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Document 62011CJ0410
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-410/11
Pedro Espada Sánchez e altri
contro
Iberia Líneas Aéreas de España SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona)
«Trasporti aerei — Convenzione di Montreal — Articolo 22, paragrafo 2 — Responsabilità dei vettori in materia di bagagli — Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli — Bagaglio comune a diversi passeggeri — Registrazione da parte solo di uno di essi»
Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012
Accordi internazionali – Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale – Competenza della Corte di giustizia ad interpretare le disposizioni di quest’ultima
(Convenzione di Montreal del 1999)
Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 2027/97 – Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale – Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati – Limitazione in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli – Portata – Bagaglio comune a diversi passeggeri registrato a nome di uno di essi – Diritto individuale al risarcimento di ciascun passeggero
(Regolamento del Consiglio n. 2027/97; convenzione di Montreal del 1999, artt. 3, § 3, 17, § 2, e 22, § 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 20-22)
L’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, di tale convenzione, deve essere interpretato nel senso che il diritto al risarcimento e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio sono applicabili anche nei confronti del passeggero che chieda il risarcimento a titolo di perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero, a condizione che tale bagaglio perduto contenesse effettivamente gli oggetti del primo passeggero.
Di conseguenza, la convenzione di Montreal riconosce un diritto individuale al risarcimento non solo al passeggero che ha consegnato individualmente il proprio bagaglio, ma anche a quello i cui oggetti si trovavano nel bagaglio consegnato da un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo, in caso di perdita di tali oggetti, secondo le modalità fissate alla prima frase dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale convenzione e nei limiti stabiliti all’articolo 22, paragrafo 2, di quest’ultima.
Tuttavia, ai fini del risarcimento previsto all’articolo 22, paragrafo 2, spetta ai passeggeri interessati, sotto il controllo del giudice nazionale, dimostrare a sufficienza di diritto il contenuto dei bagagli smarriti nonché il fatto che il bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero conteneva effettivamente gli oggetti di un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. A tal riguardo, il giudice nazionale può tener conto del fatto che detti passeggeri sono membri di una medesima famiglia, hanno acquistato i biglietti insieme o ancora si sono registrati nello stesso momento.
(v. punti 27, 35, 36 e dispositivo)
Causa C-410/11
Pedro Espada Sánchez e altri
contro
Iberia Líneas Aéreas de España SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona)
«Trasporti aerei — Convenzione di Montreal — Articolo 22, paragrafo 2 — Responsabilità dei vettori in materia di bagagli — Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli — Bagaglio comune a diversi passeggeri — Registrazione da parte solo di uno di essi»
Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012
Accordi internazionali — Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale — Competenza della Corte di giustizia ad interpretare le disposizioni di quest’ultima
(Convenzione di Montreal del 1999)
Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 2027/97 — Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale — Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati — Limitazione in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli — Portata — Bagaglio comune a diversi passeggeri registrato a nome di uno di essi — Diritto individuale al risarcimento di ciascun passeggero
(Regolamento del Consiglio n. 2027/97; convenzione di Montreal del 1999, artt. 3, § 3, 17, § 2, e 22, § 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 20-22)
L’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, di tale convenzione, deve essere interpretato nel senso che il diritto al risarcimento e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio sono applicabili anche nei confronti del passeggero che chieda il risarcimento a titolo di perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero, a condizione che tale bagaglio perduto contenesse effettivamente gli oggetti del primo passeggero.
Di conseguenza, la convenzione di Montreal riconosce un diritto individuale al risarcimento non solo al passeggero che ha consegnato individualmente il proprio bagaglio, ma anche a quello i cui oggetti si trovavano nel bagaglio consegnato da un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo, in caso di perdita di tali oggetti, secondo le modalità fissate alla prima frase dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale convenzione e nei limiti stabiliti all’articolo 22, paragrafo 2, di quest’ultima.
Tuttavia, ai fini del risarcimento previsto all’articolo 22, paragrafo 2, spetta ai passeggeri interessati, sotto il controllo del giudice nazionale, dimostrare a sufficienza di diritto il contenuto dei bagagli smarriti nonché il fatto che il bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero conteneva effettivamente gli oggetti di un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. A tal riguardo, il giudice nazionale può tener conto del fatto che detti passeggeri sono membri di una medesima famiglia, hanno acquistato i biglietti insieme o ancora si sono registrati nello stesso momento.
(v. punti 27, 35, 36 e dispositivo)