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Document 62010CJ0436
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-436/10
État belge
contro
BLM SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons)
«Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto a detrazione — Bene di investimento appartenente ad un soggetto passivo persona giuridica e messo a disposizione del suo personale per fini privati di quest’ultimo»
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Affitto e locazione di beni immobili
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a), e 13, parte B, b)]
Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quale modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, pur non essendo soddisfatte le caratteristiche di un affitto o di una locazione di un bene immobile a norma di detto articolo 13, parte B, lettera b), tratta come una prestazione di servizi esente dall’imposta sul valore aggiunto in forza di quest’ultima disposizione l’uso, per fini privati del personale di un soggetto passivo persona giuridica, di una parte di un edificio costruito o posseduto in virtù di un diritto reale immobiliare dal predetto soggetto passivo, qualora tale bene abbia conferito il diritto alla detrazione dell’imposta a monte.
Spetta al giudice del rinvio valutare se, in una determinata situazione, si possa considerare che sussiste una locazione di un bene immobile ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera b).
(v. punti 31-32 e dispositivo)
Causa C-436/10
État belge
contro
BLM SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons)
«Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto a detrazione — Bene di investimento appartenente ad un soggetto passivo persona giuridica e messo a disposizione del suo personale per fini privati di quest’ultimo»
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Affitto e locazione di beni immobili
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a), e 13, parte B, b)]
Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quale modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, pur non essendo soddisfatte le caratteristiche di un affitto o di una locazione di un bene immobile a norma di detto articolo 13, parte B, lettera b), tratta come una prestazione di servizi esente dall’imposta sul valore aggiunto in forza di quest’ultima disposizione l’uso, per fini privati del personale di un soggetto passivo persona giuridica, di una parte di un edificio costruito o posseduto in virtù di un diritto reale immobiliare dal predetto soggetto passivo, qualora tale bene abbia conferito il diritto alla detrazione dell’imposta a monte.
Spetta al giudice del rinvio valutare se, in una determinata situazione, si possa considerare che sussiste una locazione di un bene immobile ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera b).
(v. punti 31-32 e dispositivo)