Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0599

Massime della sentenza

Causa C-599/10

SAG ELV Slovensko a.s. e altri

contro

Úrad pre verejné obstarávanie

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky)

«Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti — Bando di gara a procedura ristretta — Valutazione dell’offerta — Richieste da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di chiarimenti dell’offerta — Presupposti»

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Bando di gara a procedura ristretta — Offerta anormalmente bassa — Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di chiedere chiarimenti in merito alla proposta di prezzo, che permettano ai candidati di illustrare gli elementi costitutivi delle loro offerte — Verifica da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 2 e 55)

L’articolo 55 della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso esige la presenza nella normativa nazionale di una disposizione che preveda, in sostanza, che, qualora il candidato proponga un prezzo anormalmente basso, l’amministrazione aggiudicatrice gli chieda per iscritto di chiarire la sua proposta di prezzo. Spetta al giudice nazionale verificare, in base agli atti del fascicolo di causa, se la richiesta di chiarimenti abbia permesso al candidato interessato di illustrare a sufficienza gli elementi costitutivi della sua offerta.

La medesima disposizione osta alla posizione di un’amministrazione aggiudicatrice che consideri di non essere obbligata a chiedere al candidato chiarimenti su un prezzo anormalmente basso.

L’articolo 2 della direttiva 2004/18 non osta a una disposizione del diritto nazionale, secondo cui, in sostanza, l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere per iscritto ai candidati di chiarire la loro offerta senza tuttavia chiedere o accettare una modifica dell’offerta. Nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone in tal senso l’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta.

(v. punto 45 e dispositivo)

Top

Causa C-599/10

SAG ELV Slovensko a.s. e altri

contro

Úrad pre verejné obstarávanie

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky)

«Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti — Bando di gara a procedura ristretta — Valutazione dell’offerta — Richieste da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di chiarimenti dell’offerta — Presupposti»

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Bando di gara a procedura ristretta – Offerta anormalmente bassa – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di chiedere chiarimenti in merito alla proposta di prezzo, che permettano ai candidati di illustrare gli elementi costitutivi delle loro offerte – Verifica da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 2 e 55)

L’articolo 55 della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso esige la presenza nella normativa nazionale di una disposizione che preveda, in sostanza, che, qualora il candidato proponga un prezzo anormalmente basso, l’amministrazione aggiudicatrice gli chieda per iscritto di chiarire la sua proposta di prezzo. Spetta al giudice nazionale verificare, in base agli atti del fascicolo di causa, se la richiesta di chiarimenti abbia permesso al candidato interessato di illustrare a sufficienza gli elementi costitutivi della sua offerta.

La medesima disposizione osta alla posizione di un’amministrazione aggiudicatrice che consideri di non essere obbligata a chiedere al candidato chiarimenti su un prezzo anormalmente basso.

L’articolo 2 della direttiva 2004/18 non osta a una disposizione del diritto nazionale, secondo cui, in sostanza, l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere per iscritto ai candidati di chiarire la loro offerta senza tuttavia chiedere o accettare una modifica dell’offerta. Nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone in tal senso l’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta.

(v. punto 45 e dispositivo)

Top