugnato non è stato formalmente abrogato dalla Commissione.

    Peraltro, siffatta revoca non comporta, di per sé sola, l’obbligo per il giudice dell’Unione di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza. L’annullamento dell’atto impugnato al quale sia già stata data esecuzione è sempre idoneo a procurare benefici al ricorrente, anche se le restrizioni controverse, introdotte da tale atto, sono state nel frattempo revocate con effetto retroattivo a partire dalla data di applicazione dello stesso. Infatti, l’atto impugnato ha potuto produrre effetti giuridici durante il periodo nel corso del quale ha disciplinato le restrizioni applicabili ai prodotti di cui trattasi, segnatamente a partire dal momento della sua applicazione fino al momento dell’entrata in vigore del regolamento recante la revoca delle restrizioni.

    Infine, occorre rilevare che, durante il suddetto periodo, l’atto impugnato vietava taluni usi dei prodotti di cui trattasi. In tale contesto, il ricorrente conserva un interesse a fare dichiarare la parziale illegittimità di tale atto dato che, da una parte, tale dichiarazione vincolerà il giudice dell’Unione in vista di un ricorso per risarcimento, e, dall’altra, potrà costituire la base di un’eventuale negoziazione stragiudiziale tra la Commissione e il ricorrente intesa a risarcire il danno asseritamente subito da quest’ultimo.

    (v. punti 36-38)

    2. Per poter perseguire in modo efficace gli obiettivi del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), in un contesto tecnico complesso e in evoluzione, le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare la natura e la portata delle misure che adottano, in particolare riguardo alla valutazione di elementi in fatto altamente complessi di ordine scientifico e tecnico, mentre il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o, ancora, se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale. In un contesto di questo tipo, il giudice dell’Unione non può, in effetti, sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella delle istituzioni cui il Trattato FUE ha assegnato in via esclusiva tale compito.

    Nondimeno, l’ampio potere discrezionale delle autorità dell’Unione, che implica un sindacato giurisdizionale limitato del suo esercizio, non riguarda esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, l’accertamento dei dati di base. Tuttavia, un controllo giurisdizionale di questo tipo, pur avendo portata limitata, richiede che tali autorità, da cui promana l’atto in questione, siano in grado di dimostrare dinanzi al giudice dell’Unione che l’atto è stato adottato attraverso un effettivo esercizio del loro potere discrezionale, il quale presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze rilevanti della situazione che tale atto era inteso a disciplinare.

    La valutazione scientifica dei rischi, effettuata da esperti scientifici, deve fornire alla Commissione un’informazione sufficientemente affidabile e solida al fine di permettere a quest’ultima di cogliere l’intera portata della questione scientifica posta e di determinare la propria politica con cognizione di causa. Di conseguenza, salvo adottare misure arbitrarie che non possono in alcun caso essere legittimate dal principio di precauzione, la Commissione deve curarsi che le misure da essa adottate siano fondate, anche se si tratti di misure preventive, su una valutazione scientifica dei rischi la più esaustiva possibile, tenuto conto delle circostanze peculiari del caso di specie.

    Allorché dal fascicolo non risulta che la Commissione, quando ha concluso, sulla base di elementi scientifici insufficienti, che sussisteva un rischio per la salute umana o l’ambiente tale da richiedere un’azione a livello dell’Unione, abbia valutato tutti gli elementi e le circostanze rilevanti della fattispecie che il regolamento impugnato intendeva disciplinare, la Commissione incorre in un manifesto errore di valutazione.

    (v. punti 45, 46, 52, 71)

    3. Sebbene il regolamento impugnato, che ha istituito talune restrizioni relative a determinate sostanze, sia stato adottato mediante il ricorso alle misure transitorie previste all’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), resta il fatto che, per poter modificare l’allegato XVII del medesimo regolamento, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 68 di tale regolamento.

    L’introduzione, da parte del regolamento impugnato, di nuove limitazioni relative a determinate sostanze presupponeva il rispetto dei requisiti previsti all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006. Di conseguenza, l’adozione del regolamento impugnato presupponeva che la Commissione dovesse valutare a giusto titolo che l’uso delle sostanze in questione nelle materie plastiche diverse da quelle per le quali detto uso era limitato prima dell’adozione del regolamento impugnato comportasse per la salute umana o per l’ambiente un rischio inaccettabile che richiedeva un’azione al livello dell’Unione.

    Anche volendo supporre che le misure adottate in applicazione dell’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006 non debbano rispettare i requisiti sostanziali di cui all’articolo 68 di tale regolamento, bensì le norme vigenti prima di quest’ultimo, segnatamente l’articolo 11 del regolamento n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, si deve constatare che quest’ultima norma prevedeva anch’essa che le misure restrittive potessero essere adottate soltanto sulla base di una valutazione dei rischi.

    (v. punti 47-50)

    Vrh

    Causa T‑456/11

    International Cadmium Association (ICdA) e altri

    contro

    Commissione europea

    «REACH — Misure transitorie riguardanti le restrizioni applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso del cadmio e dei suoi composti — Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Restrizioni all’uso di pigmenti di cadmio in talune materie plastiche — Errore manifesto di valutazione — Analisi dei rischi»

    Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 novembre 2013

    1. Ricorso di annullamento – Revoca sostanziale dell’atto impugnato in corso di causa – Mancata abrogazione dell’atto impugnato – Atto impugnato che ha potuto produrre effetti giuridici – Ricorso che conserva il proprio oggetto – Fondamento di un eventuale ricorso per risarcimento danni – Conservazione dell’interesse ad agire

      (Art. 263 TFUE)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Restrizioni applicabili a determinate sostanze – Introduzione di nuove restrizioni e modifica di restrizioni esistenti – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 68, § 1, e allegato XVII)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Restrizioni applicabili a determinate sostanze – Introduzione di nuove restrizioni e modifica di restrizioni esistenti – Presupposti – Valutazione dei rischi

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 68, § 1, e 137, § 1, a), e allegato XVII; regolamento del Consiglio n. 793/93, art. 11]

    1.  La revoca, per mezzo di un regolamento, con effetto retroattivo a partire dalla data di applicazione del regolamento impugnato, delle restrizioni all’uso di taluni prodotti introdotte da quest’ultimo regolamento, non priva il ricorso di annullamento del suo oggetto poiché l’atto impugnato non è stato formalmente abrogato dalla Commissione.

      Peraltro, siffatta revoca non comporta, di per sé sola, l’obbligo per il giudice dell’Unione di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza. L’annullamento dell’atto impugnato al quale sia già stata data esecuzione è sempre idoneo a procurare benefici al ricorrente, anche se le restrizioni controverse, introdotte da tale atto, sono state nel frattempo revocate con effetto retroattivo a partire dalla data di applicazione dello stesso. Infatti, l’atto impugnato ha potuto produrre effetti giuridici durante il periodo nel corso del quale ha disciplinato le restrizioni applicabili ai prodotti di cui trattasi, segnatamente a partire dal momento della sua applicazione fino al momento dell’entrata in vigore del regolamento recante la revoca delle restrizioni.

      Infine, occorre rilevare che, durante il suddetto periodo, l’atto impugnato vietava taluni usi dei prodotti di cui trattasi. In tale contesto, il ricorrente conserva un interesse a fare dichiarare la parziale illegittimità di tale atto dato che, da una parte, tale dichiarazione vincolerà il giudice dell’Unione in vista di un ricorso per risarcimento, e, dall’altra, potrà costituire la base di un’eventuale negoziazione stragiudiziale tra la Commissione e il ricorrente intesa a risarcire il danno asseritamente subito da quest’ultimo.

      (v. punti 36-38)

    2.  Per poter perseguire in modo efficace gli obiettivi del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), in un contesto tecnico complesso e in evoluzione, le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare la natura e la portata delle misure che adottano, in particolare riguardo alla valutazione di elementi in fatto altamente complessi di ordine scientifico e tecnico, mentre il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o, ancora, se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale. In un contesto di questo tipo, il giudice dell’Unione non può, in effetti, sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella delle istituzioni cui il Trattato FUE ha assegnato in via esclusiva tale compito.

      Nondimeno, l’ampio potere discrezionale delle autorità dell’Unione, che implica un sindacato giurisdizionale limitato del suo esercizio, non riguarda esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, l’accertamento dei dati di base. Tuttavia, un controllo giurisdizionale di questo tipo, pur avendo portata limitata, richiede che tali autorità, da cui promana l’atto in questione, siano in grado di dimostrare dinanzi al giudice dell’Unione che l’atto è stato adottato attraverso un effettivo esercizio del loro potere discrezionale, il quale presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze rilevanti della situazione che tale atto era inteso a disciplinare.

      La valutazione scientifica dei rischi, effettuata da esperti scientifici, deve fornire alla Commissione un’informazione sufficientemente affidabile e solida al fine di permettere a quest’ultima di cogliere l’intera portata della questione scientifica posta e di determinare la propria politica con cognizione di causa. Di conseguenza, salvo adottare misure arbitrarie che non possono in alcun caso essere legittimate dal principio di precauzione, la Commissione deve curarsi che le misure da essa adottate siano fondate, anche se si tratti di misure preventive, su una valutazione scientifica dei rischi la più esaustiva possibile, tenuto conto delle circostanze peculiari del caso di specie.

      Allorché dal fascicolo non risulta che la Commissione, quando ha concluso, sulla base di elementi scientifici insufficienti, che sussisteva un rischio per la salute umana o l’ambiente tale da richiedere un’azione a livello dell’Unione, abbia valutato tutti gli elementi e le circostanze rilevanti della fattispecie che il regolamento impugnato intendeva disciplinare, la Commissione incorre in un manifesto errore di valutazione.

      (v. punti 45, 46, 52, 71)

    3.  Sebbene il regolamento impugnato, che ha istituito talune restrizioni relative a determinate sostanze, sia stato adottato mediante il ricorso alle misure transitorie previste all’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), resta il fatto che, per poter modificare l’allegato XVII del medesimo regolamento, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 68 di tale regolamento.

      L’introduzione, da parte del regolamento impugnato, di nuove limitazioni relative a determinate sostanze presupponeva il rispetto dei requisiti previsti all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006. Di conseguenza, l’adozione del regolamento impugnato presupponeva che la Commissione dovesse valutare a giusto titolo che l’uso delle sostanze in questione nelle materie plastiche diverse da quelle per le quali detto uso era limitato prima dell’adozione del regolamento impugnato comportasse per la salute umana o per l’ambiente un rischio inaccettabile che richiedeva un’azione al livello dell’Unione.

      Anche volendo supporre che le misure adottate in applicazione dell’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006 non debbano rispettare i requisiti sostanziali di cui all’articolo 68 di tale regolamento, bensì le norme vigenti prima di quest’ultimo, segnatamente l’articolo 11 del regolamento n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, si deve constatare che quest’ultima norma prevedeva anch’essa che le misure restrittive potessero essere adottate soltanto sulla base di una valutazione dei rischi.

      (v. punti 47-50)

    Vrh