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Document 62010CJ0387

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Oggetto della causa
    Dispositivo

    Parole chiave

    Libera prestazione dei servizi

    Restrizioni

    Normativa nazionale che limita la rappresentanza fiscale dei fondi di investimento e dei fondi immobiliari agli istituti di credito e fiduciari economici nazionali

    Inammissibilità

    Giustificazione mediante l’interesse generale

    Insussistenza (Art. 49 CE; accordo SEE, art. 36) (v. punti 25, 31‑34 e dispositivo)

    Oggetto della causa

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 49 CE e dell’art. 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) – Normativa di uno Stato membro che limita la rappresentanza fiscale dei fondi di investimento e dei fondi immobiliari agli amministratori fiduciari e agli istituti di credito stabiliti in tale Stato.

    Dispositivo

    Dispositivo

    1) La Repubblica d’Austria, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni in base alle quali soltanto gli istituti di credito nazionali e gli amministratori fiduciari economici nazionali possono essere designati come rappresentati fiscali di fondi di investimento o di fondi di investimento immobiliare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 CE e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992.

    2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

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