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Document 62010CJ0463

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti destinati a produrre effetti giuridici — Nozione — Presupposti

    (Art. 263 TFUE)

    2. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione recante l’ingiunzione ad uno Stato membro di fornire informazioni nell’ambito di un procedimento di aiuto di Stato, adottata ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 — Inclusione

    (Artt. 263, primo comma, TFUE e 288, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 10, nn. 2 e 3)

    3. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti preparatori — Esclusione — Decisione della Commissione recante l’ingiunzione ad uno Stato membro di fornire informazioni, adottata ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 — Atto che produce effetti giuridici autonomi — Inclusione

    (Artt. 258 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 10, n. 3)

    4. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione recante l’ingiunzione ad uno Stato membro di fornire informazioni relative ad un’impresa pubblica, adottata ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 — Ricorso proposto da tale impresa — Ammissibilità

    (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 10, n. 3)

    Massima

    1. Nell’ambito di ricorsi di annullamento proposti da Stati membri o istituzioni sono considerati atti impugnabili, ai sensi dell’art. 263 TFUE, tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti. Uno Stato membro può inoltre proporre un ricorso di annullamento di un atto che produce siffatti effetti giuridici vincolanti senza dover dimostrare un interesse ad agire.

    Qualora il ricorso di annullamento avverso un atto adottato da un’istituzione sia proposto da una persona fisica o giuridica, tale ricorso è esperibile solo se gli effetti giuridici vincolanti di tale atto siano idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Qualora un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente non privilegiato avverso un atto di cui esso non è destinatario, quest’ultimo requisito relativo all’incidenza sugli interessi del ricorrente si sovrappone alle condizioni di cui all’art. 263, quarto comma, TFUE.

    (v. punti 36-38)

    2. Una decisione della Commissione ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, che ingiunge ad uno Stato membro di fornirle informazioni relative ad un presunto aiuto illegittimo, è intesa alla produzione di effetti giuridici vincolanti e costituisce pertanto un atto impugnabile ai sensi dell’art. 263 TFUE. Una siffatta ingiunzione si inserisce infatti nella seconda fase del procedimento istituito dall’art. 10 di tale regolamento al fine di consentire alla Commissione di ottenere dallo Stato membro interessato le necessarie informazioni relative ad un siffatto aiuto, fase che si concretizza nell’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 288 TFUE da parte della Commissione. Prevedendo che un’ingiunzione di fornire informazioni sia adottata sotto forma di decisione, il legislatore dell’Unione ha voluto attribuire a un atto di tal genere un carattere vincolante.

    (v. punti 41, 43-45)

    3. Provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale non costituiscono, in linea di principio, atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento. Un ricorso di annullamento diretto contro atti che esprimono un punto di vista provvisorio della Commissione potrebbe infatti costringere il giudice dell’Unione a valutare questioni sulle quali l’istituzione interessata non ha ancora avuto modo di pronunciarsi e anticipare, di conseguenza, l’esame del merito, confondendo in tal modo le varie fasi dei procedimenti amministrativo e giudiziario. Ammettere un siffatto ricorso sarebbe pertanto incompatibile con i sistemi di ripartizione delle competenze tra la Commissione ed il giudice dell’Unione e dei mezzi di ricorso, contemplati dal Trattato, oltre che con le esigenze della buona amministrazione della giustizia e del regolare svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.

    Parimenti, un atto intermedio non è impugnabile se si stabilisce che l’illegittimità che gli viene attribuita potrà essere fatta valere nel ricorso diretto contro la decisione finale, di cui esso costituisce un atto di elaborazione. In simili circostanze, il ricorso proposto avverso la decisione che conclude il procedimento assicurerà una tutela giurisdizionale sufficiente. Se non ricorre quest’ultima condizione, si riterrà che l’atto intermedio produca effetti giuridici autonomi e debba pertanto poter essere oggetto di un ricorso di annullamento.

    È quanto avviene nel caso di un’ingiunzione, inviata dalla Commissione ad uno Stato membro, di fornire informazioni relative alle entrate e ai costi di un’impresa pubblica nell’ambito di una procedura di accertamento di un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE. Un ricorso proposto avverso la decisione che conclude il procedimento relativo ad un siffatto aiuto di Stato non è infatti tale da assicurare ai ricorrenti una tutela giurisdizionale sufficiente, dato che, da un lato, l’illegittimità che inficerebbe l’atto intermedio, vale a dire la natura sproporzionata dell’ingiunzione, in quanto essa riguarderebbe informazioni non pertinenti, non potrebbe inficiare la legittimità della decisione finale della Commissione, poiché tale decisione non sarà basata sulle informazioni ottenute in risposta a detta ingiunzione, e dato che, dall’altro, il rifiuto da parte dello Stato membro interessato di ottemperare ad una siffatta ingiunzione costituisce un inadempimento di un obbligo ad esso incombente in forza dei Trattati ai sensi dell’art. 258 TFUE, nell’ambito del quale la mancata esecuzione di un’ingiunzione siffatta non si può giustificare sulla base della sua presunta illegittimità. Di conseguenza, è nell’ambito di un distinto procedimento, vale a dire quello del ricorso di annullamento previsto dall’art. 263 TFUE, che va effettuata ogni contestazione della legittimità di una siffatta ingiunzione.

    (v. punti 50-60)

    4. Conformemente all’art. 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone solo se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente. A tale riguardo, un’ingiunzione della Commissione ad uno Stato membro di fornire informazioni relative alle entrate e ai costi di un’impresa pubblica nell’ambito di una procedura di accertamento di un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, riguarda direttamente tale impresa, poiché, in primo luogo, in quanto beneficiaria del provvedimento sul quale vertono le informazioni oggetto di tale ingiunzione e in quanto detentrice di tali informazioni, essa sarà costretta a dar seguito all’ingiunzione di fornire informazioni e, in secondo luogo, il contenuto finale ed esaustivo delle informazioni richieste risulta dall’atto controverso stesso, senza lasciare allo Stato membro interessato alcun potere discrezionale. Una siffatta ingiunzione riguarda inoltre individualmente un’impresa di tal genere, dal momento che le informazioni che vi sono contemplate riguardano unicamente tale impresa, nell’ambito di un procedimento di esame di un presunto aiuto di Stato di cui la medesima avrebbe beneficiato.

    (v. punti 65, 68-70, 74)

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