EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0371

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società di diritto nazionale in uno Stato membro

(Artt. 49 TFUE e 54 TFUE)

2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa tributaria — Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società di diritto nazionale in uno Stato membro

(Art. 49 TFUE)

3. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa tributaria — Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società di diritto nazionale in uno Stato membro

(Art. 49 TFUE)

Massima

1. Una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare l’art. 49 TFUE al fine di mettere in discussione la legittimità di un’imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede.

Uno Stato membro dispone senza dubbio della facoltà di definire sia il criterio di collegamento richiesto ad una società affinché essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale e, a tale titolo, possa beneficiare del diritto di stabilimento, sia quello necessario per continuare a mantenere detto status. Uno Stato membro ha pertanto la possibilità di imporre ad una società costituita in forza del suo ordinamento giuridico restrizioni al trasferimento della sede amministrativa effettiva di quest’ultima al di fuori del suo territorio affinché tale società possa conservare la personalità giuridica di cui beneficiava in base al diritto di questo stesso Stato. Tale facoltà non implica tuttavia in alcun modo che le regole del Trattato relative alla libertà di stabilimento non si applichino alla legislazione nazionale in materia di costituzione e di scioglimento delle società.

(v. punti 27, 30, 33, dispositivo 1)

2. Anche se, secondo la loro formulazione, le disposizioni del Trattato in tema di libertà di stabilimento mirano ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro di provenienza ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione.

Orbene, una normativa nazionale ai sensi della quale il trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società di diritto nazionale in un altro Stato membro comporta l’immediata tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi trasferiti, mentre siffatte plusvalenze non sono tassate qualora una siffatta società trasferisca la propria sede all’interno del territorio dello Stato membro di cui trattasi e lo saranno solo se e nella misura in cui siano state effettivamente realizzate, costituisce una disparità di trattamento per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze ed è tale da dissuadere una società di diritto nazionale dal trasferire la propria sede in un altro Stato membro. Tale disparità di trattamento costituisce una restrizione in linea di massima vietata dalle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento.

Tuttavia, il trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società da uno Stato membro ad un altro non può significare che lo Stato membro di provenienza debba rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta una plusvalenza generata nell’ambito della sua competenza fiscale prima di tale trasferimento. Una siffatta normativa mira infatti a prevenire situazioni tali da compromettere il diritto dello Stato membro di provenienza di esercitare la propria competenza fiscale in merito alle attività realizzate sul proprio territorio e può pertanto essere giustificata da motivi legati alla tutela della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri: essa è idonea ad assicurare tale ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri interessati.

(v. punti 35, 37, 41, 46, 48)

3. L’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che:

– non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale l’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative ad elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva — senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente — nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente;

– osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.

Infatti, una normativa nazionale che offra, alla società che trasferisce la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, la scelta tra, da un lato, il pagamento immediato dell’imposta, che crea uno svantaggio in termini finanziari per tale società ma la dispensa da oneri amministrativi successivi, e, dall’altro, il pagamento differito di tale imposta, se del caso corredato di interessi conformemente alla normativa nazionale applicabile, che necessariamente comporta per la società interessata un onere amministrativo, legato all’individuazione degli attivi trasferiti, costituirebbe una misura che, pur assicurando la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, sarebbe meno contraria alla libertà di stabilimento rispetto alla riscossione immediata di tale imposta.

(v. punti 64, 73, 86, dispositivo 2)

Top