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Document 62010CJ0591
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-591/10
Littlewoods Retail Ltd e altri
contro
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]
«Seconda e sesta direttiva IVA — Imposta assolta a monte — Restituzione dell’eccedenza — Corresponsione di interessi — Modalità»
Massime della sentenza
Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione – Rimborso dell’imposta sul valore aggiunto nonché degli interessi sull’importo della medesima – Modalità – Applicazione del diritto nazionale – Limiti – Rispetto del principio di effettività e di equivalenza – Verifica spettante al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11, parte C, § 1)
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esige che il contribuente che abbia versato un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto, riscossa dal relativo Stato membro in violazione della normativa dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia diritto alla restituzione dell’imposta riscossa in violazione del diritto dell’Unione nonché alla corresponsione di interessi sull’importo della medesima. Spetta al diritto nazionale stabilire, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, se alla somma in sorte capitale debbano essere applicati interessi secondo il sistema degli interessi semplici, secondo il sistema degli interessi composti o, ancora, secondo un altro sistema di applicazione di interessi.
Il principio di effettività, che vieta agli Stati membri di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, esige che le regole nazionali riguardanti, segnatamente, il calcolo degli interessi eventualmente dovuti non finiscano per privare il contribuente di un indennizzo adeguato per il danno derivante dall’indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice procedere alle verifiche necessarie a tale riguardo.
Il principio di equivalenza presuppone che la norma nazionale controversa si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli fondati sull’inosservanza del diritto interno aventi oggetto e causa analoghi. Tuttavia, tale principio non può essere interpretato nel senso che esso obblighi uno Stato membro ad estendere il suo regime nazionale più favorevole a tutte le azioni proposte nell’ambito di un determinato settore del diritto. Al fine di verificare se tale principio sia stato rispettato, spetta al giudice nazionale, unico a disporre di conoscenza diretta delle modalità di proposizione dell’azione restitutoria diretta contro lo Stato, accertare se le modalità volte a garantire, nel diritto interno, la tutela dei diritti derivanti ai singoli dal diritto dell’Unione siano conformi a detto principio ed esaminare tanto l’oggetto quanto gli elementi essenziali dei pretesi analoghi ricorsi di natura interna. A tal titolo, il giudice nazionale deve verificare l’analogia dei ricorsi di cui trattasi sotto il profilo del loro oggetto, della loro causa e dei loro elementi essenziali.
(v. punti 28-31, 34 e dispositivo)
Causa C-591/10
Littlewoods Retail Ltd e altri
contro
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]
«Seconda e sesta direttiva IVA — Imposta assolta a monte — Restituzione dell’eccedenza — Corresponsione di interessi — Modalità»
Massime della sentenza
Diritto dell’Unione europea — Diritti conferiti ai singoli — Imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione — Rimborso dell’imposta sul valore aggiunto nonché degli interessi sull’importo della medesima — Modalità — Applicazione del diritto nazionale — Limiti — Rispetto del principio di effettività e di equivalenza — Verifica spettante al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11, parte C, § 1)
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esige che il contribuente che abbia versato un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto, riscossa dal relativo Stato membro in violazione della normativa dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia diritto alla restituzione dell’imposta riscossa in violazione del diritto dell’Unione nonché alla corresponsione di interessi sull’importo della medesima. Spetta al diritto nazionale stabilire, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, se alla somma in sorte capitale debbano essere applicati interessi secondo il sistema degli interessi semplici, secondo il sistema degli interessi composti o, ancora, secondo un altro sistema di applicazione di interessi.
Il principio di effettività, che vieta agli Stati membri di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, esige che le regole nazionali riguardanti, segnatamente, il calcolo degli interessi eventualmente dovuti non finiscano per privare il contribuente di un indennizzo adeguato per il danno derivante dall’indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice procedere alle verifiche necessarie a tale riguardo.
Il principio di equivalenza presuppone che la norma nazionale controversa si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli fondati sull’inosservanza del diritto interno aventi oggetto e causa analoghi. Tuttavia, tale principio non può essere interpretato nel senso che esso obblighi uno Stato membro ad estendere il suo regime nazionale più favorevole a tutte le azioni proposte nell’ambito di un determinato settore del diritto. Al fine di verificare se tale principio sia stato rispettato, spetta al giudice nazionale, unico a disporre di conoscenza diretta delle modalità di proposizione dell’azione restitutoria diretta contro lo Stato, accertare se le modalità volte a garantire, nel diritto interno, la tutela dei diritti derivanti ai singoli dal diritto dell’Unione siano conformi a detto principio ed esaminare tanto l’oggetto quanto gli elementi essenziali dei pretesi analoghi ricorsi di natura interna. A tal titolo, il giudice nazionale deve verificare l’analogia dei ricorsi di cui trattasi sotto il profilo del loro oggetto, della loro causa e dei loro elementi essenziali.
(v. punti 28-31, 34 e dispositivo)