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Document 62011CJ0277

    Massime della sentenza

    Causa C-277/11

    M. M.

    contro

    Minister for Justice, Equality and Law Reform e altri

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

    «Rinvio pregiudiziale — Sistema europeo comune di asilo — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo — Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda — Portata — Regolarità della procedura nazionale seguita nell’esame di una domanda di protezione sussidiaria a seguito del rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato — Rispetto dei diritti fondamentali — Diritto al contraddittorio»

    Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2012

    Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2004/83 – Normativa nazionale che istituisce due procedure distinte e successive per l’esame della domanda d’asilo e della domanda di protezione sussidiaria – Obbligo di garantire il diritto ad essere sentito nell’ambito ciascuna di tali procedure

    (Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 4, § 1)

    L’obbligo in capo allo Stato membro interessato di cooperare con un richiedente asilo, come previsto nell’articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non può essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui uno straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l’autorità nazionale competente intenda respingere anche questa seconda domanda, tale autorità dovrebbe a tal titolo, prima dell’adozione della sua decisione, informare l’interessato dell’esito negativo che prevede di riservare alla sua domanda nonché comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto di quest’ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere il suo punto di vista a tale proposito.

    Tuttavia, in un sistema nazionale caratterizzato dall’esistenza di due procedure distinte e successive ai fini dell’esame, rispettivamente, della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto, nell’ambito di ciascuna di tali procedure, dei diritti fondamentali del richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito, nel senso che quest’ultimo deve poter esprimere utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione di qualsiasi decisione che neghi il beneficio della protezione richiesta. In un siffatto sistema, la circostanza che l’interessato sia già stato validamente sentito durante l’istruzione della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non implica che si possa eludere tale formalità nell’ambito della procedura relativa alla domanda di protezione sussidiaria.

    Infatti, il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento, sancito dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere applicato a qualsiasi procedura che possa sfociare in un atto lesivo e si impone quand’anche la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità. Di conseguenza, tale diritto deve essere applicato integralmente alla procedura di esame di una domanda per il riconoscimento della protezione internazionale condotta dall’autorità nazionale competente a titolo delle norme adottate nell’ambito del sistema europeo comune di asilo. Se uno Stato membro ha scelto di istituire due procedure distinte e successive per l’esame della domanda di asilo e della domanda di protezione sussidiaria, occorre che, alla luce del carattere fondamentale da esso rivestito, il diritto dell’interessato ad essere sentito sia pienamente garantito nell’ambito di ciascuna di tali due procedure.

    (v. punti 74, 82, 85, 86, 89, 91, 95 e dispositivo)

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    Causa C-277/11

    M. M.

    contro

    Minister for Justice, Equality and Law Reform e altri

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

    «Rinvio pregiudiziale — Sistema europeo comune di asilo — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo — Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda — Portata — Regolarità della procedura nazionale seguita nell’esame di una domanda di protezione sussidiaria a seguito del rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato — Rispetto dei diritti fondamentali — Diritto al contraddittorio»

    Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2012

    Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Normativa nazionale che istituisce due procedure distinte e successive per l’esame della domanda d’asilo e della domanda di protezione sussidiaria — Obbligo di garantire il diritto ad essere sentito nell’ambito ciascuna di tali procedure

    (Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 4, § 1)

    L’obbligo in capo allo Stato membro interessato di cooperare con un richiedente asilo, come previsto nell’articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non può essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui uno straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l’autorità nazionale competente intenda respingere anche questa seconda domanda, tale autorità dovrebbe a tal titolo, prima dell’adozione della sua decisione, informare l’interessato dell’esito negativo che prevede di riservare alla sua domanda nonché comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto di quest’ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere il suo punto di vista a tale proposito.

    Tuttavia, in un sistema nazionale caratterizzato dall’esistenza di due procedure distinte e successive ai fini dell’esame, rispettivamente, della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto, nell’ambito di ciascuna di tali procedure, dei diritti fondamentali del richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito, nel senso che quest’ultimo deve poter esprimere utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione di qualsiasi decisione che neghi il beneficio della protezione richiesta. In un siffatto sistema, la circostanza che l’interessato sia già stato validamente sentito durante l’istruzione della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non implica che si possa eludere tale formalità nell’ambito della procedura relativa alla domanda di protezione sussidiaria.

    Infatti, il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento, sancito dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere applicato a qualsiasi procedura che possa sfociare in un atto lesivo e si impone quand’anche la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità. Di conseguenza, tale diritto deve essere applicato integralmente alla procedura di esame di una domanda per il riconoscimento della protezione internazionale condotta dall’autorità nazionale competente a titolo delle norme adottate nell’ambito del sistema europeo comune di asilo. Se uno Stato membro ha scelto di istituire due procedure distinte e successive per l’esame della domanda di asilo e della domanda di protezione sussidiaria, occorre che, alla luce del carattere fondamentale da esso rivestito, il diritto dell’interessato ad essere sentito sia pienamente garantito nell’ambito di ciascuna di tali due procedure.

    (v. punti 74, 82, 85, 86, 89, 91, 95 e dispositivo)

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