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Document 62010CJ0465

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Soppressione di un contributo finanziario a causa di irregolarità — Obbligo di recupero — Fondamento giuridico

    (Regolamenti del Consiglio n. 2052/88, art. 7, n. 1, e n. 4253/88, art. 23, n. 1, terzo trattino; direttiva del Consiglio 92/50)

    2. Risorse proprie dell’Unione europea — Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione — Irregolarità — Nozione

    (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 1; direttiva del Consiglio 92/50)

    3. Risorse proprie dell’Unione europea — Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione — Irregolarità permanente — Termine di prescrizione — Atto interruttivo

    (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 3, n. 1, secondo e terzo comma; direttiva del Consiglio 92/50)

    4. Risorse proprie dell’Unione europea — Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione — Perseguimento delle irregolarità — Termine di prescrizione

    (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 3, n. 3)

    Massima

    1. L’art. 23, n. 1, terzo trattino, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e fra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come modificato dal regolamento n. 2082/93, letto in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, come modificato dal regolamento n. 2081/93, costituisce un fondamento giuridico che consente alle autorità nazionali, senza che vi sia necessità di una norma di delega di diritto nazionale, di recuperare presso il beneficiario l’intera sovvenzione concessa dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il motivo che questo beneficiario, in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva 93/36, non ha rispettato le prescrizioni di tale direttiva in ordine all’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi che aveva ad oggetto la realizzazione dell’operazione per la quale era stata concessa a detto beneficiario tale sovvenzione.

    (v. punto 41, dispositivo 1)

    2. La violazione, da parte di un’amministrazione aggiudicatrice che beneficia di una sovvenzione concessa dal Fondo europeo di sviluppo regionale, delle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva 93/36, in sede di conferimento dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata costituisce un’irregolarità ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, anche se l’autorità nazionale competente, nel momento in cui tale sovvenzione è stata concessa, non poteva ignorare che il beneficiario aveva già deciso a quale prestatore affidare la realizzazione dell’azione sovvenzionata.

    (v. punto 49, dispositivo 2)

    3. Qualora, nella sua qualità di amministrazione aggiudicatrice, il beneficiario di una sovvenzione concessa dal Fondo europeo di sviluppo regionale non abbia rispettato le norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva 93/36, in sede di conferimento dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata:

    – l’irregolarità deve essere considerata un’irregolarità permanente ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e, di conseguenza, il termine di prescrizione di quattro anni previsto da tale disposizione ai fini del recupero della sovvenzione indebitamente versata a detto beneficiario comincia a decorrere dal giorno in cui termina l’esecuzione del contratto di appalto pubblico illegittimamente stipulato;

    – la trasmissione al beneficiario della sovvenzione di una relazione di controllo con cui viene constatata l’inosservanza delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e con cui viene raccomandato all’autorità nazionale di esigere, pertanto, il rimborso delle somme versate costituisce un atto sufficientemente preciso avente natura istruttoria o volto a perseguire l’«irregolarità» a norma dell’art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95.

    (v. punto 62, dispositivo 3)

    4. Il principio di proporzionalità osta, nell’esercizio da parte degli Stati membri della facoltà loro conferita dall’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, all’applicazione di un termine di prescrizione trentennale al recupero di un vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio dell’Unione.

    Infatti, alla luce dell’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, per il quale il legislatore dell’Unione ha ritenuto che una durata di prescrizione di quattro anni, o addirittura di tre anni, fosse già di per sé sufficiente per consentire alle autorità nazionali di perseguire un’irregolarità che pregiudica detti interessi finanziari e può comportare l’adozione di un provvedimento come il recupero di un vantaggio indebitamente percepito, risulta che concedere a dette autorità un termine di trent’anni va oltre quanto necessario ad un’amministrazione diligente.

    (v. punti 65-66, dispositivo 4)

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