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Έγγραφο 62011CJ0173

Massime della sentenza

Causa C-173/11

Football Dataco Ltd e altri

contro

Sportradar GmbH

e

Sportradar AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Articolo 7 — Diritto sui generis — Banca di dati relativi ad incontri in corso di svolgimento di campionati di calcio — Nozione di “reimpiego” — Localizzazione dell’atto di reimpiego»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9 – Diritto del costitutore di una banca di dati di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa (diritto sui generis) – Nozione di reimpiego

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, § 2, b)]

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9 – Obiettivo

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9 – Diritto del costitutore di una banca di dati di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa (diritto sui generis) – Portata – Mera accessibilità di un sito Internet – Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)

  4. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9 – Nozione di reimpiego del contenuto di una banca dati – Portata – Dati scaricati da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis e inviati, mediante un server web situato in uno Stato membro, al computer di una persona stabilita in un altro Stato membro – Inclusione – Presupposti – Intenzione di rivolgersi al pubblico situato in quest’ultimo Stato membro – Criteri di valutazione – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)

  5. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9 – Diritto del costitutore di una banca di dati di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa (diritto sui generis) – Localizzazione dell’atto di reimpiego esclusivamente sul territorio dello Stato membro del server web – Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 20-22)

  2.  La direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, non persegue la finalità di instaurare una protezione da parte del diritto sui generis fondata su un diritto uniforme su scala dell’Unione. L’obiettivo di tale direttiva consiste nell’eliminare, attraverso il ravvicinamento delle normative nazionali, le differenze che esistevano tra queste ultime in materia di tutela giuridica delle banche di dati e che pregiudicavano il funzionamento del mercato interno, la libera circolazione di beni o servizi all’interno dell’Unione nonché lo sviluppo di un mercato dell’informazione nell’ambito della stessa. In quest’ottica, tale direttiva esige che tutti gli Stati membri istituiscano nel loro diritto nazionale una tutela delle banche di dati che sia conferita mediante un diritto sui generis. In tale contesto, la tutela conferita dal diritto sui generis istituita dalla normativa di uno Stato membro è, per principio, limitata al territorio di tale Stato membro, cosicché colui che ne beneficia può avvalersene unicamente per tutelarsi da atti di reimpiego non autorizzati compiuti in tale territorio.

    (v. punti 24-27)

  3.  La mera accessibilità, in un determinato territorio nazionale, di un sito Internet che contiene una banca di dati tutelata da un diritto sui generis istituito dalla direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, non basta per trarre la conclusione che il gestore di tale sito effettui un atto di reimpiego soggetto al diritto nazionale applicabile in tale territorio. Se, infatti, dalla sola accessibilità potesse inferirsi l’esistenza di un atto di reimpiego, siti e dati che, seppur palesemente destinati a persone che si trovano fuori del territorio dello Stato membro interessato, sono comunque tecnicamente accessibili in quest’ultimo, sarebbero indebitamente assoggettati all’applicazione del diritto vigente in materia in tale Stato.

    (v. punti 36, 37)

  4.  L’articolo 7 della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona costituita in forma di società invia, mediante un server web ubicato nello Stato membro A, dati, che ha precedentemente scaricato da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, al computer di un’altra persona stabilita nello Stato membro B, su richiesta di quest’ultima, affinché siano registrati nella memoria di tale computer e visualizzati sul suo schermo, si configura un atto di «reimpiego» di questi dati da parte della persona che ha effettuato tale invio. Detto atto è compiuto, per lo meno, nello Stato membro B, qualora esistano indizi che consentono di concludere che da esso traspare l’intenzione del suo autore di mirare a membri del pubblico stabiliti in quest’ultimo Stato membro, profilo che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

    Indizi del genere possono essere costituiti dal fatto che tra i dati contenuti nel suddetto server figurano dati relativi ad incontri sportivi che si svolgono nel secondo Stato membro, essendo gli atti di invio frutto della volontà di captare l’interesse del pubblico in detto secondo Stato membro, nonché dal fatto che la suddetta società abbia concesso, per contratto, il diritto di accedere al suo server a società che propongono a tale pubblico servizi di scommesse. Infine, la circostanza che i dati messi in rete da tale società siano accessibili agli utenti di Internet del secondo Stato membro, clienti di tale società, nella loro lingua, che differisce da quelle abitualmente utilizzate negli Stati membri a partire dai quali tale società esercita le sue attività può, all’occorrenza, corroborare gli indizi volti a dimostrare l’esistenza di un approccio diretto, in particolare, al pubblico del secondo Stato membro.

    (v. punti 40-42, 47 e dispositivo)

  5.  Non può sostenersi che un atto di «reimpiego» nell’accezione dell’articolo 7 della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, debba in ogni caso essere considerato come esclusivamente localizzato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il server web a partire dal quale sono inviati i dati controversi. Infatti, oltre al fatto che talvolta è difficile localizzare in modo certo siffatto server, questa tesi implicherebbe che l’operatore il quale, senza il consenso del costitutore della banca di dati tutelata dal diritto sui generis in forza del diritto di un determinato Stato membro, effettua un reimpiego in rete del contenuto di tale banca di dati mirando al pubblico di tale Stato membro sfuggirebbe all’applicazione di tale diritto nazionale per il solo motivo che il suo server è ubicato al di fuori del territorio di quest’ultimo.

    (v. punti 44, 45)

Επάνω

Causa C-173/11

Football Dataco Ltd e altri

contro

Sportradar GmbH

e

Sportradar AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Articolo 7 — Diritto sui generis — Banca di dati relativi ad incontri in corso di svolgimento di campionati di calcio — Nozione di “reimpiego” — Localizzazione dell’atto di reimpiego»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012

  1. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Diritto del costitutore di una banca di dati di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa (diritto sui generis) — Nozione di reimpiego

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, § 2, b)]

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Obiettivo

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Diritto del costitutore di una banca di dati di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa (diritto sui generis) — Portata — Mera accessibilità di un sito Internet — Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)

  4. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Nozione di reimpiego del contenuto di una banca dati — Portata — Dati scaricati da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis e inviati, mediante un server web situato in uno Stato membro, al computer di una persona stabilita in un altro Stato membro — Inclusione — Presupposti — Intenzione di rivolgersi al pubblico situato in quest’ultimo Stato membro — Criteri di valutazione — Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)

  5. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Diritto del costitutore di una banca di dati di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa (diritto sui generis) — Localizzazione dell’atto di reimpiego esclusivamente sul territorio dello Stato membro del server web — Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 20-22)

  2.  La direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, non persegue la finalità di instaurare una protezione da parte del diritto sui generis fondata su un diritto uniforme su scala dell’Unione. L’obiettivo di tale direttiva consiste nell’eliminare, attraverso il ravvicinamento delle normative nazionali, le differenze che esistevano tra queste ultime in materia di tutela giuridica delle banche di dati e che pregiudicavano il funzionamento del mercato interno, la libera circolazione di beni o servizi all’interno dell’Unione nonché lo sviluppo di un mercato dell’informazione nell’ambito della stessa. In quest’ottica, tale direttiva esige che tutti gli Stati membri istituiscano nel loro diritto nazionale una tutela delle banche di dati che sia conferita mediante un diritto sui generis. In tale contesto, la tutela conferita dal diritto sui generis istituita dalla normativa di uno Stato membro è, per principio, limitata al territorio di tale Stato membro, cosicché colui che ne beneficia può avvalersene unicamente per tutelarsi da atti di reimpiego non autorizzati compiuti in tale territorio.

    (v. punti 24-27)

  3.  La mera accessibilità, in un determinato territorio nazionale, di un sito Internet che contiene una banca di dati tutelata da un diritto sui generis istituito dalla direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, non basta per trarre la conclusione che il gestore di tale sito effettui un atto di reimpiego soggetto al diritto nazionale applicabile in tale territorio. Se, infatti, dalla sola accessibilità potesse inferirsi l’esistenza di un atto di reimpiego, siti e dati che, seppur palesemente destinati a persone che si trovano fuori del territorio dello Stato membro interessato, sono comunque tecnicamente accessibili in quest’ultimo, sarebbero indebitamente assoggettati all’applicazione del diritto vigente in materia in tale Stato.

    (v. punti 36, 37)

  4.  L’articolo 7 della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona costituita in forma di società invia, mediante un server web ubicato nello Stato membro A, dati, che ha precedentemente scaricato da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, al computer di un’altra persona stabilita nello Stato membro B, su richiesta di quest’ultima, affinché siano registrati nella memoria di tale computer e visualizzati sul suo schermo, si configura un atto di «reimpiego» di questi dati da parte della persona che ha effettuato tale invio. Detto atto è compiuto, per lo meno, nello Stato membro B, qualora esistano indizi che consentono di concludere che da esso traspare l’intenzione del suo autore di mirare a membri del pubblico stabiliti in quest’ultimo Stato membro, profilo che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

    Indizi del genere possono essere costituiti dal fatto che tra i dati contenuti nel suddetto server figurano dati relativi ad incontri sportivi che si svolgono nel secondo Stato membro, essendo gli atti di invio frutto della volontà di captare l’interesse del pubblico in detto secondo Stato membro, nonché dal fatto che la suddetta società abbia concesso, per contratto, il diritto di accedere al suo server a società che propongono a tale pubblico servizi di scommesse. Infine, la circostanza che i dati messi in rete da tale società siano accessibili agli utenti di Internet del secondo Stato membro, clienti di tale società, nella loro lingua, che differisce da quelle abitualmente utilizzate negli Stati membri a partire dai quali tale società esercita le sue attività può, all’occorrenza, corroborare gli indizi volti a dimostrare l’esistenza di un approccio diretto, in particolare, al pubblico del secondo Stato membro.

    (v. punti 40-42, 47 e dispositivo)

  5.  Non può sostenersi che un atto di «reimpiego» nell’accezione dell’articolo 7 della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, debba in ogni caso essere considerato come esclusivamente localizzato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il server web a partire dal quale sono inviati i dati controversi. Infatti, oltre al fatto che talvolta è difficile localizzare in modo certo siffatto server, questa tesi implicherebbe che l’operatore il quale, senza il consenso del costitutore della banca di dati tutelata dal diritto sui generis in forza del diritto di un determinato Stato membro, effettua un reimpiego in rete del contenuto di tale banca di dati mirando al pubblico di tale Stato membro sfuggirebbe all’applicazione di tale diritto nazionale per il solo motivo che il suo server è ubicato al di fuori del territorio di quest’ultimo.

    (v. punti 44, 45)

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