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Document 62011CJ0420

    Massime della sentenza

    Causa C-420/11

    Jutta Leth

    contro

    Republik Österreich,

    Land Niederösterreich

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

    «Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata — Obiettivi di tale valutazione — Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento — Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali»

    Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013

    1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Disposizione che non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri – Interpretazione autonoma e uniforme

    2. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Interpretazione – Valutazione delle ripercussioni di un progetto sul valore dei beni materiali – Esclusione – Danni patrimoniali direttamente causati dall’impatto ambientale di un progetto – Inclusione nell’obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva – Omessa valutazione dell’impatto ambientale – Omissione che, di per sé, non conferisce un diritto al risarcimento di un danno patrimoniale causato ad un singolo dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all’impatto ambientale del progetto in questione – Risarcimento subordinato al rispetto dei requisiti posti dal diritto dell’Unione in materia – Verifica del rispetto di detti requisiti spettante al giudice nazionale

      (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, articolo 3)

    3. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all’autorizzazione – Omessa valutazione – Obbligo delle autorità di porvi rimedio – Portata – Applicazione delle modalità processuali nazionali – Limiti

      (Articolo 4, § 3, TUE; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35)

    4. Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli – Presupposti – Modalità del risarcimento – Applicazione del diritto nazionale – Limiti

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 24)

    2.  L’articolo 3 della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11 e 2003/35, deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell’obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva.

      Per quanto attiene al risarcimento di tali danni, in linea di principio, la circostanza che una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da tale direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell’Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all’impatto ambientale di detto progetto. Tuttavia, in ultima istanza, spetta al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.

      (v. punti 30, 36, 47, 48 e dispositivo)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 37-39)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 40-43)

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    Causa C-420/11

    Jutta Leth

    contro

    Republik Österreich,

    Land Niederösterreich

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

    «Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata — Obiettivi di tale valutazione — Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento — Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali»

    Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013

    1. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Disposizione che non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri — Interpretazione autonoma e uniforme

    2. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Interpretazione — Valutazione delle ripercussioni di un progetto sul valore dei beni materiali — Esclusione — Danni patrimoniali direttamente causati dall’impatto ambientale di un progetto — Inclusione nell’obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva — Omessa valutazione dell’impatto ambientale — Omissione che, di per sé, non conferisce un diritto al risarcimento di un danno patrimoniale causato ad un singolo dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all’impatto ambientale del progetto in questione — Risarcimento subordinato al rispetto dei requisiti posti dal diritto dell’Unione in materia — Verifica del rispetto di detti requisiti spettante al giudice nazionale

      (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, articolo 3)

    3. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all’autorizzazione — Omessa valutazione — Obbligo delle autorità di porvi rimedio — Portata — Applicazione delle modalità processuali nazionali — Limiti

      (Articolo 4, § 3, TUE; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35)

    4. Diritto dell’Unione europea — Diritti conferiti ai singoli — Violazione da parte di uno Stato membro — Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli — Presupposti — Modalità del risarcimento — Applicazione del diritto nazionale — Limiti

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 24)

    2.  L’articolo 3 della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11 e 2003/35, deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell’obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva.

      Per quanto attiene al risarcimento di tali danni, in linea di principio, la circostanza che una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da tale direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell’Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all’impatto ambientale di detto progetto. Tuttavia, in ultima istanza, spetta al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.

      (v. punti 30, 36, 47, 48 e dispositivo)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 37-39)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 40-43)

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