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Document 62011CJ0089

Massime della sentenza

Causa C-89/11 P

E.ON Energie AG

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione riguardante la fissazione di un’ammenda per violazione di sigilli — Onere della prova — Snaturamento delle prove — Obbligo di motivazione — Importo dell’ammenda — Competenza giurisdizionale estesa al merito — Principio di proporzionalità»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012

  1. Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Obbligo di riaprire la fase orale del procedimento per consentire alle parti di presentare osservazioni sui punti di diritto sollevati nelle conclusioni dell’avvocato generale – Insussistenza

    (Art. 252, secondo comma, TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 61)

  2. Impugnazione – Motivi – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Qualificazione giuridica dei fatti – Ricevibilità

    (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

  3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1)

  4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale – Decisione basata su elementi di prova sufficienti per dimostrare la sussistenza dell’infrazione – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

    (Artt. 81 CE e 82 CE)

  5. Impugnazione – Motivi – Incoerenza del ragionamento del Tribunale nell’ambito dell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione all’onere della prova – Ricevibilità

    (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

  6. Impugnazione – Motivi – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale – Ricevibilità

    [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)]

  7. Procedimento giurisdizionale – Provvedimenti istruttori – Potere discrezionale del Tribunale

    (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 65 e 66)

  8. Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole sulla concorrenza del Trattato – Esclusione – Riesame di tale valutazione per motivi relativi alla violazione del principio di proporzionalità – Ammissibilità

    (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

  9. Concorrenza – Ammende – Condizioni per l’imposizione di ammende da parte della Commissione – Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza – Violazione di sigilli – Infrazione grave per sua stessa natura

    [Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 20, § 2, d), e 23, § 1, e)]

  10. Concorrenza – Ammende – Condizioni per l’imposizione di ammende da parte della Commissione – Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza – Violazione di sigilli – Necessità di assicurare all’ammenda un effetto dissuasivo

    [Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 1, e), e § 2]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 61, 62)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 64, 65, 96, 100, 101, 106, 115)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 72, 73)

  4.  Se la Commissione constata una violazione delle norme sulla concorrenza basandosi sulla supposizione che i fatti accertati possono trovare spiegazione soltanto in funzione della sussistenza di un comportamento anticoncorrenziale, il giudice dell’Unione sarà indotto ad annullare la decisione di cui trattasi qualora le imprese interessate adducano un’argomentazione che ponga in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consenta quindi di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella indicata dalla Commissione per concludere per la sussistenza di un’infrazione. Infatti, in un’ipotesi del genere, non si può considerare che la Commissione abbia fornito la prova della sussistenza di un’infrazione al diritto della concorrenza.

    Tuttavia, qualora la Commissione abbia potuto dimostrare la partecipazione di un’impresa a riunioni tra imprese aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale, spetta a quest’ultima fornire un’altra spiegazione del contenuto di tali riunioni. Ciò non comporta né un’indebita inversione dell’onere della prova, né una violazione della presunzione d’innocenza.

    Del pari, allorquando la Commissione si basa su elementi di prova che risultano sufficienti, in linea di principio, per dimostrare la sussistenza dell’infrazione, l’impresa interessata non può limitarsi ad evocare la possibilità che si sia verificata una circostanza atta ad incidere sul valore probatorio di tali elementi di prova affinché sulla Commissione gravi l’onere di dimostrare che detta circostanza non ha potuto incidere sul valore probatorio degli stessi. Al contrario, a meno che la prova in questione non possa essere fornita dall’impresa interessata a causa del comportamento della stessa Commissione, incombe all’impresa interessata dimostrare adeguatamente, da un lato, la sussistenza della circostanza da essa invocata e, dall’altro, che tale circostanza mette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione.

    (v. punti 74-76)

  5.  Nell’ambito di un’impugnazione, nei limiti in cui un ricorrente denuncia una presunta contraddizione tra una norma di diritto sancita in una sentenza del Tribunale e l’attuazione di tale norma in questa stessa sentenza, mettendo quindi in causa la coerenza del ragionamento seguito dal Tribunale nell’ambito dell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione all’onere della prova, esso solleva una questione di diritto riguardante l’applicazione di tale diritto da parte del Tribunale. Un siffatto motivo è dunque ricevibile.

    (v. punto 84)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 112, 113)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 115, 135)

  8.  A norma dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale dispone di una competenza giurisdizionale estesa al merito per quanto riguarda le ammende fissate dalla Commissione. Il Tribunale è quindi abilitato, al di là del mero controllo di legittimità di tali ammende, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta.

    Per contro, non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione. Pertanto, soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto incongruo ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell’importo di un’ammenda.

    (v. punti 123-126)

  9.  Nell’ambito di un procedimento per infrazione alle norme sulla concorrenza dell’Unione, è indifferente per il fatto costitutivo della violazione di sigilli che qualcuno sia effettivamente penetrato o meno nel locale sigillato. Infatti, l’obiettivo degli articoli 20, paragrafo 2, lettera d), e 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003 è di proteggere gli accertamenti dalla minaccia derivante dal semplice fatto che il sigillo sia stato infranto, dando quindi adito ad un dubbio in ordine all’integrità degli elementi di prova nel locale sigillato. Un’infrazione costituita da una violazione di sigilli è particolarmente grave per sua stessa natura e l’asserita mancata apertura della porta del locale interessato non modifica siffatta valutazione.

    (v. punti 128, 129)

  10.  In forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in caso di accertamento di un’infrazione alle norme sostanziali di cui agli articoli 81 CE e 82 CE, la Commissione può infliggere un’ammenda che giunga fino al 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata nel corso dell’esercizio sociale precedente. Di conseguenza, un’impresa che ostacolerebbe le operazioni di ispezione della Commissione, violando sigilli apposti da quest’ultima al fine di preservare l’integrità di documenti per il tempo necessario agli accertamenti, potrebbe, facendo scomparire prove raccolte dalla Commissione, sottrarsi a una siffatta sanzione e deve dunque essere dissuasa dal procedere a siffatti comportamenti illeciti mediante l’importo dell’ammenda fissata in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Orbene, dal momento che una violazione di sigilli è accertata, non si può escludere che siano avvenuti siffatti comportamenti illeciti.

    (v. punto 132)

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Causa C-89/11 P

E.ON Energie AG

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione riguardante la fissazione di un’ammenda per violazione di sigilli — Onere della prova — Snaturamento delle prove — Obbligo di motivazione — Importo dell’ammenda — Competenza giurisdizionale estesa al merito — Principio di proporzionalità»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012

  1. Procedimento giurisdizionale — Fase orale del procedimento — Riapertura — Obbligo di riaprire la fase orale del procedimento per consentire alle parti di presentare osservazioni sui punti di diritto sollevati nelle conclusioni dell’avvocato generale — Insussistenza

    (Art. 252, secondo comma, TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 61)

  2. Impugnazione — Motivi — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento — Qualificazione giuridica dei fatti — Ricevibilità

    (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

  3. Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti fondamentali — Presunzione d’innocenza — Procedimento in materia di concorrenza — Applicazione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1)

  4. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale — Decisione basata su elementi di prova sufficienti per dimostrare la sussistenza dell’infrazione — Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

    (Artt. 81 CE e 82 CE)

  5. Impugnazione — Motivi — Incoerenza del ragionamento del Tribunale nell’ambito dell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione all’onere della prova — Ricevibilità

    (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

  6. Impugnazione — Motivi — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità — Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale — Ricevibilità

    [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)]

  7. Procedimento giurisdizionale — Provvedimenti istruttori — Potere discrezionale del Tribunale

    (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 65 e 66)

  8. Impugnazione — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole sulla concorrenza del Trattato — Esclusione — Riesame di tale valutazione per motivi relativi alla violazione del principio di proporzionalità — Ammissibilità

    (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

  9. Concorrenza — Ammende — Condizioni per l’imposizione di ammende da parte della Commissione — Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza — Violazione di sigilli — Infrazione grave per sua stessa natura

    [Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 20, § 2, d), e 23, § 1, e)]

  10. Concorrenza — Ammende — Condizioni per l’imposizione di ammende da parte della Commissione — Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza — Violazione di sigilli — Necessità di assicurare all’ammenda un effetto dissuasivo

    [Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 1, e), e § 2]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 61, 62)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 64, 65, 96, 100, 101, 106, 115)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 72, 73)

  4.  Se la Commissione constata una violazione delle norme sulla concorrenza basandosi sulla supposizione che i fatti accertati possono trovare spiegazione soltanto in funzione della sussistenza di un comportamento anticoncorrenziale, il giudice dell’Unione sarà indotto ad annullare la decisione di cui trattasi qualora le imprese interessate adducano un’argomentazione che ponga in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consenta quindi di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella indicata dalla Commissione per concludere per la sussistenza di un’infrazione. Infatti, in un’ipotesi del genere, non si può considerare che la Commissione abbia fornito la prova della sussistenza di un’infrazione al diritto della concorrenza.

    Tuttavia, qualora la Commissione abbia potuto dimostrare la partecipazione di un’impresa a riunioni tra imprese aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale, spetta a quest’ultima fornire un’altra spiegazione del contenuto di tali riunioni. Ciò non comporta né un’indebita inversione dell’onere della prova, né una violazione della presunzione d’innocenza.

    Del pari, allorquando la Commissione si basa su elementi di prova che risultano sufficienti, in linea di principio, per dimostrare la sussistenza dell’infrazione, l’impresa interessata non può limitarsi ad evocare la possibilità che si sia verificata una circostanza atta ad incidere sul valore probatorio di tali elementi di prova affinché sulla Commissione gravi l’onere di dimostrare che detta circostanza non ha potuto incidere sul valore probatorio degli stessi. Al contrario, a meno che la prova in questione non possa essere fornita dall’impresa interessata a causa del comportamento della stessa Commissione, incombe all’impresa interessata dimostrare adeguatamente, da un lato, la sussistenza della circostanza da essa invocata e, dall’altro, che tale circostanza mette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione.

    (v. punti 74-76)

  5.  Nell’ambito di un’impugnazione, nei limiti in cui un ricorrente denuncia una presunta contraddizione tra una norma di diritto sancita in una sentenza del Tribunale e l’attuazione di tale norma in questa stessa sentenza, mettendo quindi in causa la coerenza del ragionamento seguito dal Tribunale nell’ambito dell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione all’onere della prova, esso solleva una questione di diritto riguardante l’applicazione di tale diritto da parte del Tribunale. Un siffatto motivo è dunque ricevibile.

    (v. punto 84)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 112, 113)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 115, 135)

  8.  A norma dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale dispone di una competenza giurisdizionale estesa al merito per quanto riguarda le ammende fissate dalla Commissione. Il Tribunale è quindi abilitato, al di là del mero controllo di legittimità di tali ammende, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta.

    Per contro, non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione. Pertanto, soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto incongruo ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell’importo di un’ammenda.

    (v. punti 123-126)

  9.  Nell’ambito di un procedimento per infrazione alle norme sulla concorrenza dell’Unione, è indifferente per il fatto costitutivo della violazione di sigilli che qualcuno sia effettivamente penetrato o meno nel locale sigillato. Infatti, l’obiettivo degli articoli 20, paragrafo 2, lettera d), e 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2003 è di proteggere gli accertamenti dalla minaccia derivante dal semplice fatto che il sigillo sia stato infranto, dando quindi adito ad un dubbio in ordine all’integrità degli elementi di prova nel locale sigillato. Un’infrazione costituita da una violazione di sigilli è particolarmente grave per sua stessa natura e l’asserita mancata apertura della porta del locale interessato non modifica siffatta valutazione.

    (v. punti 128, 129)

  10.  In forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in caso di accertamento di un’infrazione alle norme sostanziali di cui agli articoli 81 CE e 82 CE, la Commissione può infliggere un’ammenda che giunga fino al 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata nel corso dell’esercizio sociale precedente. Di conseguenza, un’impresa che ostacolerebbe le operazioni di ispezione della Commissione, violando sigilli apposti da quest’ultima al fine di preservare l’integrità di documenti per il tempo necessario agli accertamenti, potrebbe, facendo scomparire prove raccolte dalla Commissione, sottrarsi a una siffatta sanzione e deve dunque essere dissuasa dal procedere a siffatti comportamenti illeciti mediante l’importo dell’ammenda fissata in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Orbene, dal momento che una violazione di sigilli è accertata, non si può escludere che siano avvenuti siffatti comportamenti illeciti.

    (v. punto 132)

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