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Document 62011CJ0121

    Massime della sentenza

    Causa C-121/11

    Pro-Braine ASBL e altri

    contro

    Commune de Braine-le-Château, con l’intervento di: Veolia es treatment SA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État)

    «Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Decisione relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza di una valutazione dell’impatto ambientale — Nozione di “autorizzazione”»

    Massime della sentenza

    Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all’autorizzazione – Nozione di autorizzazione – Nozione di progetto

    [Direttive del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 1, § 2, e allegato II, punto 13, primo trattino, e 1999/31, art. 14, b)]

    Una decisione definitiva relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica esistente, adottata, in applicazione dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, sul fondamento di un piano di riassetto, costituisce un’«autorizzazione» a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, solo qualora tale decisione autorizzi una modifica o un’estensione dell’impianto o del sito, tramite lavori o interventi di modifica della sua realtà fisica, che possa avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, ai sensi del punto 13 dell’allegato II a detta direttiva 85/337, e che costituisca quindi un «progetto» in base all’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima direttiva.

    È compito del giudice nazionale verificare se quest’ultima ipotesi ricorra. Nel valutare, nell’ambito di tale verifica, l’esistenza di notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, si deve tener conto del fatto che il piano di riassetto approvato da una siffatta decisione definitiva, come risulta dal ventiseiesimo considerando della direttiva 1999/31, ha ad oggetto l’adozione delle misure necessarie ai fini dell’adattamento di una discarica esistente alle disposizioni di detta direttiva e del fatto che tale decisione si inserisce dunque in una politica di protezione ambientale.

    (v. punti 35-37 e dispositivo)

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    Causa C-121/11

    Pro-Braine ASBL e altri

    contro

    Commune de Braine-le-Château, con l’intervento di: Veolia es treatment SA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État)

    «Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Decisione relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza di una valutazione dell’impatto ambientale — Nozione di “autorizzazione”»

    Massime della sentenza

    Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all’autorizzazione — Nozione di autorizzazione — Nozione di progetto

    [Direttive del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 1, § 2, e allegato II, punto 13, primo trattino, e 1999/31, art. 14, b)]

    Una decisione definitiva relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica esistente, adottata, in applicazione dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, sul fondamento di un piano di riassetto, costituisce un’«autorizzazione» a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, solo qualora tale decisione autorizzi una modifica o un’estensione dell’impianto o del sito, tramite lavori o interventi di modifica della sua realtà fisica, che possa avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, ai sensi del punto 13 dell’allegato II a detta direttiva 85/337, e che costituisca quindi un «progetto» in base all’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima direttiva.

    È compito del giudice nazionale verificare se quest’ultima ipotesi ricorra. Nel valutare, nell’ambito di tale verifica, l’esistenza di notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, si deve tener conto del fatto che il piano di riassetto approvato da una siffatta decisione definitiva, come risulta dal ventiseiesimo considerando della direttiva 1999/31, ha ad oggetto l’adozione delle misure necessarie ai fini dell’adattamento di una discarica esistente alle disposizioni di detta direttiva e del fatto che tale decisione si inserisce dunque in una politica di protezione ambientale.

    (v. punti 35-37 e dispositivo)

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