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Document 62010CJ0376

    Massime della sentenza

    Causa C-376/10 P

    Pye Phyo Tay Za

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica dell’Unione di Myanmar — Congelamento dei capitali applicabile a determinate persone, entità ed organismi — Fondamento giuridico»

    Massime della sentenza

    Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento giuridico — Regolamento che proroga e intensifica misure restrittive adottate nei confronti di un paese terzo — Misure di congelamento dei capitali di determinate persone ed entità collegate ai dirigenti di tale paese o da essi controllate

    (Artt. 60 CE e 301 CE; regolamento del Consiglio n. 194/2008; posizioni comuni del Consiglio 2006/318 e 2007/750)

    Se è vero che la Corte ha interpretato ampiamente gli articoli 60 CE e 301 CE, includendo nella nozione di «paesi terzi» contenuta in tali disposizioni i dirigenti di tali paesi nonché le persone ed entità collegate a tali dirigenti o da essi direttamente o indirettamente controllate, tuttavia un’interpretazione siffatta è stata assoggettata a condizioni volte ad assicurare un’applicazione degli articoli 60 CE e 301 CE conforme alla finalità loro attribuita. Al riguardo, accogliere un’interpretazione degli articoli 60 CE e 301 CE secondo cui sarebbe sufficiente che le misure restrittive in questione riguardino persone o entità che si trovano in un paese terzo o che sono ad esso collegate ad altro titolo affinché possano essere considerate come adottate nei confronti di tale paese, ai sensi degli articoli 60 CE e 301 CE, attribuirebbe a tali disposizioni una portata eccessivamente ampia e non terrebbe assolutamente conto del requisito, derivante dai termini stessi di queste ultime, secondo cui le misure decise sulla base delle citate disposizioni devono essere assunte nei confronti di paesi terzi.

    Ne consegue che, per poter essere adottate sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE, quali misure restrittive nei confronti di paesi terzi, le misure a carico di persone fisiche devono riguardare unicamente i dirigenti di tali paesi e le persone ad essi collegate. Detto requisito garantisce l’esistenza di un legame sufficiente tra le persone interessate e il paese terzo che è l’obiettivo delle misure restrittive adottate dall’Unione, impedendo che gli articoli 60 CE e 301 CE siano interpretati in modo eccessivamente ampio.

    Dichiarando che si può presumere che i familiari dei dirigenti importanti di imprese beneficino a loro volta delle politiche economiche del governo, il Tribunale ha ampliato la categoria delle persone fisiche che possono essere assoggettate a misure restrittive mirate. L’applicazione di misure siffatte alle persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con persone collegate ai dirigenti del paese terzo interessato ed indipendentemente dalla loro personale condotta confligge con l’interpretazione degli articoli 60 CE e 301 CE. Inoltre, dichiarando che le misure restrittive adottate nei confronti di un paese terzo non potevano riguardare persone collegate a tale paese «ad altro titolo», la Corte ha inteso limitare le categorie di persone fisiche che possono essere colpite da misure restrittive mirate a quelle aventi un collegamento con il paese terzo in questione che s’impone con ogni evidenza, vale a dire ai dirigenti dei paesi terzi e agli individui che sono collegati a tali dirigenti.

    Peraltro, il criterio adottato dal Tribunale per includere i familiari dei dirigenti di imprese si fonda su una presunzione che non trova riscontro né nel regolamento n. 194/2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, né nelle posizioni comuni 2006/318 e 2007/750, alle quali quest’ultimo rinvia, e che non risponde alla finalità di tale normativa. Di conseguenza, una misura di congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti al ricorrente poteva essere adottata, nell’ambito di un regolamento diretto a sanzionare un paese terzo sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE, unicamente in presenza di elementi precisi e concreti idonei a dimostrare che tale ricorrente beneficia delle politiche economiche dei dirigenti della Repubblica dell’Unione di Myanmar.

    Ne discende che, dichiarando che si può presumere che i familiari dei dirigenti importanti di imprese traggano profitto dalla funzione svolta da questi ultimi, così da beneficiare a loro volta delle politiche economiche del governo e che, di conseguenza, esista un legame sufficiente, ai sensi degli articoli 60 CE e 301 CE, tra il ricorrente ed il regime militare di Myanmar, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

    (v. punti 60-66, 68-71)

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    Causa C-376/10 P

    Pye Phyo Tay Za

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica dell’Unione di Myanmar — Congelamento dei capitali applicabile a determinate persone, entità ed organismi — Fondamento giuridico»

    Massime della sentenza

    Atti delle istituzioni – Scelta del fondamento giuridico – Regolamento che proroga e intensifica misure restrittive adottate nei confronti di un paese terzo – Misure di congelamento dei capitali di determinate persone ed entità collegate ai dirigenti di tale paese o da essi controllate

    (Artt. 60 CE e 301 CE; regolamento del Consiglio n. 194/2008; posizioni comuni del Consiglio 2006/318 e 2007/750)

    Se è vero che la Corte ha interpretato ampiamente gli articoli 60 CE e 301 CE, includendo nella nozione di «paesi terzi» contenuta in tali disposizioni i dirigenti di tali paesi nonché le persone ed entità collegate a tali dirigenti o da essi direttamente o indirettamente controllate, tuttavia un’interpretazione siffatta è stata assoggettata a condizioni volte ad assicurare un’applicazione degli articoli 60 CE e 301 CE conforme alla finalità loro attribuita. Al riguardo, accogliere un’interpretazione degli articoli 60 CE e 301 CE secondo cui sarebbe sufficiente che le misure restrittive in questione riguardino persone o entità che si trovano in un paese terzo o che sono ad esso collegate ad altro titolo affinché possano essere considerate come adottate nei confronti di tale paese, ai sensi degli articoli 60 CE e 301 CE, attribuirebbe a tali disposizioni una portata eccessivamente ampia e non terrebbe assolutamente conto del requisito, derivante dai termini stessi di queste ultime, secondo cui le misure decise sulla base delle citate disposizioni devono essere assunte nei confronti di paesi terzi.

    Ne consegue che, per poter essere adottate sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE, quali misure restrittive nei confronti di paesi terzi, le misure a carico di persone fisiche devono riguardare unicamente i dirigenti di tali paesi e le persone ad essi collegate. Detto requisito garantisce l’esistenza di un legame sufficiente tra le persone interessate e il paese terzo che è l’obiettivo delle misure restrittive adottate dall’Unione, impedendo che gli articoli 60 CE e 301 CE siano interpretati in modo eccessivamente ampio.

    Dichiarando che si può presumere che i familiari dei dirigenti importanti di imprese beneficino a loro volta delle politiche economiche del governo, il Tribunale ha ampliato la categoria delle persone fisiche che possono essere assoggettate a misure restrittive mirate. L’applicazione di misure siffatte alle persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con persone collegate ai dirigenti del paese terzo interessato ed indipendentemente dalla loro personale condotta confligge con l’interpretazione degli articoli 60 CE e 301 CE. Inoltre, dichiarando che le misure restrittive adottate nei confronti di un paese terzo non potevano riguardare persone collegate a tale paese «ad altro titolo», la Corte ha inteso limitare le categorie di persone fisiche che possono essere colpite da misure restrittive mirate a quelle aventi un collegamento con il paese terzo in questione che s’impone con ogni evidenza, vale a dire ai dirigenti dei paesi terzi e agli individui che sono collegati a tali dirigenti.

    Peraltro, il criterio adottato dal Tribunale per includere i familiari dei dirigenti di imprese si fonda su una presunzione che non trova riscontro né nel regolamento n. 194/2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, né nelle posizioni comuni 2006/318 e 2007/750, alle quali quest’ultimo rinvia, e che non risponde alla finalità di tale normativa. Di conseguenza, una misura di congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti al ricorrente poteva essere adottata, nell’ambito di un regolamento diretto a sanzionare un paese terzo sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE, unicamente in presenza di elementi precisi e concreti idonei a dimostrare che tale ricorrente beneficia delle politiche economiche dei dirigenti della Repubblica dell’Unione di Myanmar.

    Ne discende che, dichiarando che si può presumere che i familiari dei dirigenti importanti di imprese traggano profitto dalla funzione svolta da questi ultimi, così da beneficiare a loro volta delle politiche economiche del governo e che, di conseguenza, esista un legame sufficiente, ai sensi degli articoli 60 CE e 301 CE, tra il ricorrente ed il regime militare di Myanmar, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

    (v. punti 60-66, 68-71)

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