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Document 62011FJ0001

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

20 novembre 2012

Causa F‑1/11

Zdenek Soukup

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Valutazione della prova orale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Soukup chiede, da una parte, l’annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/144/09 di non iscriverlo nell’elenco di riserva del concorso, in secondo luogo, della decisione della stessa commissione giudicatrice di iscrivere nel detto elenco un altro candidato, in terzo luogo, di «tutte le operazioni alle quali ha proceduto la commissione giudicatrice a partire dalla fase in cui sono intervenute le irregolarità denunciate», e, dall’altra, la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 25 000 ai fini del risarcimento del preteso danno subito.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Funzionari – Atti dell’amministrazione – Presunzione di validità – Contestazione – Onere della prova – Obbligo di fornire indizi tali da mettere in discussione la legittimità dell’atto

2.      Funzionari – Concorso – Principio di imparzialità della commissione giudicatrice – Rapporto di conoscenza tra un membro della commissione giudicatrice e un candidato

(Statuto dei funzionari, art. 11 bis)

1.      Da una parte, un atto amministrativo gode di una presunzione di legittimità e, dall’altra, l’onere della prova grava, per principio, su chi fa un’affermazione, di modo che spetta all’interessato fornire quanto meno indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti a sostegno della sua asserzione.

Di conseguenza, per quanto riguarda un concorso, un interessato che non abbia fornito né prove né, quanto meno, un insieme di indizi deve accettare la presunzione di legittimità connessa alle decisioni adottate dalla commissione giudicatrice di concorso e non può pretendere dal Tribunale che esamini esso stesso gli atti di candidatura dei vincitori al fine di verificare che taluni vincitori non siano stati irregolarmente ammessi a concorrere.

(v. punto 34)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 4 febbraio 2010, Wiame/Commissione, F‑15/08 (punto 21)

2.      Un rapporto di conoscenza fra un membro della commissione giudicatrice e un candidato non basta, da solo, a dimostrare che il detto membro abbia un interesse personale, ai sensi dell’articolo 11 bis dello Statuto, che possa in quanto tale rimettere in discussione la sua imparzialità. Infatti, la circostanza che un membro della commissione giudicatrice conosca personalmente uno dei candidati non implica necessariamente che il detto membro sarà disposto favorevolmente nei confronti della prestazione del detto candidato. Inoltre, dato che una prova orale, per sua natura, non può essere anonima, il fatto che uno o più candidati lavorino presso la stessa istituzione da cui provengono uno o due membri della commissione giudicatrice non è, di per sé stesso, una circostanza tale da fornire alla commissione giudicatrice informazioni che quest’ultima non sia autorizzata a conoscere.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 30 aprile 2008, Dragoman/Commissione, F‑16/07 (punto 44)

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