Wybierz funkcje eksperymentalne, które chcesz wypróbować

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Dokument 62011CJ0534

    Massime della sentenza

    Causa C-534/11

    Mehmet Arslan

    contro

    Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud)

    «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Applicabilità ai richiedenti asilo — Possibilità di mantenere in trattenimento un cittadino di un paese terzo dopo la presentazione di una domanda d’asilo»

    Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2013

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Ambito di applicazione ratione personae – Richiedenti asilo ai sensi della direttiva 2005/85 – Esclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, considerando 9 e art. 2, n. 1; direttiva del Consiglio 2005/85, art. 7, n. 1)

    3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Direttiva 2003/9 – Norme minime relative alla procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato negli Stati membri – Direttiva 2005/85 – Trattenimento con fini di allontanamento ai sensi della direttiva 2008/115 – Successiva presentazione di una domanda di asilo – Mantenimento del trattenimento – Ammissibilità – Presupposti

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15; direttive del Consiglio 2003/9 e 2005/85)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 33, 34)

    2.  L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l’adozione della decisione dell’autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all’esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.

      Dai termini, dalla sistematica e dalla finalità delle direttive 2005/85 e 2008/115 risulta infatti chiaramente che un richiedente asilo, indipendentemente dal rilascio di un titolo di soggiorno, che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2005/85, è lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro, ha il diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro di cui trattasi almeno fino a che la sua domanda sia stata respinta in primo grado e non può quindi essere considerato in «soggiorno irregolare» ai sensi della direttiva 2008/115, mirando quest’ultima ad allontanarlo da tale territorio.

      (v. punti 48, 49, dispositivo 1)

    3.  Le direttive 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l’interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio.

      Pur se la direttiva 2008/115 è temporaneamente inapplicabile durante lo svolgimento del procedimento d’esame della domanda d’asilo, ciò non vuol dire affatto che per tale motivo sia posto definitivamente termine al procedimento di rimpatrio, potendo quest’ultimo proseguire laddove la domanda d’asilo venga respinta. Orbene, la finalità di tale direttiva, ossia l’efficace rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, risulterebbe compromessa se fosse impossibile per gli Stati membri evitare che l’interessato, mediante la presentazione di una domanda d’asilo, possa ottenere automaticamente di essere rimesso in libertà.

      Tuttavia il solo fatto che un richiedente asilo, al momento della proposizione della sua domanda, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento e che sia disposto il suo trattenimento in base all’articolo 15 della direttiva 2008/115 non permette di presumere, senza una valutazione caso per caso di tutte le circostanze pertinenti, che egli abbia presentato tale domanda al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di allontanamento e che sia oggettivamente necessario e proporzionato mantenere il provvedimento di trattenimento.

      (v. punti 60, 62, 63, dispositivo 2)

    Góra

    Causa C-534/11

    Mehmet Arslan

    contro

    Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud)

    «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Applicabilità ai richiedenti asilo — Possibilità di mantenere in trattenimento un cittadino di un paese terzo dopo la presentazione di una domanda d’asilo»

    Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2013

    1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115 — Ambito di applicazione ratione personae — Richiedenti asilo ai sensi della direttiva 2005/85 — Esclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, considerando 9 e art. 2, n. 1; direttiva del Consiglio 2005/85, art. 7, n. 1)

    3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri — Direttiva 2003/9 — Norme minime relative alla procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato negli Stati membri — Direttiva 2005/85 — Trattenimento con fini di allontanamento ai sensi della direttiva 2008/115 — Successiva presentazione di una domanda di asilo — Mantenimento del trattenimento — Ammissibilità — Presupposti

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15; direttive del Consiglio 2003/9 e 2005/85)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 33, 34)

    2.  L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l’adozione della decisione dell’autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all’esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.

      Dai termini, dalla sistematica e dalla finalità delle direttive 2005/85 e 2008/115 risulta infatti chiaramente che un richiedente asilo, indipendentemente dal rilascio di un titolo di soggiorno, che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2005/85, è lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro, ha il diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro di cui trattasi almeno fino a che la sua domanda sia stata respinta in primo grado e non può quindi essere considerato in «soggiorno irregolare» ai sensi della direttiva 2008/115, mirando quest’ultima ad allontanarlo da tale territorio.

      (v. punti 48, 49, dispositivo 1)

    3.  Le direttive 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l’interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio.

      Pur se la direttiva 2008/115 è temporaneamente inapplicabile durante lo svolgimento del procedimento d’esame della domanda d’asilo, ciò non vuol dire affatto che per tale motivo sia posto definitivamente termine al procedimento di rimpatrio, potendo quest’ultimo proseguire laddove la domanda d’asilo venga respinta. Orbene, la finalità di tale direttiva, ossia l’efficace rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, risulterebbe compromessa se fosse impossibile per gli Stati membri evitare che l’interessato, mediante la presentazione di una domanda d’asilo, possa ottenere automaticamente di essere rimesso in libertà.

      Tuttavia il solo fatto che un richiedente asilo, al momento della proposizione della sua domanda, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento e che sia disposto il suo trattenimento in base all’articolo 15 della direttiva 2008/115 non permette di presumere, senza una valutazione caso per caso di tutte le circostanze pertinenti, che egli abbia presentato tale domanda al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di allontanamento e che sia oggettivamente necessario e proporzionato mantenere il provvedimento di trattenimento.

      (v. punti 60, 62, 63, dispositivo 2)

    Góra