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Document 62011CJ0221

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C‑221/11

    Leyla Ecem Demirkan

    contro

    Bundesrepublik Deutschland

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg)

    «Accordo di associazione CEE-Turchia — Protocollo addizionale — Articolo 41, paragrafo 1 — Clausola di “standstill” — Obbligo di disporre di un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro — Libera prestazione dei servizi — Diritto di un cittadino turco di entrare in uno Stato membro al fine di far visita ad un suo familiare e di fruire, potenzialmente, di prestazioni di servizi»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2013

    1. Libera circolazione delle persone – Libera prestazione dei servizi – Portata – Prestazione di servizi passiva – Inclusione

      (Art. 56 TFUE)

    2. Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Regola di standstill di cui all’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale – Effetto diretto

      (Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 41, § 1)

    3. Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Regola di standstill di cui all’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale – Portata – Diritto d’ingresso in uno Stato membro per fruire ivi di prestazioni di servizi (prestazione di servizi passiva) – Esclusione

      (Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 41, § 1)

    1.  Il diritto alla libera prestazione dei servizi conferito dall’articolo 56 TFUE ai cittadini degli Stati membri, e dunque ai cittadini dell’Unione, include la libera prestazione dei servizi passiva, ossia la libertà per i destinatari di servizi di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio, senza soffrire restrizioni. Pertanto, i turisti, i fruitori di cure mediche e coloro che effettuano viaggi di studi o d’affari devono essere considerati destinatari di servizi.

      (v. punti 35, 36) (v. punti 35, 36)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 38, 40)

    3.  La nozione di libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità mediante il regolamento n. 2760/72, deve essere interpretata nel senso che essa non include la libertà per i cittadini turchi, destinatari di servizi, di recarsi in uno Stato membro per fruire ivi di una prestazione di servizi.

      A questo proposito, tra l’Accordo di associazione nonché il suo Protocollo addizionale, da un lato, e il Trattato, dall’altro, sussistono differenze dovute, in particolare, al nesso esistente tra la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione. In particolare, l’obiettivo dell’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale nonché il contesto in cui tale disposizione si inscrive si differenziano fondamentalmente da quelli dell’articolo 56 TFUE, segnatamente per quanto riguarda l’applicabilità di tali disposizioni ai destinatari di servizi.

      In primo luogo l’associazione CEE‑Turchia persegue una finalità esclusivamente economica, mirante essenzialmente a favorire lo sviluppo economico della Turchia. Per contro, lo sviluppo delle libertà economiche per consentire una libera circolazione delle persone di ordine generale, che sia paragonabile a quella applicabile, ai sensi dell’articolo 21 TFUE, ai cittadini dell’Unione, non è oggetto dell’Accordo di associazione. Infatti, un principio generale di libera circolazione delle persone tra la Turchia e l’Unione non è affatto previsto da tale accordo e dal suo Protocollo addizionale, e neppure dalla decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, che riguarda unicamente la libera circolazione dei lavoratori. L’Accordo di associazione garantisce d’altronde il godimento di taluni diritti unicamente nel territorio dello Stato membro ospitante. Di conseguenza, è solo in quanto costituente il corollario dell’esercizio di un’attività economica che la clausola di «standstill» può riguardare le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini turchi nel territorio degli Stati membri.

      In secondo luogo, una clausola di «standstill», come quella prevista dall’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, non crea di per sé dei diritti. Si tratta dunque di una disposizione che vieta l’adozione di qualsiasi nuova misura restrittiva rispetto ad una determinata data.

      (v. punti 49, 50, 53, 55, 58, 62 e dispositivo)

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    Causa C‑221/11

    Leyla Ecem Demirkan

    contro

    Bundesrepublik Deutschland

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg)

    «Accordo di associazione CEE-Turchia — Protocollo addizionale — Articolo 41, paragrafo 1 — Clausola di “standstill” — Obbligo di disporre di un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro — Libera prestazione dei servizi — Diritto di un cittadino turco di entrare in uno Stato membro al fine di far visita ad un suo familiare e di fruire, potenzialmente, di prestazioni di servizi»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2013

    1. Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Portata — Prestazione di servizi passiva — Inclusione

      (Art. 56 TFUE)

    2. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Regola di standstill di cui all’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale — Effetto diretto

      (Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 41, § 1)

    3. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Regola di standstill di cui all’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale — Portata — Diritto d’ingresso in uno Stato membro per fruire ivi di prestazioni di servizi (prestazione di servizi passiva) — Esclusione

      (Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 41, § 1)

    1.  Il diritto alla libera prestazione dei servizi conferito dall’articolo 56 TFUE ai cittadini degli Stati membri, e dunque ai cittadini dell’Unione, include la libera prestazione dei servizi passiva, ossia la libertà per i destinatari di servizi di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio, senza soffrire restrizioni. Pertanto, i turisti, i fruitori di cure mediche e coloro che effettuano viaggi di studi o d’affari devono essere considerati destinatari di servizi.

      (v. punti 35, 36) (v. punti 35, 36)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 38, 40)

    3.  La nozione di libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità mediante il regolamento n. 2760/72, deve essere interpretata nel senso che essa non include la libertà per i cittadini turchi, destinatari di servizi, di recarsi in uno Stato membro per fruire ivi di una prestazione di servizi.

      A questo proposito, tra l’Accordo di associazione nonché il suo Protocollo addizionale, da un lato, e il Trattato, dall’altro, sussistono differenze dovute, in particolare, al nesso esistente tra la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione. In particolare, l’obiettivo dell’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale nonché il contesto in cui tale disposizione si inscrive si differenziano fondamentalmente da quelli dell’articolo 56 TFUE, segnatamente per quanto riguarda l’applicabilità di tali disposizioni ai destinatari di servizi.

      In primo luogo l’associazione CEE‑Turchia persegue una finalità esclusivamente economica, mirante essenzialmente a favorire lo sviluppo economico della Turchia. Per contro, lo sviluppo delle libertà economiche per consentire una libera circolazione delle persone di ordine generale, che sia paragonabile a quella applicabile, ai sensi dell’articolo 21 TFUE, ai cittadini dell’Unione, non è oggetto dell’Accordo di associazione. Infatti, un principio generale di libera circolazione delle persone tra la Turchia e l’Unione non è affatto previsto da tale accordo e dal suo Protocollo addizionale, e neppure dalla decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, che riguarda unicamente la libera circolazione dei lavoratori. L’Accordo di associazione garantisce d’altronde il godimento di taluni diritti unicamente nel territorio dello Stato membro ospitante. Di conseguenza, è solo in quanto costituente il corollario dell’esercizio di un’attività economica che la clausola di «standstill» può riguardare le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini turchi nel territorio degli Stati membri.

      In secondo luogo, una clausola di «standstill», come quella prevista dall’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, non crea di per sé dei diritti. Si tratta dunque di una disposizione che vieta l’adozione di qualsiasi nuova misura restrittiva rispetto ad una determinata data.

      (v. punti 49, 50, 53, 55, 58, 62 e dispositivo)

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