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Document 62010TO0259
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Ricorso di annullamento
–
Persone fisiche o giuridiche
–
Atti che le riguardano direttamente e individualmente
–
Incidenza diretta
–
Criteri
–
Regolamento che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria
–
Regolamento che si limita a fissare le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro
–
Ampio potere discrezionale del Consiglio relativamente ai requisiti che lo Stato membro deve rispettare per beneficiare dell’assistenza
–
Perdita di valore dei diritti pensionistici del ricorrente dipendente da numerosi altri fattori
–
Assenza d’incidenza diretta sul ricorrente (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 407/2010) (v. punti 20-25)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 11 maggio 2010, n. 407, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118, pag. 1).
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Ax sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3) La Repubblica di Lettonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.