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Document 62011CJ0515

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C-515/11

    Deutsche Umwelthilfe eV

    contro

    Bundesrepublik Deutschland

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin)

    «Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale — Direttiva 2003/4/CE — Potere degli Stati membri di escludere dalla nozione di “autorità pubblica” prevista da tale direttiva gli organi che agiscono nell’esercizio di competenze legislative — Limiti»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013

    Ambiente – Libertà di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Deroghe – Facoltà per gli Stati membri di escludere dalla nozione di autorità pubblica le istituzioni o gli organi che agiscono nell’esercizio di poteri legislativi – Applicabilità ai ministeri che elaborano e adottano disposizioni normative di rango inferiore ad una legge – Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 2, punto 2, secondo comma)

    L’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313, deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare quali autorità pubbliche, tenute a consentire l’accesso alle informazioni ambientali in loro possesso, gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze legislative non può riguardare i ministeri quando questi elaborano e adottano disposizioni normative aventi rango inferiore ad una legge.

    Al riguardo, detta disposizione non può essere interpretata nel senso di estendere i suoi effetti oltre quanto è necessario per assicurare la protezione degli interessi che esso mira a garantire, e la portata delle deroghe da esso previste deve essere determinata tenendo conto delle finalità di tale direttiva. Sono, infatti, la specificità del procedimento legislativo e le sue peculiarità gli elementi che giustificano il regime particolare degli atti adottati nell’esercizio di competenze legislative sotto il profilo del diritto all’informazione, quale previsto tanto dalla convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale quanto dalla direttiva 2003/4. Ne consegue che la natura dell’atto di cui trattasi, e in particolare la circostanza che si tratti di un atto di portata generale, non vale di per sé sola ad esonerare l’organo che lo adotta dagli obblighi derivanti da detta direttiva.

    Infine, in mancanza di precisazioni nella normativa dell’Unione riguardo a ciò che configura una legge o una norma di rango equivalente ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4, tale valutazione dipende dal diritto degli Stati membri, purché non sia messo in discussione l’effetto utile della citata direttiva.

    (v. punti 22, 29, 30, 35, 36 e dispositivo)

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    Causa C-515/11

    Deutsche Umwelthilfe eV

    contro

    Bundesrepublik Deutschland

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin)

    «Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale — Direttiva 2003/4/CE — Potere degli Stati membri di escludere dalla nozione di “autorità pubblica” prevista da tale direttiva gli organi che agiscono nell’esercizio di competenze legislative — Limiti»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013

    Ambiente — Libertà di accesso all’informazione — Direttiva 2003/4 — Deroghe — Facoltà per gli Stati membri di escludere dalla nozione di autorità pubblica le istituzioni o gli organi che agiscono nell’esercizio di poteri legislativi — Applicabilità ai ministeri che elaborano e adottano disposizioni normative di rango inferiore ad una legge — Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 2, punto 2, secondo comma)

    L’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313, deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare quali autorità pubbliche, tenute a consentire l’accesso alle informazioni ambientali in loro possesso, gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze legislative non può riguardare i ministeri quando questi elaborano e adottano disposizioni normative aventi rango inferiore ad una legge.

    Al riguardo, detta disposizione non può essere interpretata nel senso di estendere i suoi effetti oltre quanto è necessario per assicurare la protezione degli interessi che esso mira a garantire, e la portata delle deroghe da esso previste deve essere determinata tenendo conto delle finalità di tale direttiva. Sono, infatti, la specificità del procedimento legislativo e le sue peculiarità gli elementi che giustificano il regime particolare degli atti adottati nell’esercizio di competenze legislative sotto il profilo del diritto all’informazione, quale previsto tanto dalla convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale quanto dalla direttiva 2003/4. Ne consegue che la natura dell’atto di cui trattasi, e in particolare la circostanza che si tratti di un atto di portata generale, non vale di per sé sola ad esonerare l’organo che lo adotta dagli obblighi derivanti da detta direttiva.

    Infine, in mancanza di precisazioni nella normativa dell’Unione riguardo a ciò che configura una legge o una norma di rango equivalente ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4, tale valutazione dipende dal diritto degli Stati membri, purché non sia messo in discussione l’effetto utile della citata direttiva.

    (v. punti 22, 29, 30, 35, 36 e dispositivo)

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