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Document 62011CJ0321

    Massime della sentenza

    Causa C-321/11

    Germán Rodríguez Cachafeiro

    e

    María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor

    contro

    Iberia, Líneas Aéreas de España SA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 2 de A Coruña)

    «Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di negato imbarco — Nozione di “negato imbarco” — Annullamento da parte del vettore della carta di imbarco di un passeggero in ragione del presunto ritardo di un volo precedente registrato in concomitanza col volo interessato ed operato dal medesimo vettore»

    Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 ottobre 2012

    Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Negato imbarco – Nozione – Interpretazione ampia – Nozione che copre l’insieme delle ipotesi di negato imbarco di un passeggero – Contratto di trasporto avente ad oggetto più voli successivi – Negato imbarco sul secondo volo a causa del ritardo del primo volo – Ritardo imputabile al vettore – Inclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 1 e artt. 2, j), e 3, § 2; regolamento del Consiglio n. 295/91, art. 1]

    L’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento n. 295/91, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell’ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l’imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest’ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo.

    Infatti, il legislatore dell’Unione ha esteso la portata della suddetta definizione oltre la sola ipotesi del negato imbarco per causa di una sovraprenotazione di cui in precedenza all’articolo 1 del regolamento n. 295/91, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea, ed ha conferito alla stessa un ampio significato che copre l’insieme delle ipotesi in cui un vettore rifiuta di trasportare un passeggero.

    Inoltre, limitare la portata della nozione di «negato imbarco» ai soli casi di sovraprenotazione avrebbe per effetto, in pratica, la sensibile diminuzione della protezione accordata ai passeggeri a norma del regolamento n. 261/2004 e sarebbe pertanto contrario all’obiettivo di quest’ultimo, indicato al considerando 1, che mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, il che giustifica un’interpretazione estensiva dei diritti riconosciuti a questi ultimi.

    (v. punti 23-25, 36 e dispositivo)

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    Causa C-321/11

    Germán Rodríguez Cachafeiro

    e

    María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor

    contro

    Iberia, Líneas Aéreas de España SA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 2 de A Coruña)

    «Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di negato imbarco — Nozione di “negato imbarco” — Annullamento da parte del vettore della carta di imbarco di un passeggero in ragione del presunto ritardo di un volo precedente registrato in concomitanza col volo interessato ed operato dal medesimo vettore»

    Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 ottobre 2012

    Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Negato imbarco — Nozione — Interpretazione ampia — Nozione che copre l’insieme delle ipotesi di negato imbarco di un passeggero — Contratto di trasporto avente ad oggetto più voli successivi — Negato imbarco sul secondo volo a causa del ritardo del primo volo — Ritardo imputabile al vettore — Inclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 1 e artt. 2, j), e 3, § 2; regolamento del Consiglio n. 295/91, art. 1]

    L’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento n. 295/91, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell’ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l’imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest’ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo.

    Infatti, il legislatore dell’Unione ha esteso la portata della suddetta definizione oltre la sola ipotesi del negato imbarco per causa di una sovraprenotazione di cui in precedenza all’articolo 1 del regolamento n. 295/91, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea, ed ha conferito alla stessa un ampio significato che copre l’insieme delle ipotesi in cui un vettore rifiuta di trasportare un passeggero.

    Inoltre, limitare la portata della nozione di «negato imbarco» ai soli casi di sovraprenotazione avrebbe per effetto, in pratica, la sensibile diminuzione della protezione accordata ai passeggeri a norma del regolamento n. 261/2004 e sarebbe pertanto contrario all’obiettivo di quest’ultimo, indicato al considerando 1, che mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, il che giustifica un’interpretazione estensiva dei diritti riconosciuti a questi ultimi.

    (v. punti 23-25, 36 e dispositivo)

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