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Document 62011CJ0001

Massime della sentenza

Causa C-1/11

Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH

contro

Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Mainz)

«Ambiente — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Articolo 18, paragrafi 1 e 4 — Spedizioni di determinati rifiuti — Articolo 3, paragrafo 2 — Informazioni obbligatorie — Identità del produttore di rifiuti — Omessa indicazione da parte dell’intermediario di commercio — Tutela dei segreti commerciali»

Massime della sentenza

  1. Ambiente — Rifiuti — Spedizioni — Informazioni che devono accompagnare la spedizione di determinati rifiuti — Informazioni relative al produttore di rifiuti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 308/2009, art. 18, §§ 1 e 4, e allegato VII)

  2. Ambiente — Rifiuti — Spedizioni — Informazioni che devono accompagnare la spedizione di determinati rifiuti — Informazioni relative al produttore di rifiuti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 308/2009, art. 18, § 1, e allegato VII)

  1.  L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, nemmeno quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario.

    (v. punto 40, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che compare nell’allegato VII di detto regolamento, dove deve indicare il nome del produttore di rifiuti, e a trasmettere tale documento al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali.

    A tale riguardo, anche ipotizzando che l’obbligo di rivelare l’identità del produttore di rifiuti al destinatario di una spedizione di rifiuti costituisca una violazione della tutela dei segreti commerciali degli intermediari di commercio, una siffatta constatazione non può avere come conseguenza la restrizione della portata di una disposizione del diritto secondario chiara e incondizionata.

    (v. punti 34, 44, 47, dispositivo 2)

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Causa C-1/11

Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH

contro

Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Mainz)

«Ambiente — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Articolo 18, paragrafi 1 e 4 — Spedizioni di determinati rifiuti — Articolo 3, paragrafo 2 — Informazioni obbligatorie — Identità del produttore di rifiuti — Omessa indicazione da parte dell’intermediario di commercio — Tutela dei segreti commerciali»

Massime della sentenza

  1. Ambiente – Rifiuti – Spedizioni – Informazioni che devono accompagnare la spedizione di determinati rifiuti – Informazioni relative al produttore di rifiuti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 308/2009, art. 18, §§ 1 e 4, e allegato VII)

  2. Ambiente – Rifiuti – Spedizioni – Informazioni che devono accompagnare la spedizione di determinati rifiuti – Informazioni relative al produttore di rifiuti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 308/2009, art. 18, § 1, e allegato VII)

  1.  L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, nemmeno quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario.

    (v. punto 40, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che compare nell’allegato VII di detto regolamento, dove deve indicare il nome del produttore di rifiuti, e a trasmettere tale documento al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali.

    A tale riguardo, anche ipotizzando che l’obbligo di rivelare l’identità del produttore di rifiuti al destinatario di una spedizione di rifiuti costituisca una violazione della tutela dei segreti commerciali degli intermediari di commercio, una siffatta constatazione non può avere come conseguenza la restrizione della portata di una disposizione del diritto secondario chiara e incondizionata.

    (v. punti 34, 44, 47, dispositivo 2)

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