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Document 62010CJ0467

Massime della sentenza

Causa C-467/10

Procedimento penale

a carico di

Baris Akyüz

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Landgericht Gießen)

«Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Diniego, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento, a una persona priva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida secondo la normativa dello Stato medesimo, della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro»

Massime della sentenza

  1. Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttive 91/439 e 2006/126 — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rifiuto, da parte di uno Stato membro ospitante, di riconoscere la patente rilasciata da un altro Stato membro — Rifiuto fondato sul mancato rilascio di una prima patente da parte dello stesso Stato membro ospitante a causa dell’assenza dei requisiti di idoneità psico-fisica necessari per la guida di un veicolo — Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/126, artt. 2, § 1, e 11, § 4; direttiva del Consiglio 91/439, artt. 1, § 2, e 8, §§ 2 e 4)

  2. Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttive 91/439 e 2006/126 — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rifiuto, da parte di uno Stato membro ospitante, di riconoscere la patente rilasciata da un altro Stato membro — Rifiuto fondato sulla mancanza di residenza normale del titolare nel territorio di questo altro Stato al momento del rilascio della patente

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/126, artt. 2, § 1, 7, § 1, e), e 11, § 4; direttiva del Consiglio 91/439, artt. 1, § 2, 7, § 1, b), e 8, §§ 2 e 4]

  1.  Il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126, concernente la patente di guida, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consente a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di tale patente non sia stato oggetto, da parte di tale Stato membro ospitante, di alcun provvedimento ai sensi dei suddetti articoli 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 o 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, ma gli sia stato negato, in quest’ultimo Stato, il rilascio di una prima patente di guida per il fatto che, secondo la normativa di tale Stato, non era in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per poter guidare un veicolo a motore nel rispetto dei criteri di sicurezza.

    L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 costituisce infatti una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretato restrittivamente. Le eccezioni all’obbligo di riconoscimento senza formalità delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri, eccezioni che realizzano un bilanciamento di tale principio con quello della sicurezza stradale, non possono essere intese in senso ampio, salvo svuotare di qualsiasi significato il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri a norma della direttiva 91/439.

    (v. punti 45-46, 59, dispositivo 1)

  2.  Il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126, concernente la patente di guida, dev’essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consente a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, della patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, nel caso in cui risulti provato, in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il titolare della patente di guida non era in possesso del requisito di residenza normale previsto agli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439 e 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/126 al momento del rilascio di detta patente. A tale riguardo, il fatto che le informazioni di cui trattasi siano trasmesse dallo Stato membro del rilascio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante non direttamente, bensì solo indirettamente sotto forma di una comunicazione effettuata da terzi, non è, di per sé, tale da escludere che dette informazioni possano essere considerate provenienti dallo Stato membro del rilascio, purché esse provengano da un’autorità di quest’ultimo Stato membro.

    Spetta al giudice nazionale verificare se le informazioni così ottenute possano essere qualificate come informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio nonché, se del caso, vagliare dette informazioni e valutare, tenendo conto di tutte le circostanze della controversia sottoposta al suo esame, se esse costituiscano informazioni incontestabili attestanti che il titolare della patente di guida non aveva la residenza normale nel territorio di quest’ultimo Stato al momento del rilascio della propria patente di guida. Nell’ambito di tale valutazione il giudice nazionale può, in particolare, prendere in considerazione la circostanza eventuale che talune informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio indichino che il titolare della patente di guida è stato presente nel territorio di tale Stato solo per un periodo molto breve e vi ha stabilito una residenza puramente fittizia, al solo scopo di eludere l’applicazione di requisiti più restrittivi previsti per il rilascio di una patente di guida nello Stato membro dove realmente risiede. Tuttavia, essendo intrinseco all’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri conferito ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e riconosciuto dalle direttive 91/439 e 2006/126, il fatto che il titolare di una patente di guida abbia stabilito la propria residenza in un dato Stato membro allo scopo di usufruire di una legislazione meno severa per quanto riguarda i requisiti per il rilascio di una patente di guida non consente, di per sé, di provare il mancato rispetto del requisito di residenza normale quale previsto, rispettivamente, agli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, lettera e), di tali direttive, che giustifichi il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la patente di guida rilasciata in un altro Stato membro.

    (v. punti 75-77, dispositivo 2)

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Causa C-467/10

Procedimento penale

a carico di

Baris Akyüz

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Landgericht Gießen)

«Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Diniego, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento, a una persona priva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida secondo la normativa dello Stato medesimo, della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro»

Massime della sentenza

  1. Trasporti – Trasporti su strada – Patente di guida – Direttive 91/439 e 2006/126 – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto, da parte di uno Stato membro ospitante, di riconoscere la patente rilasciata da un altro Stato membro – Rifiuto fondato sul mancato rilascio di una prima patente da parte dello stesso Stato membro ospitante a causa dell’assenza dei requisiti di idoneità psico-fisica necessari per la guida di un veicolo – Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/126, artt. 2, § 1, e 11, § 4; direttiva del Consiglio 91/439, artt. 1, § 2, e 8, §§ 2 e 4)

  2. Trasporti – Trasporti su strada – Patente di guida – Direttive 91/439 e 2006/126 – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto, da parte di uno Stato membro ospitante, di riconoscere la patente rilasciata da un altro Stato membro – Rifiuto fondato sulla mancanza di residenza normale del titolare nel territorio di questo altro Stato al momento del rilascio della patente

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/126, artt. 2, § 1, 7, § 1, e), e 11, § 4; direttiva del Consiglio 91/439, artt. 1, § 2, 7, § 1, b), e 8, §§ 2 e 4]

  1.  Il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126, concernente la patente di guida, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consente a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di tale patente non sia stato oggetto, da parte di tale Stato membro ospitante, di alcun provvedimento ai sensi dei suddetti articoli 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 o 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, ma gli sia stato negato, in quest’ultimo Stato, il rilascio di una prima patente di guida per il fatto che, secondo la normativa di tale Stato, non era in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per poter guidare un veicolo a motore nel rispetto dei criteri di sicurezza.

    L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 costituisce infatti una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretato restrittivamente. Le eccezioni all’obbligo di riconoscimento senza formalità delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri, eccezioni che realizzano un bilanciamento di tale principio con quello della sicurezza stradale, non possono essere intese in senso ampio, salvo svuotare di qualsiasi significato il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri a norma della direttiva 91/439.

    (v. punti 45-46, 59, dispositivo 1)

  2.  Il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126, concernente la patente di guida, dev’essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consente a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, della patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, nel caso in cui risulti provato, in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il titolare della patente di guida non era in possesso del requisito di residenza normale previsto agli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439 e 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/126 al momento del rilascio di detta patente. A tale riguardo, il fatto che le informazioni di cui trattasi siano trasmesse dallo Stato membro del rilascio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante non direttamente, bensì solo indirettamente sotto forma di una comunicazione effettuata da terzi, non è, di per sé, tale da escludere che dette informazioni possano essere considerate provenienti dallo Stato membro del rilascio, purché esse provengano da un’autorità di quest’ultimo Stato membro.

    Spetta al giudice nazionale verificare se le informazioni così ottenute possano essere qualificate come informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio nonché, se del caso, vagliare dette informazioni e valutare, tenendo conto di tutte le circostanze della controversia sottoposta al suo esame, se esse costituiscano informazioni incontestabili attestanti che il titolare della patente di guida non aveva la residenza normale nel territorio di quest’ultimo Stato al momento del rilascio della propria patente di guida. Nell’ambito di tale valutazione il giudice nazionale può, in particolare, prendere in considerazione la circostanza eventuale che talune informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio indichino che il titolare della patente di guida è stato presente nel territorio di tale Stato solo per un periodo molto breve e vi ha stabilito una residenza puramente fittizia, al solo scopo di eludere l’applicazione di requisiti più restrittivi previsti per il rilascio di una patente di guida nello Stato membro dove realmente risiede. Tuttavia, essendo intrinseco all’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri conferito ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e riconosciuto dalle direttive 91/439 e 2006/126, il fatto che il titolare di una patente di guida abbia stabilito la propria residenza in un dato Stato membro allo scopo di usufruire di una legislazione meno severa per quanto riguarda i requisiti per il rilascio di una patente di guida non consente, di per sé, di provare il mancato rispetto del requisito di residenza normale quale previsto, rispettivamente, agli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, lettera e), di tali direttive, che giustifichi il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la patente di guida rilasciata in un altro Stato membro.

    (v. punti 75-77, dispositivo 2)

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