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Document 62010CJ0484

Massime della sentenza

Causa C-484/10

Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor)

e

Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)

contro

Administración del Estado e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)

«Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente — Direttiva 89/106/CEE — Prodotti da costruzione — Norme non armonizzate — Certificazioni di qualità — Requisiti relativi agli organismi di certificazione»

Massime della sentenza

Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Normativa nazionale che permette, nel settore edile, l’utilizzo solamente dell’acciaio per armatura conforme ad una serie di specificazioni tecniche — Inammissibilità — Giustificazione — Tutela della salute delle persone

(Artt. 34 TFUE e 36 TFUE; direttiva del Consiglio 89/106)

Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci i requisiti prescritti da una normativa nazionale che permette, nel settore edile, l’utilizzo solamente dell’acciaio per armatura conforme ad una serie di specificazioni tecniche, e cioè che la conformità dell’acciaio per armatura alle specificazioni tecniche sia accertata mediante prove e controlli effettuati al momento dell’accettazione di ciascun lotto di prodotto, oppure che l’acciaio per armatura disponga di una certificazione di qualità riconosciuta ufficialmente, vale a dire che risulti che il produttore si è conformato sin dalla fabbricazione agli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale. Un simile ostacolo può essere giustificato dall’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, purché i requisiti prescritti non siano superiori agli standard minimi richiesti per l’uso dell’acciaio per calcestruzzo armato nello Stato membro interessato. In tal caso, spetta al giudice del rinvio accertare, nell’ipotesi in cui l’ente che rilascia la certificazione di qualità che deve essere oggetto di un riconoscimento ufficiale in tale Stato membro abbia la qualità di organismo riconosciuto ai sensi della direttiva 89/106, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68, quali di tali requisiti eccedano quanto necessario a realizzare l’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone.

(v. punti 23-24, 71 e dispositivo)

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Causa C-484/10

Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor)

e

Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)

contro

Administración del Estado e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)

«Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente — Direttiva 89/106/CEE — Prodotti da costruzione — Norme non armonizzate — Certificazioni di qualità — Requisiti relativi agli organismi di certificazione»

Massime della sentenza

Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Normativa nazionale che permette, nel settore edile, l’utilizzo solamente dell’acciaio per armatura conforme ad una serie di specificazioni tecniche – Inammissibilità – Giustificazione – Tutela della salute delle persone

(Artt. 34 TFUE e 36 TFUE; direttiva del Consiglio 89/106)

Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci i requisiti prescritti da una normativa nazionale che permette, nel settore edile, l’utilizzo solamente dell’acciaio per armatura conforme ad una serie di specificazioni tecniche, e cioè che la conformità dell’acciaio per armatura alle specificazioni tecniche sia accertata mediante prove e controlli effettuati al momento dell’accettazione di ciascun lotto di prodotto, oppure che l’acciaio per armatura disponga di una certificazione di qualità riconosciuta ufficialmente, vale a dire che risulti che il produttore si è conformato sin dalla fabbricazione agli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale. Un simile ostacolo può essere giustificato dall’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, purché i requisiti prescritti non siano superiori agli standard minimi richiesti per l’uso dell’acciaio per calcestruzzo armato nello Stato membro interessato. In tal caso, spetta al giudice del rinvio accertare, nell’ipotesi in cui l’ente che rilascia la certificazione di qualità che deve essere oggetto di un riconoscimento ufficiale in tale Stato membro abbia la qualità di organismo riconosciuto ai sensi della direttiva 89/106, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68, quali di tali requisiti eccedano quanto necessario a realizzare l’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone.

(v. punti 23-24, 71 e dispositivo)

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