Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0508

Massime della sentenza

Causa C-508/10

Commissione europea

contro

Regno dei Paesi Bassi

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/109/CE — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo — Domanda di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo che ha già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in un primo Stato membro o da un suo familiare — Importo dei contributi richiesti dalle autorità competenti — Natura sproporzionata — Ostacolo all’esercizio del diritto di soggiorno»

Massime della sentenza

  1. Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Oggetto – Atto introduttivo del giudizio – Esposizione delle censure e dei motivi

    [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)]

  2. Controlli alle frontiere, asilo, immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Domanda di riconoscimento di tale status e di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro presentata da un cittadino siffatto, avente già tale status in un primo Stato membro, o da un suo familiare

    (Direttiva del Consiglio 2003/109)

  1.  Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, dall’altro, di far valere utilmente i propri motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. L’oggetto di un ricorso proposto in applicazione dell’articolo 258 TFUE è, di conseguenza, circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tale disposizione.

    In forza degli articoli 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura di quest’ultima, la Commissione è tenuta ad indicare, in ogni ricorso depositato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, le esatte censure sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali censure si fondano. Tuttavia, quando la Commissione sostiene che una disciplina nazionale è contraria al sistema, all’economia o allo spirito di una direttiva, senza che la violazione del diritto dell’Unione che ne deriva possa essere collegata a disposizioni specifiche di tale direttiva, il suo ricorso non può, soltanto per questo motivo, essere dichiarato irricevibile.

    (v. punti 33-35, 39)

  2.  Viola gli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, uno Stato membro che applichi ai cittadini di paesi terzi che presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato e a quelli che, avendo acquisito tale status in uno Stato membro diverso, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in tale Stato membro, nonché ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109.

    Infatti, se certo uno Stato membro è legittimato a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della suddetta direttiva alla riscossione di contributi, il loro importo però non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito da tale direttiva, giacché in caso contrario verrebbe arrecato pregiudizio sia all’obiettivo da questa perseguito sia al suo spirito ed essa verrebbe privata del suo effetto utile.

    Inoltre, il potere discrezionale di cui dispone uno Stato membro per determinare l’importo dei contributi esigibili dai cittadini di paesi terzi per il rilascio di permessi di soggiorno ai sensi dei capi II e III della direttiva 2003/109 non è illimitato e non consente quindi di stabilire il pagamento di contributi che siano eccessivi in considerazione della notevole incidenza finanziaria che avrebbero su tali cittadini.

    (v. punti 69-70, 73-74, 79, dispositivo)

Top

Causa C-508/10

Commissione europea

contro

Regno dei Paesi Bassi

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/109/CE — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo — Domanda di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo che ha già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in un primo Stato membro o da un suo familiare — Importo dei contributi richiesti dalle autorità competenti — Natura sproporzionata — Ostacolo all’esercizio del diritto di soggiorno»

Massime della sentenza

  1. Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Oggetto — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi

    [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)]

  2. Controlli alle frontiere, asilo, immigrazione — Politica di immigrazione — Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo — Direttiva 2003/109 — Domanda di riconoscimento di tale status e di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro presentata da un cittadino siffatto, avente già tale status in un primo Stato membro, o da un suo familiare

    (Direttiva del Consiglio 2003/109)

  1.  Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, dall’altro, di far valere utilmente i propri motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. L’oggetto di un ricorso proposto in applicazione dell’articolo 258 TFUE è, di conseguenza, circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tale disposizione.

    In forza degli articoli 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura di quest’ultima, la Commissione è tenuta ad indicare, in ogni ricorso depositato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, le esatte censure sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali censure si fondano. Tuttavia, quando la Commissione sostiene che una disciplina nazionale è contraria al sistema, all’economia o allo spirito di una direttiva, senza che la violazione del diritto dell’Unione che ne deriva possa essere collegata a disposizioni specifiche di tale direttiva, il suo ricorso non può, soltanto per questo motivo, essere dichiarato irricevibile.

    (v. punti 33-35, 39)

  2.  Viola gli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, uno Stato membro che applichi ai cittadini di paesi terzi che presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato e a quelli che, avendo acquisito tale status in uno Stato membro diverso, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in tale Stato membro, nonché ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109.

    Infatti, se certo uno Stato membro è legittimato a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della suddetta direttiva alla riscossione di contributi, il loro importo però non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito da tale direttiva, giacché in caso contrario verrebbe arrecato pregiudizio sia all’obiettivo da questa perseguito sia al suo spirito ed essa verrebbe privata del suo effetto utile.

    Inoltre, il potere discrezionale di cui dispone uno Stato membro per determinare l’importo dei contributi esigibili dai cittadini di paesi terzi per il rilascio di permessi di soggiorno ai sensi dei capi II e III della direttiva 2003/109 non è illimitato e non consente quindi di stabilire il pagamento di contributi che siano eccessivi in considerazione della notevole incidenza finanziaria che avrebbero su tali cittadini.

    (v. punti 69-70, 73-74, 79, dispositivo)

Top