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Document 62011CJ0488

    Massime della sentenza

    Causa C 488/11

    Dirk Frederik Asbeek Brusse e Katarina de Man Garabito

    contro

    Jahani BV

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam)

    «Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Contratto di locazione di abitazione tra un locatore professionale e un locatario privato — Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale — Clausola penale — Annullamento della clausola»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013

    1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche – Direttiva 93/13

      (Direttiva del Consiglio 93/13)

    2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Obiettivo

      (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

    3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Esclusione prevista per le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Contratto di locazione di abitazione tra un locatore professionale e un locatario privato – Applicazione della direttiva

      (Direttiva del Consiglio 93/13)

    4. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto sottoposto alla sua valutazione – Portata

      (Direttiva del Consiglio 93/13)

    5. Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Modalità processuali nazionali – Presupposti d’applicazione – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

    6. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Potere del giudice nazionale di esaminare d’ufficio la validità di una clausola rispetto alle norme nazionali di ordine pubblico – Conseguenze – Obbligo per il giudice nazionale di valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola rispetto ai criteri enunciati dalla direttiva – Potere del giudice nazionale di annullare d’ufficio una clausola contraria a norme nazionali di ordine pubblico – Conseguenze – Obbligo per il giudice nazionale, dopo aver dato alle parti la possibilità di un dibattito in contraddittorio, di annullare d’ufficio una clausola considerata abusiva rispetto ai criteri enunciati dalla direttiva

      (Direttiva del Consiglio 93/13)

    7. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola penale – Portata – Normativa nazionale che consente al giudice nazionale di limitarsi a ridurre l’importo della penale prevista da detta clausola a carico del consumatore – Inammissibilità

      (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 26)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 31, 38)

    3.  La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che, fatte salve le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative previste dal diritto nazionale, il che spetta al giudice nazionale verificare, essa si applica a un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra un locatore che agisce nel quadro della sua attività professionale e un locatario che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

      Difatti, il sistema di tutela realizzato dalla direttiva 93/13 è particolarmente importante nel caso di un contratto di locazione di abitazione stipulato tra un soggetto privato, da una parte, e un professionista del settore immobiliare, dall’altra. Le conseguenze della disuguaglianza esistente tra le parti sono infatti aggravate dalla circostanza che, da un punto di vista economico, un siffatto contratto concerne un’esigenza essenziale del consumatore, vale a dire quella di procurarsi un’abitazione, e riguarda somme che rappresentano nella maggior parte dei casi per il locatario una delle voci più importanti del suo bilancio, mentre, da un punto di vista giuridico, si tratta di un contratto che si inserisce, in linea generale, in una normativa nazionale complessa, spesso poco conosciuta dai singoli

      (v. punti 32, 34, dispositivo 1)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 39-41, 44, 46, 48-50, 52)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 42, 43)

    6.  La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che:

      qualora il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su un’azione proposta da un professionista nei confronti di un consumatore, vertente sull’esecuzione di un contratto, abbia il potere, secondo le norme interne di procedura, di valutare d’ufficio il contrasto tra la clausola che funge da fondamento alla domanda e le norme nazionali di ordine pubblico, detto giudice deve allo stesso modo, quando abbia accertato che detta clausola rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo della predetta clausola rispetto ai criteri enunciati dalla citata direttiva;

      qualora il giudice nazionale abbia il potere, secondo le norme interne di procedura, di annullare d’ufficio una clausola contraria all’ordine pubblico o a una disposizione legislativa imperativa la cui portata giustifichi tale sanzione, esso deve, in linea di principio, dopo aver dato alle parti la possibilità di un dibattito in contraddittorio, annullare d’ufficio una clausola contrattuale della quale abbia constatato il carattere abusivo rispetto ai criteri enunciati da detta direttiva.

      (v. punto 53, dispositivo 2)

    7.  L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non consente al giudice nazionale, qualora quest’ultimo abbia accertato il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di limitarsi, come lo autorizza a fare il diritto nazionale, a ridurre l’importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore, ma gli impone la pura e semplice disapplicazione di siffatta clausola nei confronti del consumatore.

      (v. punto 60, dispositivo 3)

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    Causa C 488/11

    Dirk Frederik Asbeek Brusse e Katarina de Man Garabito

    contro

    Jahani BV

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam)

    «Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Contratto di locazione di abitazione tra un locatore professionale e un locatario privato — Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale — Clausola penale — Annullamento della clausola»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013

    1. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Interpretazione uniforme — Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche — Direttiva 93/13

      (Direttiva del Consiglio 93/13)

    2. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Obiettivo

      (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

    3. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Ambito di applicazione — Esclusione prevista per le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative — Contratto di locazione di abitazione tra un locatore professionale e un locatario privato — Applicazione della direttiva

      (Direttiva del Consiglio 93/13)

    4. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto sottoposto alla sua valutazione — Portata

      (Direttiva del Consiglio 93/13)

    5. Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Modalità processuali nazionali — Presupposti d’applicazione — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

    6. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Potere del giudice nazionale di esaminare d’ufficio la validità di una clausola rispetto alle norme nazionali di ordine pubblico — Conseguenze — Obbligo per il giudice nazionale di valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola rispetto ai criteri enunciati dalla direttiva — Potere del giudice nazionale di annullare d’ufficio una clausola contraria a norme nazionali di ordine pubblico — Conseguenze — Obbligo per il giudice nazionale, dopo aver dato alle parti la possibilità di un dibattito in contraddittorio, di annullare d’ufficio una clausola considerata abusiva rispetto ai criteri enunciati dalla direttiva

      (Direttiva del Consiglio 93/13)

    7. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Constatazione del carattere abusivo di una clausola penale — Portata — Normativa nazionale che consente al giudice nazionale di limitarsi a ridurre l’importo della penale prevista da detta clausola a carico del consumatore — Inammissibilità

      (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 26)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 31, 38)

    3.  La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che, fatte salve le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative previste dal diritto nazionale, il che spetta al giudice nazionale verificare, essa si applica a un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra un locatore che agisce nel quadro della sua attività professionale e un locatario che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

      Difatti, il sistema di tutela realizzato dalla direttiva 93/13 è particolarmente importante nel caso di un contratto di locazione di abitazione stipulato tra un soggetto privato, da una parte, e un professionista del settore immobiliare, dall’altra. Le conseguenze della disuguaglianza esistente tra le parti sono infatti aggravate dalla circostanza che, da un punto di vista economico, un siffatto contratto concerne un’esigenza essenziale del consumatore, vale a dire quella di procurarsi un’abitazione, e riguarda somme che rappresentano nella maggior parte dei casi per il locatario una delle voci più importanti del suo bilancio, mentre, da un punto di vista giuridico, si tratta di un contratto che si inserisce, in linea generale, in una normativa nazionale complessa, spesso poco conosciuta dai singoli

      (v. punti 32, 34, dispositivo 1)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 39-41, 44, 46, 48-50, 52)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 42, 43)

    6.  La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che:

      qualora il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su un’azione proposta da un professionista nei confronti di un consumatore, vertente sull’esecuzione di un contratto, abbia il potere, secondo le norme interne di procedura, di valutare d’ufficio il contrasto tra la clausola che funge da fondamento alla domanda e le norme nazionali di ordine pubblico, detto giudice deve allo stesso modo, quando abbia accertato che detta clausola rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo della predetta clausola rispetto ai criteri enunciati dalla citata direttiva;

      qualora il giudice nazionale abbia il potere, secondo le norme interne di procedura, di annullare d’ufficio una clausola contraria all’ordine pubblico o a una disposizione legislativa imperativa la cui portata giustifichi tale sanzione, esso deve, in linea di principio, dopo aver dato alle parti la possibilità di un dibattito in contraddittorio, annullare d’ufficio una clausola contrattuale della quale abbia constatato il carattere abusivo rispetto ai criteri enunciati da detta direttiva.

      (v. punto 53, dispositivo 2)

    7.  L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non consente al giudice nazionale, qualora quest’ultimo abbia accertato il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di limitarsi, come lo autorizza a fare il diritto nazionale, a ridurre l’importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore, ma gli impone la pura e semplice disapplicazione di siffatta clausola nei confronti del consumatore.

      (v. punto 60, dispositivo 3)

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