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Document 62011CJ0034

Massime della sentenza

Causa C-34/11

Commissione europea

contro

Repubblica portoghese

«Inadempimento di uno Stato — Controllo dell’inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012

  1. Ricorso per inadempimento – Atto introduttivo del giudizio – Esposizione delle censure e dei motivi – Requisiti di forma – Formulazione non equivoca – Condizione di ricevibilità di ordine pubblico

    [Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)]

  2. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 1999/30 – Obbligo di adottare le misure necessarie ad assicurare che non vengano superati i valori limite di concentrazione di PM10 – Superamento dei valori limite giornalieri – Inadempimento

    (Direttiva 1999/30, art. 5, § 1)

  1.  La Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 258 TFUE per la proposizione di un ricorso per inadempimento.

    Al riguardo, come risulta, in particolare, dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi, e tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda un ricorso devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivocabile al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura.

    In un ricorso per adempimento, la mancata indicazione di un elemento indispensabile del contenuto del ricorso, quale, eventualmente, il periodo in cui lo Stato membro avrebbe violato, in base alle affermazioni della Commissione, il diritto dell’Unione, non risponde ai requisiti di coerenza, di chiarezza e di precisione. In un caso del genere, la Commissione non può limitarsi solamente ad affermare che si tratta di un inadempimento in corso e che la decisione della Corte deve riguardare il presente e non il passato, senza tuttavia precisare il periodo in questione.

    (v. punti 42-44, 46, 47)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 49, 56)

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Causa C-34/11

Commissione europea

contro

Repubblica portoghese

«Inadempimento di uno Stato — Controllo dell’inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012

  1. Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma — Formulazione non equivoca — Condizione di ricevibilità di ordine pubblico

    [Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)]

  2. Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 1999/30 — Obbligo di adottare le misure necessarie ad assicurare che non vengano superati i valori limite di concentrazione di PM10 — Superamento dei valori limite giornalieri — Inadempimento

    (Direttiva 1999/30, art. 5, § 1)

  1.  La Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 258 TFUE per la proposizione di un ricorso per inadempimento.

    Al riguardo, come risulta, in particolare, dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi, e tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda un ricorso devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivocabile al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura.

    In un ricorso per adempimento, la mancata indicazione di un elemento indispensabile del contenuto del ricorso, quale, eventualmente, il periodo in cui lo Stato membro avrebbe violato, in base alle affermazioni della Commissione, il diritto dell’Unione, non risponde ai requisiti di coerenza, di chiarezza e di precisione. In un caso del genere, la Commissione non può limitarsi solamente ad affermare che si tratta di un inadempimento in corso e che la decisione della Corte deve riguardare il presente e non il passato, senza tuttavia precisare il periodo in questione.

    (v. punti 42-44, 46, 47)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 49, 56)

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