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Document 62010CJ0589
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-589/10
Janina Wencel
contro
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Białymstoku)
«Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 10 — Prestazioni di vecchiaia — Residenza abituale in due Stati membri distinti — Beneficio di una pensione per i superstiti in uno di tali Stati e di una pensione di vecchiaia nell’altro — Soppressione di una di tali prestazioni — Recupero delle presunte indebite prestazioni»
Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 maggio 2013
Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento n. 1408/71 – Ambito di applicazione ratione temporis
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71)
Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento n. 1408/71 – Ambito di applicazione ratione materiae
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71)
Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Persona che ha contemporaneamente due luoghi di residenza abituale sul territorio di due Stati membri distinti – Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 10)
Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Prestazioni – Norme nazionali anticumulo – Beneficio di una pensione per i superstiti in uno Stato membro e di una pensione di vecchiaia in un altro – Soppressione retroattiva del diritto alla pensione di vecchiaia e domanda di rimborso delle pensioni che si asseriscono indebitamente versate – Inammissibilità – Riduzione dell’importo della pensione di anzianità nel limite dell’importo delle prestazioni percepite nell’altro Stato membro – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 12, n. 2, e 46 bis)
Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Prestazioni – Norme nazionali anticumulo – Riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia nel limite dell’importo delle prestazioni percepite nell’altro Stato membro – Ammissibilità – Presupposti – Verifica spettante al giudice del rinvio
(Art. 45 TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 30-34)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35-40)
L’articolo 10 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come da ultimo modificato dal regolamento n. 592/2008, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, una persona non può disporre, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti.
Dal momento che l’articolo 10 non consente tuttavia di rispondere alla questione se l’esistenza di due residenze abituali in due Stati membri distinti sia ammessa a norma di tale regolamento, quest’ultimo attua un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di previdenza e assistenza sociale e fissa, al suo titolo II, talune norme relative alla determinazione della normativa applicabile. Siffatte disposizioni non soltanto hanno l’obiettivo di impedire che gli interessati, in assenza di una normativa ad essi applicabile, restino senza tutela in materia di previdenza e assistenza sociale, ma sono anche dirette a che gli interessati siano assoggettati al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo che siano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne.
Orbene, dal momento che il sistema instaurato dal regolamento n. 1408/71 prevede quindi la residenza quale criterio di collegamento per la determinazione della normativa applicabile, non si può ammettere, salvo privare di ogni effetto utile le succitate disposizioni, che ai fini di detto regolamento una persona disponga, contemporaneamente, di più residenze in vari Stati membri.
(v. punti 45, 46, 48, 51, 73 e dispositivo)
In forza delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come da ultimo modificato dal regolamento n. 592/2008, e in particolare dei suoi articoli 12, paragrafo 2, e 46 bis, un ente competente di uno Stato membro può legittimamente sopprimere in modo retroattivo il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennità pensionistiche che si asserisce siano state indebitamente versate per il fatto che quest’ultimo percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza. Tuttavia, l’importo di detta pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro può subire una riduzione nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo nazionale.
Infatti, da una parte, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo non può, in linea di principio, attribuire né mantenere il diritto di beneficiare di diverse prestazioni della stessa natura che si riferiscono ad uno stesso periodo contributivo. D’altra parte, come risulta dall’articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento, le clausole di riduzione previste dalla legislazione di uno Stato membro, se non è diversamente disposto in tale regolamento, sono opponibili ai beneficiari di una prestazione a carico di detto Stato membro qualora gli stessi abbiano diritto ad altre prestazioni di previdenza sociale, e ciò anche nel caso in cui tali prestazioni siano acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro. Di conseguenza, il regolamento n. 1408/71 non osta all’applicazione di una disciplina nazionale che comporta la riduzione dell’importo della pensione alla quale l’assicurato ha diritto per il fatto di beneficiare di una prestazione di vecchiaia in un altro Stato membro, fatta salva, tuttavia, l’osservanza dei limiti imposti dal regolamento di cui trattasi.
(v. punti 57, 59, 60, 73 e dispositivo)
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una decisione che disponga la riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo, purché tale decisione non determini, in capo al beneficiario di tali prestazioni, una situazione sfavorevole rispetto a quella cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e purché, nel caso in cui l’esistenza di tale svantaggio fosse accertata, essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 73 e dispositivo)
Causa C-589/10
Janina Wencel
contro
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Białymstoku)
«Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 10 — Prestazioni di vecchiaia — Residenza abituale in due Stati membri distinti — Beneficio di una pensione per i superstiti in uno di tali Stati e di una pensione di vecchiaia nell’altro — Soppressione di una di tali prestazioni — Recupero delle presunte indebite prestazioni»
Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 maggio 2013
Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Regolamento n. 1408/71 — Ambito di applicazione ratione temporis
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71)
Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Regolamento n. 1408/71 — Ambito di applicazione ratione materiae
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71)
Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Persona che ha contemporaneamente due luoghi di residenza abituale sul territorio di due Stati membri distinti — Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 10)
Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Prestazioni — Norme nazionali anticumulo — Beneficio di una pensione per i superstiti in uno Stato membro e di una pensione di vecchiaia in un altro — Soppressione retroattiva del diritto alla pensione di vecchiaia e domanda di rimborso delle pensioni che si asseriscono indebitamente versate — Inammissibilità — Riduzione dell’importo della pensione di anzianità nel limite dell’importo delle prestazioni percepite nell’altro Stato membro — Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 12, n. 2, e 46 bis)
Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Prestazioni — Norme nazionali anticumulo — Riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia nel limite dell’importo delle prestazioni percepite nell’altro Stato membro — Ammissibilità — Presupposti — Verifica spettante al giudice del rinvio
(Art. 45 TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 30-34)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35-40)
L’articolo 10 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come da ultimo modificato dal regolamento n. 592/2008, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, una persona non può disporre, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti.
Dal momento che l’articolo 10 non consente tuttavia di rispondere alla questione se l’esistenza di due residenze abituali in due Stati membri distinti sia ammessa a norma di tale regolamento, quest’ultimo attua un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di previdenza e assistenza sociale e fissa, al suo titolo II, talune norme relative alla determinazione della normativa applicabile. Siffatte disposizioni non soltanto hanno l’obiettivo di impedire che gli interessati, in assenza di una normativa ad essi applicabile, restino senza tutela in materia di previdenza e assistenza sociale, ma sono anche dirette a che gli interessati siano assoggettati al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo che siano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne.
Orbene, dal momento che il sistema instaurato dal regolamento n. 1408/71 prevede quindi la residenza quale criterio di collegamento per la determinazione della normativa applicabile, non si può ammettere, salvo privare di ogni effetto utile le succitate disposizioni, che ai fini di detto regolamento una persona disponga, contemporaneamente, di più residenze in vari Stati membri.
(v. punti 45, 46, 48, 51, 73 e dispositivo)
In forza delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come da ultimo modificato dal regolamento n. 592/2008, e in particolare dei suoi articoli 12, paragrafo 2, e 46 bis, un ente competente di uno Stato membro può legittimamente sopprimere in modo retroattivo il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennità pensionistiche che si asserisce siano state indebitamente versate per il fatto che quest’ultimo percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza. Tuttavia, l’importo di detta pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro può subire una riduzione nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo nazionale.
Infatti, da una parte, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo non può, in linea di principio, attribuire né mantenere il diritto di beneficiare di diverse prestazioni della stessa natura che si riferiscono ad uno stesso periodo contributivo. D’altra parte, come risulta dall’articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento, le clausole di riduzione previste dalla legislazione di uno Stato membro, se non è diversamente disposto in tale regolamento, sono opponibili ai beneficiari di una prestazione a carico di detto Stato membro qualora gli stessi abbiano diritto ad altre prestazioni di previdenza sociale, e ciò anche nel caso in cui tali prestazioni siano acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro. Di conseguenza, il regolamento n. 1408/71 non osta all’applicazione di una disciplina nazionale che comporta la riduzione dell’importo della pensione alla quale l’assicurato ha diritto per il fatto di beneficiare di una prestazione di vecchiaia in un altro Stato membro, fatta salva, tuttavia, l’osservanza dei limiti imposti dal regolamento di cui trattasi.
(v. punti 57, 59, 60, 73 e dispositivo)
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una decisione che disponga la riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo, purché tale decisione non determini, in capo al beneficiario di tali prestazioni, una situazione sfavorevole rispetto a quella cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e purché, nel caso in cui l’esistenza di tale svantaggio fosse accertata, essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 73 e dispositivo)