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Document 62011CJ0635

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 2005/56 — Fusioni transfrontaliere di società di capitali — Società derivante da una fusione transfrontaliera — Lavoratori impiegati nello Stato membro in cui ha sede la società o in altri Stati membri — Diritti di partecipazione — Disuguaglianza dei diritti — Inadempimento

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/56, art. 16, § 2, a) e b)]

    Massima

    Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/56, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali uno Stato membro che non adotta tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie affinché i lavoratori degli stabilimenti di una società, situati in Stati diversi da quello in cui tale società derivante da una fusione transfrontaliera ha la sua sede sociale, godano di diritti di partecipazione identici a quelli dei lavoratori impiegati nello Stato membro in cui ha sede tale società.

    Infatti, tenuto conto della volontà del legislatore dell’Unione di proteggere il diritto di partecipazione dei lavoratori sia nei casi regolati dalle disposizioni relative alla società europea, sia in quelli disciplinati dal diritto nazionale, è necessario, anche in queste ultime disposizioni, non solo che la partecipazione dei lavoratori nelle società interessate dalla fusione sia mantenuta, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/56, ma anche che i diritti di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera siano estesi, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, agli altri lavoratori interessati dalla fusione e impiegati in altri Stati membri.

    (v. punti 43, 50 e dispositivo)

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    Causa C-635/11

    Commissione europea

    contro

    Regno dei Paesi Bassi

    «Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/56/CE — Fusioni transfrontaliere delle società di capitali — Articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) — Società derivante da una fusione transfrontaliera — Lavoratori impiegati nello Stato membro in cui ha sede la società o in altri Stati membri — Diritti di partecipazione — Disuguaglianza di diritti»

    Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013

    Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Società – Direttiva 2005/56 – Fusioni transfrontaliere di società di capitali – Società derivante da una fusione transfrontaliera – Lavoratori impiegati nello Stato membro in cui ha sede la società o in altri Stati membri – Diritti di partecipazione – Disuguaglianza dei diritti – Inadempimento

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/56, art. 16, § 2, a) e b)]

    Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/56, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali uno Stato membro che non adotta tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie affinché i lavoratori degli stabilimenti di una società, situati in Stati diversi da quello in cui tale società derivante da una fusione transfrontaliera ha la sua sede sociale, godano di diritti di partecipazione identici a quelli dei lavoratori impiegati nello Stato membro in cui ha sede tale società.

    Infatti, tenuto conto della volontà del legislatore dell’Unione di proteggere il diritto di partecipazione dei lavoratori sia nei casi regolati dalle disposizioni relative alla società europea, sia in quelli disciplinati dal diritto nazionale, è necessario, anche in queste ultime disposizioni, non solo che la partecipazione dei lavoratori nelle società interessate dalla fusione sia mantenuta, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/56, ma anche che i diritti di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera siano estesi, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, agli altri lavoratori interessati dalla fusione e impiegati in altri Stati membri.

    (v. punti 43, 50 e dispositivo)

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