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Document 62010CJ0412

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali — Regolamento n. 864/2007 — Ambito di applicazione ratione temporis — Distinzione operata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione — Portata

    (Art. 297 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 864/2007, artt. 31 e 32)

    Massima

    Gli artt. 31 e 32 del regolamento n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), letti in combinato disposto con l’art. 297 TFUE, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto ad applicare tale regolamento unicamente ai fatti generativi di un danno verificatisi a partire dall’11 gennaio 2009, e che la data di instaurazione del procedimento di risarcimento o la data di determinazione della legge applicabile da parte del giudice adito non hanno alcuna incidenza ai fini della definizione dell’ambito di applicazione nel tempo di detto regolamento.

    Infatti, il regolamento n. 864/2007 contiene, da un lato, un articolo 31, intitolato «Applicazione nel tempo», a norma del quale detto regolamento si applica ai fatti generativi di un danno che si siano verificati dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso, e, dall’altro, un articolo 32, intitolato «Data di applicazione», a tenore del quale il regolamento è in linea di principio applicabile a partire dall’11 gennaio 2009. Orbene, in assenza di una disposizione specifica che stabilisca una data per l’entrata in vigore del regolamento, tale data deve essere determinata secondo la regola generale enunciata nell’art. 297, n. 1, terzo comma, TFUE. Poiché il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 luglio 2007, esso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia il 20 agosto 2007.

    Date tali premesse, l’art. 31 del regolamento non può essere interpretato senza prendere in considerazione la data di applicazione stabilita dall’art. 32 del medesimo regolamento, ossia l’11 gennaio 2009. Un’interpretazione siffatta è la sola che consenta di assicurare, ai sensi dei ‘considerando’ sesto, tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo del regolamento, la piena realizzazione delle finalità di quest’ultimo, ossia garantire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza del diritto quanto alla legge applicabile e l’applicazione uniforme di detto regolamento in tutti gli Stati membri. Per contro, tali obiettivi rischierebbero di essere compromessi qualora il regolamento venisse applicato a fatti verificatisi tra la data della sua entrata in vigore e quella fissata dal suo art. 32.

    (v. punti 23, 30, 33-35, 37 e dispositivo)

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