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Document 62011FJ0087

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)

30 gennaio 2013

Causa F‑87/11

Kari Wahlström

contro

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Non rinnovo di un contratto a tempo determinato – Articolo 8 del RAA – Procedura – Violazione delle forme sostanziali – Competenza»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig Wahlström chiede l’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), del 10 dicembre 2010, notificata il 16 dicembre 2010, di non prorogare il suo contratto di agente temporaneo.

Decisione: La decisione è annullata. La Frontex sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Decisione inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – Presunzione di notifica

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Direttiva interna della Frontex in materia – Effetti giuridici

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 8)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Procedura – Violazione delle forme sostanziali – Irregolarità che può comportare l’annullamento – Presupposti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 8)

1.      Qualora una decisione sia notificata per posta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, si ritiene che il suo destinatario ne abbia preso conoscenza a seguito della firma da lui apposta sulla ricevuta di ritorno. Tuttavia, può capitare che la ricevuta di ritorno di una lettera raccomandata non possa essere firmata dal suo destinatario, qualora quest’ultimo, assente dal suo domicilio al momento del passaggio del portalettere, si astenga da ogni iniziativa ed in particolare non ritiri la lettera entro il menzionato termine di conservazione.

In un caso del genere, si deve ritenere che la decisione sia stata debitamente notificata al suo destinatario alla data di scadenza del termine di conservazione della lettera da parte dei servizi postali. Infatti, se fosse ammesso che, astenendosi da ogni iniziativa ed in particolare non ritirando la lettera raccomandata entro il detto termine, il destinatario possa ostacolare la regolare notifica di una decisione mediante lettera raccomandata, da una parte, le garanzie presentate da questa modalità di notifica sarebbero considerevolmente affievolite, mentre essa costituisce una modalità particolarmente sicura ed obiettiva di notifica degli atti amministrativi. L’amministrazione sarebbe costretta ad utilizzare altre modalità di notifica, vuoi meno sicure, come la notifica mediante lettera semplice, vuoi costose, se non sproporzionate, come la notifica tramite ufficiale giudiziario. Dall’altra, il destinatario avrebbe una certa libertà nella fissazione del dies a quo del termine di ricorso, mentre un siffatto termine non può essere rimesso alla disponibilità delle parti e deve rispondere alle esigenze di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia.

Nondimeno, la presunzione che il destinatario abbia ricevuto notifica della decisione alla scadenza del termine normale di conservazione della lettera raccomandata da parte dei servizi postali non ha carattere assoluto. Infatti, la sua applicazione è subordinata alla prova, da parte dell’amministrazione, della regolarità della notifica con lettera raccomandata, in particolare con il deposito di un avviso di passaggio all’ultimo indirizzo indicato dal destinatario. Inoltre, tale presunzione non è inoppugnabile, dato che il destinatario può in particolare cercare di dimostrare di essere stato impossibilitato, segnatamente per motivi di salute o per caso di forza maggiore indipendente dalla sua volontà, a venire utilmente a conoscenza dell’avviso di passaggio.

(v. punti da 38 a 40)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 16 dicembre 2010, AG/Parlamento, F‑25/10 (punti 41, 43 e 44)

2.      Una decisione di un’istituzione o di un organismo dell’Unione comunicata a tutto il personale e diretta a garantire ai funzionari e agli agenti interessati un trattamento identico, in una materia in cui detta istituzione o detto organismo dispone di un ampio potere discrezionale attribuito dallo Statuto, costituisce una direttiva interna e, in quanto tale, dev’essere considerata come una regola di condotta indicativa che l’amministrazione si autoimpone e da cui essa non può scostarsi senza precisarne i motivi, salvo violare il principio di parità di trattamento.

Le linee direttive, che stabiliscono un certo numero di regole in materia di rinnovo dei contratti di agente temporaneo in seno all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, costituiscono una siffatta direttiva interna.

(v. punti 56 e 57)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 luglio 1997, Monaco/Parlamento, T‑92/96 (punto 46)

Tribunale della funzione pubblica: 7 luglio 2009, Bernard/Europol, F‑99/07 e F‑45/08 (punto 79, e giurisprudenza ivi citata)

3.      Qualora, nell’ambito di un ricorso contro una decisione del direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea di non prorogare un contratto di agente temporaneo, il vizio di competenza accertato riguardi non l’autore stesso della decisione impugnata, e cioè il direttore esecutivo, ma le persone, e cioè il compilatore e il vidimatore, che dovevano essere consultate nella procedura di rinnovo del contratto dell’agente temporaneo conformemente alle linee direttive dell’Agenzia, un’irregolarità procedurale del genere può essere sanzionata con l’annullamento della decisione impugnata solo se è dimostrato che tale irregolarità procedurale ha potuto influire sul contenuto della decisione.

Orbene, ciò si verifica quando non può essere escluso che il compilatore e il vidimatore, validamente identificati e chiamati a pronunciarsi sulle prestazioni professionali dell’agente temporaneo interessato, abbiano potuto far valere proposte diverse o diversamente motivate quanto al rinnovo del contratto di quest’ultimo.

(v. punti 58 e 59)

Riferimento:

Corte: 29 ottobre 1980, van Landewyck e a./Commissione, da 209/78 a 215/78 e 218/78 (punto 47)

Tribunale di primo grado: 9 marzo 1999, Hubert/Commissione, T‑212/97 (punto 53)

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