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Document 62010CJ0492
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Aumento del patrimonio sociale
[Direttiva del Consiglio 69/335, art. 4, n. 2, lett. b)]
L’art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303, deve essere interpretato nel senso che l’accollo delle perdite di una società, effettuato da un socio in esecuzione di un impegno assunto da quest’ultimo prima che si registrassero tali perdite e diretto esclusivamente a garantirne il ripianamento, non aumenta il patrimonio sociale di tale società.
Infatti, se l’accollo da parte di un socio delle perdite registrate da una società, in linea di principio, deve essere considerato una prestazione che aumenta il patrimonio sociale di tale società, così non è nelle circostanze summenzionate. Tale deroga trova una giustificazione nel fatto che, in forza dell’obbligo assunto ex ante dal proprio socio, la società a favore della quale è stato assunto un tale impegno, indipendentemente dall’esito della sua attività economica, non potrà registrare alcuna perdita, dal momento che le perdite saranno automaticamente trasferite al proprio socio. Di conseguenza, nel particolare caso in cui un siffatto impegno sia stato assunto prima dell’accertamento delle perdite della società, è assodato che i risultati dell’attività economica della società non modificheranno il suo potenziale economico.
(v. punti 21-24, 26 e dispositivo)