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Document 62010CJ0383

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Stati membri — Competenze che si sono riservati — Fiscalità diretta — Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione

2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria — Normativa nazionale che riserva un’esenzione fiscale agli interessi corrisposti dalle banche residenti con esclusione di quelli corrisposti da banche stabilite all’estero — Giustificazione relativa alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli tributari — Insufficienza degli strumenti di cooperazione a livello dell’Unione — Presunzione generale di frode o di evasione fiscali — Inammissibilità

(Art. 56 TFUE; Accordo SEE, art. 36; direttiva del Consiglio 77/799)

Massima

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 40)

2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE nonché dell’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo uno Stato membro che istituisce e mantiene in essere un regime che prevede un’imposizione discriminatoria degli interessi corrisposti dalle banche non residenti, risultante dall’applicazione di un’esenzione fiscale riservata agli interessi corrisposti dalle banche residenti.

Una normativa nazionale che prevede un regime fiscale differenziato degli interessi provenienti da un deposito di risparmio, a seconda che siano corrisposti da banche stabilite o meno in uno Stato membro, crea un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Essa produce l’effetto di dissuadere i residenti di uno Stato membro dal ricorrere ai servizi di banche stabilite in altri Stati membri e dall’aprire o mantenere conti di risparmio presso banche non stabilite nello Stato membro di residenza. Un regime fiscale che ostacola la libera prestazione dei servizi può essere giustificato dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali nonché dalla lotta contro la frode e l’evasione fiscali, purché sia rispettato il principio di proporzionalità, nel senso che detto regime deve essere idoneo a realizzare l’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario per conseguirlo.

Tuttavia, una giustificazione relativa all’insufficienza degli strumenti di cooperazione a livello dell’Unione non può trovare accoglimento, dato che i meccanismi previsti dalla direttiva 77/799, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, sono sufficienti per consentire a uno Stato membro di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti quanto ai redditi realizzati in un altro Stato membro. Eventuali difficoltà riscontrate nel raccogliere le informazioni richieste o carenze che possano prodursi nella cooperazione tra le rispettive amministrazioni finanziarie non costituiscono una giustificazione della restrizione delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Infatti, nulla impedirebbe alle amministrazioni finanziarie interessate di esigere dal contribuente le prove che esse reputino necessarie per la corretta determinazione delle imposte di cui trattasi e, se del caso, di negare l’esenzione richiesta qualora tali prove non vengano fornite.

Inoltre, la giustificazione basata sul rischio di doppia esenzione e quindi, implicitamente, sulla lotta alla frode e all’evasione fiscali è ammissibile solamente qualora abbia ad oggetto costruzioni puramente artificiali, aventi lo scopo di aggirare la normativa tributaria, il che esclude qualsiasi presunzione generale di frode. Pertanto, una presunzione generale di evasione o di frode fiscale non può essere sufficiente per giustificare una misura tributaria che pregiudichi gli obiettivi del Trattato.

(v. punti 44, 45, 47, 49, 51-54, 61, 64, 75 e dispositivo)

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Causa C-383/10

Commissione europea

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Articoli 56 TFUE e 63 TFUE — Articoli 36 e 40 dell’accordo SEE — Normativa tributaria — Esenzione fiscale riservata agli interessi corrisposti dalle banche residenti con esclusione di quelli corrisposti da banche stabilite all’estero»

Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 giugno 2013

  1. Stati membri – Competenze che si sono riservati – Fiscalità diretta – Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione

  2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Normativa nazionale che riserva un’esenzione fiscale agli interessi corrisposti dalle banche residenti con esclusione di quelli corrisposti da banche stabilite all’estero – Giustificazione relativa alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli tributari – Insufficienza degli strumenti di cooperazione a livello dell’Unione – Presunzione generale di frode o di evasione fiscali – Inammissibilità

    (Art. 56 TFUE; Accordo SEE, art. 36; direttiva del Consiglio 77/799)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 40)

  2.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE nonché dell’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo uno Stato membro che istituisce e mantiene in essere un regime che prevede un’imposizione discriminatoria degli interessi corrisposti dalle banche non residenti, risultante dall’applicazione di un’esenzione fiscale riservata agli interessi corrisposti dalle banche residenti.

    Una normativa nazionale che prevede un regime fiscale differenziato degli interessi provenienti da un deposito di risparmio, a seconda che siano corrisposti da banche stabilite o meno in uno Stato membro, crea un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Essa produce l’effetto di dissuadere i residenti di uno Stato membro dal ricorrere ai servizi di banche stabilite in altri Stati membri e dall’aprire o mantenere conti di risparmio presso banche non stabilite nello Stato membro di residenza. Un regime fiscale che ostacola la libera prestazione dei servizi può essere giustificato dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali nonché dalla lotta contro la frode e l’evasione fiscali, purché sia rispettato il principio di proporzionalità, nel senso che detto regime deve essere idoneo a realizzare l’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario per conseguirlo.

    Tuttavia, una giustificazione relativa all’insufficienza degli strumenti di cooperazione a livello dell’Unione non può trovare accoglimento, dato che i meccanismi previsti dalla direttiva 77/799, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, sono sufficienti per consentire a uno Stato membro di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti quanto ai redditi realizzati in un altro Stato membro. Eventuali difficoltà riscontrate nel raccogliere le informazioni richieste o carenze che possano prodursi nella cooperazione tra le rispettive amministrazioni finanziarie non costituiscono una giustificazione della restrizione delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Infatti, nulla impedirebbe alle amministrazioni finanziarie interessate di esigere dal contribuente le prove che esse reputino necessarie per la corretta determinazione delle imposte di cui trattasi e, se del caso, di negare l’esenzione richiesta qualora tali prove non vengano fornite.

    Inoltre, la giustificazione basata sul rischio di doppia esenzione e quindi, implicitamente, sulla lotta alla frode e all’evasione fiscali è ammissibile solamente qualora abbia ad oggetto costruzioni puramente artificiali, aventi lo scopo di aggirare la normativa tributaria, il che esclude qualsiasi presunzione generale di frode. Pertanto, una presunzione generale di evasione o di frode fiscale non può essere sufficiente per giustificare una misura tributaria che pregiudichi gli obiettivi del Trattato.

    (v. punti 44, 45, 47, 49, 51-54, 61, 64, 75 e dispositivo)

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