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Document 62011CJ0537
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C‑537/11
Mattia Manzi eCompagnia Naviera Orchestra
contro
Capitaneria di Porto di Genova
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova)
«Trasporto marittimo — Direttiva 1999/32/CE — Convenzione Marpol 73/78 — Allegato VI — Inquinamento atmosferico causato da navi — Navi passeggeri che effettuano servizi di linea — Navi da crociera — Tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo — Validità»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 1999/32 – Riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi – Ambito di applicazione – Criterio dei servizi di linea – Nave da crociera – Inclusione – Presupposti
(Direttiva del Consiglio n. 1999/32, artt. 2, punto 3 octies, e 4 bis, § 4)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Convenzione internazionale che non vincola l’Unione – Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (convenzione Marpol 73/78) – Valutazione, con riferimento alle regole dell’allegato VI di tale convenzione, della validità dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32 – Assenza in dette regole di norme consuetudinarie sancite dal diritto internazionale generale – Esclusione – Valutazione dell’incidenza di tale allegato sulla portata di detto articolo – Convenzione che non vincola tutti gli Stati membri – Esclusione
(Art. 4, § 3, n. 1, TUE; direttiva del Consiglio n. 1999/32, art. 4 bis, § 4)
Una nave da crociera rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12, come emendata dalla direttiva 2005/33, con riferimento al criterio dei servizi di linea, quale enunciato all’articolo 2, punto 3 octies, di detta direttiva, a condizione che effettui crociere, con o senza scali intermedi, che si concludano nel porto di partenza o in un altro porto, purché tali crociere siano organizzate con una determinata frequenza, in date precise e, in linea di principio, a orari di partenza e di arrivo precisi, e gli interessati possano scegliere liberamente tra le diverse crociere offerte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 35, dispositivo 1)
La validità dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12, come emendata dalla direttiva 2005/33, non può essere esaminata alla luce del principio generale di diritto internazionale pacta sunt servanda né del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, per il motivo che detta disposizione di tale direttiva può risolversi in una violazione dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (convenzione Marpol 73/78). Infatti, l’Unione non è parte contraente della convenzione Marpol 73/78, incluso il protocollo firmato il 26 settembre 1997 che ha aggiunto alla convenzione l’allegato VI, e non è vincolata dalla medesima. La validità dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32, non può nemmeno essere esaminata alla luce del principio generale di diritto internazionale pacta sunt servanda, in quanto tale principio vincolante si applica unicamente ai soggetti di diritto internazionale che siano parti contraenti di un accordo internazionale determinato e che siano pertanto vincolati da quest’ultimo. Non sembra inoltre che l’allegato VI costituisca l’espressione di norme consuetudinarie sancite dal diritto internazionale generale che, in quanto tali, vincolano le istituzioni dell’Unione e fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione.
Non spetta inoltre alla Corte pronunciarsi sulla questione relativa all’incidenza di detto allegato VI sulla portata dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32. Interpretare disposizioni del diritto derivato alla luce di un obbligo imposto da un accordo internazionale, quale il protocollo del 1997 che ha aggiunto alla convenzione l’allegato VI, che non vincola tutti gli Stati membri equivarrebbe a estendere la portata di tale obbligo a quegli Stati membri che non sono parti contraenti di un tale accordo. Questi ultimi devono tuttavia essere considerati come Stati terzi rispetto a detto accordo. Orbene, una tale estensione sarebbe incompatibile con il principio generale di diritto internazionale dell’effetto relativo dei trattati, secondo cui i trattati non devono né nuocere a Stati terzi né avvantaggiare i medesimi («pacta tertiis nec nocent nec prosunt»).
(v. punti 37-39, 41-47, 50-54, dispositivo 2, 3)
Causa C‑537/11
Mattia Manzi eCompagnia Naviera Orchestra
contro
Capitaneria di Porto di Genova
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova)
«Trasporto marittimo — Direttiva 1999/32/CE — Convenzione Marpol 73/78 — Allegato VI — Inquinamento atmosferico causato da navi — Navi passeggeri che effettuano servizi di linea — Navi da crociera — Tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo — Validità»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014
Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 1999/32 — Riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi — Ambito di applicazione — Criterio dei servizi di linea — Nave da crociera — Inclusione — Presupposti
(Direttiva del Consiglio n. 1999/32, artt. 2, punto 3 octies, e 4 bis, § 4)
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Convenzione internazionale che non vincola l’Unione — Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (convenzione Marpol 73/78) — Valutazione, con riferimento alle regole dell’allegato VI di tale convenzione, della validità dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32 — Assenza in dette regole di norme consuetudinarie sancite dal diritto internazionale generale — Esclusione — Valutazione dell’incidenza di tale allegato sulla portata di detto articolo — Convenzione che non vincola tutti gli Stati membri — Esclusione
(Art. 4, § 3, n. 1, TUE; direttiva del Consiglio n. 1999/32, art. 4 bis, § 4)
Una nave da crociera rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12, come emendata dalla direttiva 2005/33, con riferimento al criterio dei servizi di linea, quale enunciato all’articolo 2, punto 3 octies, di detta direttiva, a condizione che effettui crociere, con o senza scali intermedi, che si concludano nel porto di partenza o in un altro porto, purché tali crociere siano organizzate con una determinata frequenza, in date precise e, in linea di principio, a orari di partenza e di arrivo precisi, e gli interessati possano scegliere liberamente tra le diverse crociere offerte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 35, dispositivo 1)
La validità dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12, come emendata dalla direttiva 2005/33, non può essere esaminata alla luce del principio generale di diritto internazionale pacta sunt servanda né del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, per il motivo che detta disposizione di tale direttiva può risolversi in una violazione dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (convenzione Marpol 73/78). Infatti, l’Unione non è parte contraente della convenzione Marpol 73/78, incluso il protocollo firmato il 26 settembre 1997 che ha aggiunto alla convenzione l’allegato VI, e non è vincolata dalla medesima. La validità dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32, non può nemmeno essere esaminata alla luce del principio generale di diritto internazionale pacta sunt servanda, in quanto tale principio vincolante si applica unicamente ai soggetti di diritto internazionale che siano parti contraenti di un accordo internazionale determinato e che siano pertanto vincolati da quest’ultimo. Non sembra inoltre che l’allegato VI costituisca l’espressione di norme consuetudinarie sancite dal diritto internazionale generale che, in quanto tali, vincolano le istituzioni dell’Unione e fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione.
Non spetta inoltre alla Corte pronunciarsi sulla questione relativa all’incidenza di detto allegato VI sulla portata dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32. Interpretare disposizioni del diritto derivato alla luce di un obbligo imposto da un accordo internazionale, quale il protocollo del 1997 che ha aggiunto alla convenzione l’allegato VI, che non vincola tutti gli Stati membri equivarrebbe a estendere la portata di tale obbligo a quegli Stati membri che non sono parti contraenti di un tale accordo. Questi ultimi devono tuttavia essere considerati come Stati terzi rispetto a detto accordo. Orbene, una tale estensione sarebbe incompatibile con il principio generale di diritto internazionale dell’effetto relativo dei trattati, secondo cui i trattati non devono né nuocere a Stati terzi né avvantaggiare i medesimi («pacta tertiis nec nocent nec prosunt»).
(v. punti 37-39, 41-47, 50-54, dispositivo 2, 3)