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Document 62011CJ0356

Massime della sentenza

Cause riunite C-356/11 e C-357/11

O. e S.

contro

Maahanmuuttovirasto

e

Maahanmuuttovirasto

contro

L.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Cittadinanza dell’Unione — Articolo 20 TFUE — Direttiva 2003/86/CE — Diritto al ricongiungimento familiare — Cittadini dell’Unione in tenera età residenti con le loro madri, cittadine di paesi terzi, nel territorio dello Stato membro del quale tali minori possiedono la cittadinanza — Diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro delle madri cui è stato concesso l’affidamento esclusivo dei cittadini dell’Unione — Ricostituzione delle famiglie a seguito del nuovo matrimonio delle madri con cittadini di paesi terzi e della nascita di figli, anch’essi cittadini di paesi terzi, nati da tali matrimoni — Domande di ricongiungimento familiare nello Stato membro di origine dei cittadini dell’Unione — Diniego del diritto di soggiorno ai nuovi coniugi dovuto all’assenza di risorse sufficienti — Diritto al rispetto della vita familiare — Presa in considerazione dell’interesse superiore dei minori»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 dicembre 2012

  1. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Familiari di un cittadino dell’Unione cittadini di Stati terzi – Presupposto – Cittadino dell’Unione che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione

    (Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2004/38, art. 3, § 1)

  2. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Diniego, da parte di uno Stato membro, del rilascio di un permesso di soggiorno al nuovo coniuge del genitore di un cittadino dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti – Diniego che non comporta, per il suddetto cittadino, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione

    (Art. 20 TFUE)

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86 – Nozione di soggiornante – Cittadino di un paese terzo genitore di un bambino cittadino dell’Unione e di un bambino cittadino di un paese terzo che non gode dello status di cittadino dell’Unione – Domanda di ricongiungimento familiare per l’altro genitore di tale famiglia ricostituita, anch’egli cittadino di un paese terzo – Inclusione

    [Direttiva del Consiglio 2003/86, art. 2, c)]

  4. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86 – Rispetto dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita familiare – Obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino

    [Direttiva del Consiglio 2003/86, secondo considerando, artt. 5, § 5, e 7, § 1, c); Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 24, §§ 2 e 3]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 41, 42)

  2.  L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi a un cittadino di un paese terzo un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch’essa cittadina di un paese terzo residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, nato da un primo matrimonio e che è cittadino dell’Unione, nonché con il figlio nato dalla loro unione, anch’egli cittadino di un paese terzo, a condizione che un siffatto diniego non comporti, per il cittadino dell’Unione in questione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione.

    Al fine di accertare se tale diniego produca un simile effetto, deve essere preso in considerazione il fatto che il cittadino di un paese terzo che ha l’affidamento esclusivo di un figlio cittadino dell’Unione gode di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato, cosicché, dal punto di vista giuridico, non esiste alcun obbligo, né per detta persona né per il cittadino dell’Unione a suo carico, di lasciare il territorio di tale Stato membro e quello dell’Unione considerato nel suo complesso.

    Nell’ambito della valutazione delle famiglie ricostituite è altresì rilevante l’impatto che potrebbe avere sulla vita familiare una decisione del suddetto ascendente di lasciare il territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza.

    A tal riguardo, tuttavia, la mera circostanza che, per ragioni economiche o per mantenere l’unità familiare nel territorio dell’Unione, possa apparire auspicabile che membri di una famiglia, composta da cittadini di paesi terzi e da un cittadino dell’Unione in tenera età, possano soggiornare con tale cittadino nel territorio dell’Unione nello Stato membro del quale quest’ultimo ha la cittadinanza non basta di per sé a far ritenere che il suddetto cittadino sia costretto a lasciare il territorio dell’Unione se un tale diritto di soggiorno non è concesso.

    Nel procedere a tale valutazione non rappresenta un elemento determinante né il fatto che il cittadino di un paese terzo per il quale si richiede un diritto di soggiorno per ricongiungimento familiare viva o meno sotto lo stesso tetto del soggiornante e degli altri familiari, né la mancanza di un legame biologico tra il suddetto cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione.

    Per contro, deve essere preso in considerazione il fatto che il cittadino di un paese terzo per il quale si richiede un diritto di soggiorno non sia responsabile dal punto di vista legale, finanziario o affettivo di tale cittadino. Infatti, è la relazione di dipendenza tra quest’ultimo e il suddetto cittadino di un paese terzo che può mettere in discussione l’efficacia pratica della cittadinanza dell’Unione dal momento che è tale dipendenza a far sì che il cittadino dell’Unione sia costretto, di fatto, ad abbandonare non soltanto il territorio dello Stato membro del quale è cittadino, ma anche quello dell’Unione considerato nel suo complesso, come conseguenza di una siffatta decisione di diniego.

    (v. punti 49-56, 58, 82 e dispositivo)

  3.  Domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare a favore di un cittadino di un paese terzo che intende vivere con sua moglie, anch’essa cittadina di un paese terzo residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, nato da un primo matrimonio e che è cittadino dell’Unione, nonché con il figlio nato dalla loro unione, anch’egli cittadino di un paese terzo, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

    Infatti, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da tale direttiva, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare, e della protezione che essa intende concedere ai cittadini di paesi terzi, segnatamente ai minori, la sua applicazione non può escludersi per la sola ragione che uno dei genitori di un minore, cittadino di un paese terzo, è anche il genitore di un cittadino dell’Unione, nato da un primo matrimonio.

    (v. punti 68, 69, 82 e dispositivo)

  4.  L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che, se è pur vero che gli Stati membri possono chiedere che il soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facoltà deve però essere esercitata alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori interessati oltre che nell’ottica di favorire la vita familiare, nonché evitando di pregiudicare sia l’obiettivo della direttiva sia il suo effetto utile.

    Infatti, essendo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non deve essere impiegata dagli stessi in modo da pregiudicare l’obiettivo della direttiva e il suo effetto utile.

    Vero è che, gli articoli 7 e 24 della Carta, pur sottolineando l’importanza, per i figli, della vita familiare, non possono essere interpretati nel senso che essi priverebbero gli Stati membri del potere discrezionale di cui dispongono nell’esaminare le domande di ricongiungimento familiare. Tuttavia, nel corso di un siffatto esame e nello stabilire, segnatamente, se i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 sono soddisfatti, le disposizioni di detta direttiva devono essere interpretate e applicate alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta del resto dal tenore letterale del considerando 2 e dall’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento in questione nell’interesse dei minori di cui trattasi e nell’ottica di favorire la vita familiare. Di conseguenza, spetta alle autorità nazionali competenti, in sede di attuazione della direttiva 2003/86 e dell’esame delle domande di ricongiungimento familiare, procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, tenendo conto in particolare di quelli dei minori interessati.

    (v. punti 74, 79-82 e dispositivo)

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Cause riunite C-356/11 e C-357/11

O. e S.

contro

Maahanmuuttovirasto

e

Maahanmuuttovirasto

contro

L.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Cittadinanza dell’Unione — Articolo 20 TFUE — Direttiva 2003/86/CE — Diritto al ricongiungimento familiare — Cittadini dell’Unione in tenera età residenti con le loro madri, cittadine di paesi terzi, nel territorio dello Stato membro del quale tali minori possiedono la cittadinanza — Diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro delle madri cui è stato concesso l’affidamento esclusivo dei cittadini dell’Unione — Ricostituzione delle famiglie a seguito del nuovo matrimonio delle madri con cittadini di paesi terzi e della nascita di figli, anch’essi cittadini di paesi terzi, nati da tali matrimoni — Domande di ricongiungimento familiare nello Stato membro di origine dei cittadini dell’Unione — Diniego del diritto di soggiorno ai nuovi coniugi dovuto all’assenza di risorse sufficienti — Diritto al rispetto della vita familiare — Presa in considerazione dell’interesse superiore dei minori»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 dicembre 2012

  1. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Familiari di un cittadino dell’Unione cittadini di Stati terzi — Presupposto — Cittadino dell’Unione che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione

    (Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2004/38, art. 3, § 1)

  2. Cittadinanza dell’Unione — Disposizioni del Trattato — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Diniego, da parte di uno Stato membro, del rilascio di un permesso di soggiorno al nuovo coniuge del genitore di un cittadino dell’Unione — Ammissibilità — Presupposti — Diniego che non comporta, per il suddetto cittadino, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione

    (Art. 20 TFUE)

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86 — Nozione di soggiornante — Cittadino di un paese terzo genitore di un bambino cittadino dell’Unione e di un bambino cittadino di un paese terzo che non gode dello status di cittadino dell’Unione — Domanda di ricongiungimento familiare per l’altro genitore di tale famiglia ricostituita, anch’egli cittadino di un paese terzo — Inclusione

    [Direttiva del Consiglio 2003/86, art. 2, c)]

  4. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86 — Rispetto dei diritti fondamentali — Diritto al rispetto della vita familiare — Obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino

    [Direttiva del Consiglio 2003/86, secondo considerando, artt. 5, § 5, e 7, § 1, c); Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 24, §§ 2 e 3]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 41, 42)

  2.  L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi a un cittadino di un paese terzo un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch’essa cittadina di un paese terzo residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, nato da un primo matrimonio e che è cittadino dell’Unione, nonché con il figlio nato dalla loro unione, anch’egli cittadino di un paese terzo, a condizione che un siffatto diniego non comporti, per il cittadino dell’Unione in questione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione.

    Al fine di accertare se tale diniego produca un simile effetto, deve essere preso in considerazione il fatto che il cittadino di un paese terzo che ha l’affidamento esclusivo di un figlio cittadino dell’Unione gode di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato, cosicché, dal punto di vista giuridico, non esiste alcun obbligo, né per detta persona né per il cittadino dell’Unione a suo carico, di lasciare il territorio di tale Stato membro e quello dell’Unione considerato nel suo complesso.

    Nell’ambito della valutazione delle famiglie ricostituite è altresì rilevante l’impatto che potrebbe avere sulla vita familiare una decisione del suddetto ascendente di lasciare il territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza.

    A tal riguardo, tuttavia, la mera circostanza che, per ragioni economiche o per mantenere l’unità familiare nel territorio dell’Unione, possa apparire auspicabile che membri di una famiglia, composta da cittadini di paesi terzi e da un cittadino dell’Unione in tenera età, possano soggiornare con tale cittadino nel territorio dell’Unione nello Stato membro del quale quest’ultimo ha la cittadinanza non basta di per sé a far ritenere che il suddetto cittadino sia costretto a lasciare il territorio dell’Unione se un tale diritto di soggiorno non è concesso.

    Nel procedere a tale valutazione non rappresenta un elemento determinante né il fatto che il cittadino di un paese terzo per il quale si richiede un diritto di soggiorno per ricongiungimento familiare viva o meno sotto lo stesso tetto del soggiornante e degli altri familiari, né la mancanza di un legame biologico tra il suddetto cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione.

    Per contro, deve essere preso in considerazione il fatto che il cittadino di un paese terzo per il quale si richiede un diritto di soggiorno non sia responsabile dal punto di vista legale, finanziario o affettivo di tale cittadino. Infatti, è la relazione di dipendenza tra quest’ultimo e il suddetto cittadino di un paese terzo che può mettere in discussione l’efficacia pratica della cittadinanza dell’Unione dal momento che è tale dipendenza a far sì che il cittadino dell’Unione sia costretto, di fatto, ad abbandonare non soltanto il territorio dello Stato membro del quale è cittadino, ma anche quello dell’Unione considerato nel suo complesso, come conseguenza di una siffatta decisione di diniego.

    (v. punti 49-56, 58, 82 e dispositivo)

  3.  Domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare a favore di un cittadino di un paese terzo che intende vivere con sua moglie, anch’essa cittadina di un paese terzo residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, nato da un primo matrimonio e che è cittadino dell’Unione, nonché con il figlio nato dalla loro unione, anch’egli cittadino di un paese terzo, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

    Infatti, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da tale direttiva, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare, e della protezione che essa intende concedere ai cittadini di paesi terzi, segnatamente ai minori, la sua applicazione non può escludersi per la sola ragione che uno dei genitori di un minore, cittadino di un paese terzo, è anche il genitore di un cittadino dell’Unione, nato da un primo matrimonio.

    (v. punti 68, 69, 82 e dispositivo)

  4.  L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che, se è pur vero che gli Stati membri possono chiedere che il soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facoltà deve però essere esercitata alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori interessati oltre che nell’ottica di favorire la vita familiare, nonché evitando di pregiudicare sia l’obiettivo della direttiva sia il suo effetto utile.

    Infatti, essendo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non deve essere impiegata dagli stessi in modo da pregiudicare l’obiettivo della direttiva e il suo effetto utile.

    Vero è che, gli articoli 7 e 24 della Carta, pur sottolineando l’importanza, per i figli, della vita familiare, non possono essere interpretati nel senso che essi priverebbero gli Stati membri del potere discrezionale di cui dispongono nell’esaminare le domande di ricongiungimento familiare. Tuttavia, nel corso di un siffatto esame e nello stabilire, segnatamente, se i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 sono soddisfatti, le disposizioni di detta direttiva devono essere interpretate e applicate alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta del resto dal tenore letterale del considerando 2 e dall’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento in questione nell’interesse dei minori di cui trattasi e nell’ottica di favorire la vita familiare. Di conseguenza, spetta alle autorità nazionali competenti, in sede di attuazione della direttiva 2003/86 e dell’esame delle domande di ricongiungimento familiare, procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, tenendo conto in particolare di quelli dei minori interessati.

    (v. punti 74, 79-82 e dispositivo)

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