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Document 62011CJ0132

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Ambito di applicazione

    (Direttiva del Consiglio 2000/78)

    2. Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull’età — Contratto collettivo che disciplina l’inquadramento e la corrispondente retribuzione degli assistenti di volo di una compagnia aerea — Considerazione, ai fini dell’inquadramento, della sola esperienza professionale maturata in tale compagnia, con l’esclusione di quella sostanzialmente identica maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo d’imprese — Ammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, § 1, b)]

    Massima

    1. V. il testo della decisione.

    (v. punti 22, 24)

    2. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di un contratto collettivo che, ai fini dell’inquadramento nelle categorie lavorative previste da quest’ultimo e, pertanto, della determinazione dell’importo della retribuzione, tiene conto soltanto dell’esperienza lavorativa maturata come assistente di volo di una determinata compagnia aerea, con esclusione dell’esperienza sostanzialmente identica maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo d’imprese.

    Anche se una simile disposizione di un contratto collettivo può comportare una differenza di trattamento in funzione della data dell’assunzione da parte del datore di lavoro interessato, siffatta differenza non è, direttamente o indirettamente, fondata sull’età né su un evento legato all’età. Infatti, è l’esperienza eventualmente maturata da un assistente di volo presso un’altra compagnia dello stesso gruppo di imprese che non è presa in considerazione in occasione dell’inquadramento, indipendentemente dall’età di detto assistente di volo al momento della sua assunzione. Questa disposizione si basa quindi su un criterio che non è né indissociabilmente, né indirettamente legato all’età dei dipendenti.

    (v. punti 29, 31 e dispositivo)

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    Causa C-132/11

    Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

    contro

    Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck)

    «Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Differenza di trattamento fondata sull’età — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principi generali del diritto dell’Unione — Contratto collettivo — Mancata presa in considerazione, ai fini dell’inquadramento degli assistenti di volo di una compagnia aerea nella tabella retributiva, dell’esperienza lavorativa maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo di imprese — Clausola contrattuale»

    Massime della sentenza

    1. Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione

      (Direttiva del Consiglio 2000/78)

    2. Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Contratto collettivo che disciplina l’inquadramento e la corrispondente retribuzione degli assistenti di volo di una compagnia aerea – Considerazione, ai fini dell’inquadramento, della sola esperienza professionale maturata in tale compagnia, con l’esclusione di quella sostanzialmente identica maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo d’imprese – Ammissibilità

      [Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, § 1, b)]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 22, 24)

    2.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di un contratto collettivo che, ai fini dell’inquadramento nelle categorie lavorative previste da quest’ultimo e, pertanto, della determinazione dell’importo della retribuzione, tiene conto soltanto dell’esperienza lavorativa maturata come assistente di volo di una determinata compagnia aerea, con esclusione dell’esperienza sostanzialmente identica maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo d’imprese.

      Anche se una simile disposizione di un contratto collettivo può comportare una differenza di trattamento in funzione della data dell’assunzione da parte del datore di lavoro interessato, siffatta differenza non è, direttamente o indirettamente, fondata sull’età né su un evento legato all’età. Infatti, è l’esperienza eventualmente maturata da un assistente di volo presso un’altra compagnia dello stesso gruppo di imprese che non è presa in considerazione in occasione dell’inquadramento, indipendentemente dall’età di detto assistente di volo al momento della sua assunzione. Questa disposizione si basa quindi su un criterio che non è né indissociabilmente, né indirettamente legato all’età dei dipendenti.

      (v. punti 29, 31 e dispositivo)

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