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Document 62011CJ0040

Massime della sentenza

Causa C-40/11

Yoshikazu Iida

contro

Stadt Ulm

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg)

«Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 51 — Direttiva 2003/109/CE — Cittadini di paesi terzi — Diritto di soggiorno in uno Stato membro — Direttiva 2004/38/CE — Cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell’Unione — Cittadino di un paese terzo che non accompagna né raggiunge un cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante e che risiede nello Stato membro di origine di quest’ultimo — Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo nello Stato membro di origine di un cittadino che soggiorna in un altro Stato membro — Cittadinanza dell’Unione — Diritti fondamentali»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 novembre 2012

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Concessione di un permesso di soggiorno come soggiornante di lungo periodo – Presupposti – Obbligo di presentare una domanda di permesso di soggiorno – Cittadino di un paese terzo che ha volontariamente ritirato la sua domanda – Conseguenze

    (Direttiva del Consiglio 2003/109, artt. 5 e 7, § 1)

  2. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Familiari – Nozione – Ascendente non a carico di un cittadino dell’Unione – Esclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 2, punto 2, d), e 3, § 1]

  3. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Familiari – Nozione – Coniuge – Coniugi che vivono separati – Inclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 2, punto 2, a), e 3, § 1]

  4. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Familiare che non ha accompagnato né raggiunto un cittadino dell’Unione – Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 3, § 1)

  5. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Cittadino dell’Unione che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione – Presupposto per l’inclusione – Applicazione di misure che hanno l’effetto di privare del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione – Diniego, da parte dello Stato membro di origine di un cittadino dell’Unione, del diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38 ad un familiare cittadino di un paese terzo – Circostanza insufficiente ad accertare tale privazione – Valutazione in relazione all’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali – Situazione che non rientra nell’ambito del diritto dell’Unione

    (Artt. 20 TFUE e 21 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38; direttiva del Consiglio 2003/109)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 36-48)

  2.  Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 e ed abroga le direttive 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 e 93/96, la qualità di familiare «a carico» del cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal titolare del diritto di soggiorno, di modo che, quando si verifica la situazione inversa, vale a dire che il titolare del diritto di soggiorno è a carico del cittadino di un paese terzo, esso, per beneficiare di un permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, non può far valere la sua qualità di ascendente «a carico» di detto titolare.

    (v. punto 55)

  3.  Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 e ed abroga le direttive 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 e 93/96, il coniuge di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione è considerato un «familiare» di tale cittadino. Non sono richieste in capo all’interessato altre condizioni che la sua qualità di coniuge. Pertanto il coniuge non deve necessariamente convivere con il cittadino dell’Unione per essere titolare di un diritto derivato di soggiorno. Il vincolo coniugale non può infatti considerarsi sciolto fintantoché non vi sia stato posto fine dalla competente autorità. Ciò non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l’intenzione di divorziare in seguito.

    (v. punti 57, 58)

  4.  L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 e ed abroga le direttive 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 e 93/96, concede un diritto derivato di soggiorno ai soli familiari di un cittadino dell’Unione che accompagnino o raggiungano il medesimo. Un siffatto requisito risponde alla finalità dei diritti derivati di ingresso e di soggiorno che la direttiva 2004/38 prevede per i familiari dei cittadini dell’Unione, dato che, in caso contrario, l’impossibilità per il cittadino dell’Unione di essere accompagnato dalla sua famiglia o raggiunto dalla medesima nello Stato membro ospitante potrebbe ledere la sua libertà di circolazione, dissuadendolo dall’esercitare i suoi diritti di ingresso e soggiorno nel detto Stato membro. Pertanto non può essere concesso un diritto di soggiorno in base alla direttiva 2004/38 ad un cittadino di paesi terzi che non ha accompagnato o raggiunto nello Stato membro ospitante un suo familiare cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

    (v. punti 61-63)

  5.  Al di là delle situazioni disciplinate dalla direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 e ed abroga le direttive 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 e 93/96, e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla cittadinanza, un cittadino di un paese terzo non può pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell’Unione.

    Un siffatto nesso non è accertato qualora il diniego di concedere un permesso di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo familiare di un cittadino dell’Unione non rischi di privare il cittadino dell’Unione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti correlati al suo status di cittadino dell’Unione oppure di ostacolare l’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. A tale riguardo, prospettive puramente ipotetiche di ostacolo al diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione non presentano un nesso sufficiente con il diritto dell’Unione tale da giustificare l’applicazione delle sue disposizioni.

    Peraltro, per determinare se un siffatto diniego rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, occorre verificare, tra altri elementi, se la normativa nazionale di cui trattasi abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista una specifica disciplina del diritto dell’Unione in materia o che vi possa incidere.

    Dal momento che il diniego di concedere un permesso di soggiorno non rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, non essendo la situazione del richiedente il permesso di soggiorno disciplinata dal diritto dell’Unione, la conformità di tale diniego ai diritti fondamentali non può essere esaminata alla luce dei diritti da essa istituiti.

    (v. punti 76, 77, 79-82 e dispositivo)

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Causa C-40/11

Yoshikazu Iida

contro

Stadt Ulm

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg)

«Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 51 — Direttiva 2003/109/CE — Cittadini di paesi terzi — Diritto di soggiorno in uno Stato membro — Direttiva 2004/38/CE — Cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell’Unione — Cittadino di un paese terzo che non accompagna né raggiunge un cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante e che risiede nello Stato membro di origine di quest’ultimo — Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo nello Stato membro di origine di un cittadino che soggiorna in un altro Stato membro — Cittadinanza dell’Unione — Diritti fondamentali»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 novembre 2012

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Direttiva 2003/109 — Concessione di un permesso di soggiorno come soggiornante di lungo periodo — Presupposti — Obbligo di presentare una domanda di permesso di soggiorno — Cittadino di un paese terzo che ha volontariamente ritirato la sua domanda — Conseguenze

    (Direttiva del Consiglio 2003/109, artt. 5 e 7, § 1)

  2. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Familiari — Nozione — Ascendente non a carico di un cittadino dell’Unione — Esclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 2, punto 2, d), e 3, § 1]

  3. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Familiari — Nozione — Coniuge — Coniugi che vivono separati — Inclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 2, punto 2, a), e 3, § 1]

  4. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Familiare che non ha accompagnato né raggiunto un cittadino dell’Unione — Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 3, § 1)

  5. Cittadinanza dell’Unione — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Cittadino dell’Unione che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione — Presupposto per l’inclusione — Applicazione di misure che hanno l’effetto di privare del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione — Diniego, da parte dello Stato membro di origine di un cittadino dell’Unione, del diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38 ad un familiare cittadino di un paese terzo — Circostanza insufficiente ad accertare tale privazione — Valutazione in relazione all’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali — Situazione che non rientra nell’ambito del diritto dell’Unione

    (Artt. 20 TFUE e 21 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38; direttiva del Consiglio 2003/109)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 36-48)

  2.  Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 e ed abroga le direttive 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 e 93/96, la qualità di familiare «a carico» del cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal titolare del diritto di soggiorno, di modo che, quando si verifica la situazione inversa, vale a dire che il titolare del diritto di soggiorno è a carico del cittadino di un paese terzo, esso, per beneficiare di un permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, non può far valere la sua qualità di ascendente «a carico» di detto titolare.

    (v. punto 55)

  3.  Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 e ed abroga le direttive 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 e 93/96, il coniuge di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione è considerato un «familiare» di tale cittadino. Non sono richieste in capo all’interessato altre condizioni che la sua qualità di coniuge. Pertanto il coniuge non deve necessariamente convivere con il cittadino dell’Unione per essere titolare di un diritto derivato di soggiorno. Il vincolo coniugale non può infatti considerarsi sciolto fintantoché non vi sia stato posto fine dalla competente autorità. Ciò non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l’intenzione di divorziare in seguito.

    (v. punti 57, 58)

  4.  L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 e ed abroga le direttive 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 e 93/96, concede un diritto derivato di soggiorno ai soli familiari di un cittadino dell’Unione che accompagnino o raggiungano il medesimo. Un siffatto requisito risponde alla finalità dei diritti derivati di ingresso e di soggiorno che la direttiva 2004/38 prevede per i familiari dei cittadini dell’Unione, dato che, in caso contrario, l’impossibilità per il cittadino dell’Unione di essere accompagnato dalla sua famiglia o raggiunto dalla medesima nello Stato membro ospitante potrebbe ledere la sua libertà di circolazione, dissuadendolo dall’esercitare i suoi diritti di ingresso e soggiorno nel detto Stato membro. Pertanto non può essere concesso un diritto di soggiorno in base alla direttiva 2004/38 ad un cittadino di paesi terzi che non ha accompagnato o raggiunto nello Stato membro ospitante un suo familiare cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

    (v. punti 61-63)

  5.  Al di là delle situazioni disciplinate dalla direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 e ed abroga le direttive 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 e 93/96, e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla cittadinanza, un cittadino di un paese terzo non può pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell’Unione.

    Un siffatto nesso non è accertato qualora il diniego di concedere un permesso di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo familiare di un cittadino dell’Unione non rischi di privare il cittadino dell’Unione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti correlati al suo status di cittadino dell’Unione oppure di ostacolare l’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. A tale riguardo, prospettive puramente ipotetiche di ostacolo al diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione non presentano un nesso sufficiente con il diritto dell’Unione tale da giustificare l’applicazione delle sue disposizioni.

    Peraltro, per determinare se un siffatto diniego rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, occorre verificare, tra altri elementi, se la normativa nazionale di cui trattasi abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista una specifica disciplina del diritto dell’Unione in materia o che vi possa incidere.

    Dal momento che il diniego di concedere un permesso di soggiorno non rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, non essendo la situazione del richiedente il permesso di soggiorno disciplinata dal diritto dell’Unione, la conformità di tale diniego ai diritti fondamentali non può essere esaminata alla luce dei diritti da essa istituiti.

    (v. punti 76, 77, 79-82 e dispositivo)

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