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Document 62011CJ0601

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C-601/11 P

    Repubblica francese

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Ricorso di annullamento — Tutela contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili — Regolamento (CE) n. 746/2008 — Regolamento che autorizza misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle previste precedentemente — Principio di precauzione — Livello di tutela della salute umana — Nuovi elementi tali da modificare la percezione del rischio — Difetto di motivazione — Snaturamento dei fatti — Errore di diritto»

    Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 luglio 2013

    1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale – Ricevibilità

      (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

    2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

      (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)

    3. Atti delle istituzioni – Carattere di proporzionalità – Criteri di valutazione – Valutazione alla luce degli elementi disponibili al momento dell’adozione dell’atto – Normativa diretta alla tutela della salute – Applicazione del principio di precauzione – Insorgenza di elementi nuovi – Obbligo di adeguare tale normativa

    4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo della qualificazione giuridica dei fatti da parte della Corte – Ammissibilità

      (Art. 256 TFUE)

    5. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Misure di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili – Adozione sulla base di una valutazione scientifica dei rischi – Mitigazione delle misure preventive anteriori – Ammissibilità – Presupposto – Mantenimento del livello di tutela della salute umana)

      (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 999/2001, artt. 24 e 24 bis, n. 178/2002, art. 7, § 2, e n. 1923/2006)

    6. Agricoltura – Politica agricola comune – Attuazione – Valutazione scientifica dei rischi – Determinazione del livello di rischio – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

      (Art. 168, § 1, TFUE)

    7. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

      (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 70-72, 141)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 82, 83)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 110)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 119)

    5.  Nell’ambito dell’adozione delle misure di tutela nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili a titolo del regolamento n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, ai sensi dell’articolo 24 bis del regolamento n. 1923/2006, le decisioni da adottare secondo una delle procedure di cui all’articolo 24 del regolamento n. 999/2001 si basano su una valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale e, tenendo conto dei dati scientifici esistenti, mantengono o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentano il livello di protezione della salute umana e animale garantito nell’Unione.

      A tale riguardo, sebbene i considerando del regolamento n. 1923/2006 non contengano spiegazioni per quanto riguarda l’obiettivo della disposizione interessata, dai lavori preparatori risulta che detto articolo 24 bis è stato previsto come una garanzia diretta a evitare che siano adottate, in applicazione del procedimento di comitatologia, misure che siano tali da ridurre il livello di protezione della salute umana e animale nell’Unione. Tuttavia, da ciò non risulta che detto articolo 24 bis escluda qualsiasi mitigazione delle misure preventive anteriori. Infatti, da un lato, l’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 non fa assurgere a criterio il fatto che la comparazione dovrebbe essere effettuata rispetto al livello di protezione risultante dalle misure preventive anteriori adottate nello stesso settore, ma si riferisce in generale al livello di protezione della salute garantito nell’Unione. Dall’altro lato, sia dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, sia dalla giurisprudenza della Corte emerge che le misure provvisorie di gestione del rischio, adottate in un contesto di incertezza scientifica, devono essere riesaminate entro un termine ragionevole onde garantire che siano proporzionate e non impongano più restrizioni al commercio di quanto sia necessario al fine di ottenere l’elevato livello di protezione della salute stabilito dall’Unione.

      Pertanto, il livello di protezione della salute umana è strettamente correlato al livello di rischio giudicato accettabile per la società, che a sua volta dipende dalle conoscenze scientifiche disponibili in un determinato momento. Orbene, non è escluso che, in considerazione dello sviluppo dei dati scientifici, il medesimo livello di protezione possa essere garantito con misure meno severe.

      (v. punti 131-136)

    6.  Quanto alla valutazione dei rischi per la salute umana, dal momento che la determinazione del livello di rischio giudicato accettabile per la società rientra in un settore in cui la Commissione è chiamata ad effettuare valutazioni complesse e dispone di un ampio potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della sua competenza deve limitarsi ad esaminare se esso non sia inficiato da errore manifesto di valutazione o se il legislatore non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.

      (v. punti 142, 143)

    7.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 149)

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    Causa C-601/11 P

    Repubblica francese

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Ricorso di annullamento — Tutela contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili — Regolamento (CE) n. 746/2008 — Regolamento che autorizza misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle previste precedentemente — Principio di precauzione — Livello di tutela della salute umana — Nuovi elementi tali da modificare la percezione del rischio — Difetto di motivazione — Snaturamento dei fatti — Errore di diritto»

    Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 luglio 2013

    1. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità — Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale — Ricevibilità

      (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

    2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti

      (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)

    3. Atti delle istituzioni — Carattere di proporzionalità — Criteri di valutazione — Valutazione alla luce degli elementi disponibili al momento dell’adozione dell’atto — Normativa diretta alla tutela della salute — Applicazione del principio di precauzione — Insorgenza di elementi nuovi — Obbligo di adeguare tale normativa

    4. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Controllo della qualificazione giuridica dei fatti da parte della Corte — Ammissibilità

      (Art. 256 TFUE)

    5. Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria — Misure di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili — Adozione sulla base di una valutazione scientifica dei rischi — Mitigazione delle misure preventive anteriori — Ammissibilità — Presupposto — Mantenimento del livello di tutela della salute umana)

      (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 999/2001, artt. 24 e 24 bis, n. 178/2002, art. 7, § 2, e n. 1923/2006)

    6. Agricoltura — Politica agricola comune — Attuazione — Valutazione scientifica dei rischi — Determinazione del livello di rischio — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

      (Art. 168, § 1, TFUE)

    7. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità

      (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 70-72, 141)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 82, 83)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 110)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 119)

    5.  Nell’ambito dell’adozione delle misure di tutela nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili a titolo del regolamento n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, ai sensi dell’articolo 24 bis del regolamento n. 1923/2006, le decisioni da adottare secondo una delle procedure di cui all’articolo 24 del regolamento n. 999/2001 si basano su una valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale e, tenendo conto dei dati scientifici esistenti, mantengono o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentano il livello di protezione della salute umana e animale garantito nell’Unione.

      A tale riguardo, sebbene i considerando del regolamento n. 1923/2006 non contengano spiegazioni per quanto riguarda l’obiettivo della disposizione interessata, dai lavori preparatori risulta che detto articolo 24 bis è stato previsto come una garanzia diretta a evitare che siano adottate, in applicazione del procedimento di comitatologia, misure che siano tali da ridurre il livello di protezione della salute umana e animale nell’Unione. Tuttavia, da ciò non risulta che detto articolo 24 bis escluda qualsiasi mitigazione delle misure preventive anteriori. Infatti, da un lato, l’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 non fa assurgere a criterio il fatto che la comparazione dovrebbe essere effettuata rispetto al livello di protezione risultante dalle misure preventive anteriori adottate nello stesso settore, ma si riferisce in generale al livello di protezione della salute garantito nell’Unione. Dall’altro lato, sia dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, sia dalla giurisprudenza della Corte emerge che le misure provvisorie di gestione del rischio, adottate in un contesto di incertezza scientifica, devono essere riesaminate entro un termine ragionevole onde garantire che siano proporzionate e non impongano più restrizioni al commercio di quanto sia necessario al fine di ottenere l’elevato livello di protezione della salute stabilito dall’Unione.

      Pertanto, il livello di protezione della salute umana è strettamente correlato al livello di rischio giudicato accettabile per la società, che a sua volta dipende dalle conoscenze scientifiche disponibili in un determinato momento. Orbene, non è escluso che, in considerazione dello sviluppo dei dati scientifici, il medesimo livello di protezione possa essere garantito con misure meno severe.

      (v. punti 131-136)

    6.  Quanto alla valutazione dei rischi per la salute umana, dal momento che la determinazione del livello di rischio giudicato accettabile per la società rientra in un settore in cui la Commissione è chiamata ad effettuare valutazioni complesse e dispone di un ampio potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della sua competenza deve limitarsi ad esaminare se esso non sia inficiato da errore manifesto di valutazione o se il legislatore non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.

      (v. punti 142, 143)

    7.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 149)

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