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Document 62010CJ0586

    Massime della sentenza

    Causa C-586/10

    Bianca Kücük

    contro

    Land Nordrhein-Westfalen

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht)

    «Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro successivi a tempo determinato — Ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo di contratti siffatti — Normativa nazionale che giustifica il ricorso a contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea — Necessità permanente o ricorrente di personale sostitutivo — Considerazione di tutte le circostanze sottese al rinnovo di contratti successivi a tempo determinato»

    Massime della sentenza

    Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Provvedimenti volti a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti – Applicazione ai contratti di lavoro successivi a tempo determinato nel settore pubblico – Giustificazione

    [Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5, punto 1, a)]

    La clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che compare in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che l’esigenza temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale che consente di concludere un contratto di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore sostituisca un altro lavoratore può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva ai sensi di detta clausola. Il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente, se non addirittura permanente, e che si possa provvedere a tali sostituzioni anche attraverso l’assunzione di dipendenti in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato non comporta l’assenza di una ragione obiettiva in base alla clausola 5, punto 1, lettera a), di detto accordo quadro, né l’esistenza di un abuso ai sensi di tale clausola. Tuttavia, nella valutazione della questione se il rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia giustificato da una ragione obiettiva siffatta, le autorità degli Stati membri, nell’ambito delle loro rispettive competenze, devono prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, compresi il numero e la durata complessiva dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.

    (v. punto 56 e dispositivo)

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    Causa C-586/10

    Bianca Kücük

    contro

    Land Nordrhein-Westfalen

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht)

    «Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro successivi a tempo determinato — Ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo di contratti siffatti — Normativa nazionale che giustifica il ricorso a contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea — Necessità permanente o ricorrente di personale sostitutivo — Considerazione di tutte le circostanze sottese al rinnovo di contratti successivi a tempo determinato»

    Massime della sentenza

    Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Provvedimenti volti a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti — Applicazione ai contratti di lavoro successivi a tempo determinato nel settore pubblico — Giustificazione

    [Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5, punto 1, a)]

    La clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che compare in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che l’esigenza temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale che consente di concludere un contratto di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore sostituisca un altro lavoratore può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva ai sensi di detta clausola. Il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente, se non addirittura permanente, e che si possa provvedere a tali sostituzioni anche attraverso l’assunzione di dipendenti in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato non comporta l’assenza di una ragione obiettiva in base alla clausola 5, punto 1, lettera a), di detto accordo quadro, né l’esistenza di un abuso ai sensi di tale clausola. Tuttavia, nella valutazione della questione se il rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia giustificato da una ragione obiettiva siffatta, le autorità degli Stati membri, nell’ambito delle loro rispettive competenze, devono prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, compresi il numero e la durata complessiva dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.

    (v. punto 56 e dispositivo)

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