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Document 62011CJ0171
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-171/11
Fra.bo SpA
contro
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf)
«Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa — Processo nazionale di certificazione — Presunzione di conformità al diritto nazionale — Applicabilità dell’articolo 28 CE ad un ente di certificazione privato»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Ambito di applicazione – Presunzione di conformità al diritto nazionale – Attività di normalizzazione e di certificazione esercitate da un ente privato – Inclusione
(Art. 28 CE)
L’articolo 28 CE dev’essere interpretato nel senso che si applica alle attività di normalizzazione e di certificazione di un ente privato, qualora la legislazione nazionale consideri conformi al diritto nazionale i prodotti certificati da tale ente e ciò produca l’effetto di ostacolare la commercializzazione di prodotti sprovvisti di tale certificato. Ciò si verifica nel caso in cui l’ente rappresenti, per taluni prodotti, l’unica possibilità di ottenere una certificazione di conformità ed abbia la facoltà, essendo abilitato alla certificazione, di regolamentare l’immissione di tali prodotti sul mercato.
(v. punti 28, 31-32 e dispositivo)
Causa C-171/11
Fra.bo SpA
contro
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf)
«Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa — Processo nazionale di certificazione — Presunzione di conformità al diritto nazionale — Applicabilità dell’articolo 28 CE ad un ente di certificazione privato»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Ambito di applicazione — Presunzione di conformità al diritto nazionale — Attività di normalizzazione e di certificazione esercitate da un ente privato — Inclusione
(Art. 28 CE)
L’articolo 28 CE dev’essere interpretato nel senso che si applica alle attività di normalizzazione e di certificazione di un ente privato, qualora la legislazione nazionale consideri conformi al diritto nazionale i prodotti certificati da tale ente e ciò produca l’effetto di ostacolare la commercializzazione di prodotti sprovvisti di tale certificato. Ciò si verifica nel caso in cui l’ente rappresenti, per taluni prodotti, l’unica possibilità di ottenere una certificazione di conformità ed abbia la facoltà, essendo abilitato alla certificazione, di regolamentare l’immissione di tali prodotti sul mercato.
(v. punti 28, 31-32 e dispositivo)