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Document 62011CJ0042
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-42/11
João Pedro Lopes Da Silva Jorge
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel d’Amiens)
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Articolo 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo — Attuazione nel diritto nazionale — Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione — Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà — Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d’arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato»
Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Non esecuzione limitata ai soli cittadini nazionali, con esclusione assoluta e automatica dei cittadini di altri Stati membri – Inammissibilità
(Art. 18 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6)
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Attuazione da parte degli Stati membri – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale
[Art. 34, § 2, b), UE; decisione quadro del Consiglio 2002/584]
L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e l’articolo 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo, in sede di trasposizione di tale articolo 4, punto 6, decidere di limitare le situazioni in cui l’autorità giudiziaria nazionale dell’esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione, non è legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo.
Da ciò non consegue che lo Stato membro di esecuzione debba necessariamente rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di una persona residente o dimorante in tale Stato. Tuttavia, nei limiti in cui essa presenti un grado di integrazione nella società di detto Stato membro paragonabile a quello di un cittadino nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve poter valutare se sussista un interesse legittimo che giustifichi che la pena inflitta nello Stato membro di emissione sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione.
(v. punti 51, 59 e dispositivo)
Il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, ad interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da essa perseguito.
Anche se le decisioni quadro, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE, non possono avere efficacia diretta, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali, in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale. Il giudice del rinvio deve quindi, a tal fine, prendere in considerazione non solo le disposizioni di attuazione della decisione quadro 2002/584, ma anche i principi e le disposizioni dell’ordinamento giuridico interno che disciplinano le conseguenze che un giudice è legittimato a trarre da una discriminazione vietata dal diritto nazionale, in particolare quelli che consentono a detto giudice di ovviare a una discriminazione siffatta fino all’adozione, da parte del legislatore, delle misure necessarie all’eliminazione della stessa.
(v. punti 53, 57, 60 e dispositivo)
Causa C-42/11
João Pedro Lopes Da Silva Jorge
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel d’Amiens)
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Articolo 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo — Attuazione nel diritto nazionale — Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione — Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà — Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d’arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato»
Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012
Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo — Non esecuzione limitata ai soli cittadini nazionali, con esclusione assoluta e automatica dei cittadini di altri Stati membri — Inammissibilità
(Art. 18 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6)
Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Attuazione da parte degli Stati membri — Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale
[Art. 34, § 2, b), UE; decisione quadro del Consiglio 2002/584]
L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e l’articolo 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo, in sede di trasposizione di tale articolo 4, punto 6, decidere di limitare le situazioni in cui l’autorità giudiziaria nazionale dell’esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione, non è legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo.
Da ciò non consegue che lo Stato membro di esecuzione debba necessariamente rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di una persona residente o dimorante in tale Stato. Tuttavia, nei limiti in cui essa presenti un grado di integrazione nella società di detto Stato membro paragonabile a quello di un cittadino nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve poter valutare se sussista un interesse legittimo che giustifichi che la pena inflitta nello Stato membro di emissione sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione.
(v. punti 51, 59 e dispositivo)
Il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, ad interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da essa perseguito.
Anche se le decisioni quadro, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE, non possono avere efficacia diretta, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali, in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale. Il giudice del rinvio deve quindi, a tal fine, prendere in considerazione non solo le disposizioni di attuazione della decisione quadro 2002/584, ma anche i principi e le disposizioni dell’ordinamento giuridico interno che disciplinano le conseguenze che un giudice è legittimato a trarre da una discriminazione vietata dal diritto nazionale, in particolare quelli che consentono a detto giudice di ovviare a una discriminazione siffatta fino all’adozione, da parte del legislatore, delle misure necessarie all’eliminazione della stessa.
(v. punti 53, 57, 60 e dispositivo)